Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19732 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19732 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5262-2020 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE -già MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonché contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLE MARCHE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLE MARCHE -AMBITO
Oggetto
Personale docente decadenza per mancata assunzione del servizio
R.G.N. 5262/2020
Cron. Rep. Ud. 04/06/2025 CC
TERRITORIALE DI PESARO E URBINO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLE MARCHE – AMBITO TERRITORIALE DI ANCONA, LICEO DI STATO NOME COGNOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 243/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA depositata il 26/07/2019 R.G.N. 17/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE:
l a Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME (vincitore di concorso indetto con DDG 106/2016, per la scuola secondaria di primo e secondo grado) volto all’accertamento dell’illegittimità del decreto – emesso l’11/9/2017 dalla dirigenza dell’Istituto scolastico ‘Liceo di Stato C. COGNOME‘ di Ancona – di decadenza dalla nomina all’insegnamento a tempo indeterminato per la classe AJ55 di pianoforte, decadenza derivata dall’avere ritenuto non giustificata la sua mancata presentazione alle convocazioni del 1° e del 9 settembre 2017 finalizzate alla assunzione in servizio;
la Corte anconetana, richiamati gli artt. 436 co. 4 del T.U. della scuola (d.lgs. n. 297/1994) e 9 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3/1957), ha rilevato che la nomina e l’accettazione della stessa non comportano l’instaurazione del rapporto di impiego pubblico che richiede la sottoscrizione del contratto e l’immissione nel possesso dell’ufficio ;
h a aggiunto che l’appellante (che aveva addotto l’impegno, alla data fissata per la presa di servizio, nell’esperienza formativa presso l’Opéra di Parigi) non poteva invocare l’art. 1 co. 99 della legge n. 107/2015, che non aveva introdotto un principio di carattere generale secondo cui è consentito il differimento della presa di servizio nei casi in cui il nominato abbia in corso altro rapporto di lavoro perché la disposizione citata si riferisce unicamente ai titolari di supplenze con la medesima amministrazione statale ed è finalizzata a garantire la cosiddetta continuità didattica nell’ambito dell’organizzazione del MIUR ;
ha escluso che la mancata comparizione fosse giustificata da errore scusabile perché la stessa era stata preceduta da conversazioni telefoniche con il dirigente scolastico, il quale aveva chiarito che non era possibile consentire il differimento, e che l’aspettativa, per essere concessa ai sensi dell’art.18 co. 3 CCNL Comparto Scuola , richiedeva la previa instaurazione del rapporto di impiego;
il ricorso di NOME COGNOME domanda la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi, cui resiste con controricorso l’amministrazione.
CONSIDERATO CHE:
con i l primo motivo si denuncia (art. 360 n. 5 c.p.c.) l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ravvisato nella nota 24.08.2018 dell’USR Marche (sovraordinato all’Istituto che aveva emesso i provvedimenti di che trattasi) che, in fattispecie analoga, aveva consentito il differimento della assunzione per consentire di regolarizzare i rapporti di lavoro già in essere; nel corpo del motivo si richiamano anche le ‘ FAQ ‘ del ministero sull ‘ interpretazione della legge n. 107/2015;
con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli da 1 a 3 della legge n. 21/1990 e dell’art. 18 del CCNL 2007;
si sostiene che la richiesta formulata era quella di sottoscrivere il contratto e contestualmente ottenere la concessione dell’aspettativa e che contrario al principio di correttezza e buona fede era stato il comportamento della dirigente scolastica la quale dapprima si era dichiarata disponibile, salvo affermare in seguito che occorreva almeno un giorno di intervallo fra la sottoscrizione del contratto e la concessione dell’aspettativa e comunica re, infine, che neanche questa seconda soluzione era praticabile;
con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del CCNL 2007, del d.P.R. n. 3/1957 e degli artt. 1, 2 e 3 legge n. 241/1990;
si afferma che l’accettazione della nomina è di per sé sufficiente a far sorgere il vincolo contrattuale e che pertanto, poiché il rapporto risultava già costituito a tutti gli effetti, poteva essere concessa l’aspettativa prima della firma del contratto «che aggiunge davvero poco ai rapporti fra le parti»; si aggiunge che in ogni caso l’amministrazione avrebbe dovuto ritenere giustificata la mancata assunzione; ci si diffonde infine in considerazioni sul mancato rispetto della legge n. 241/1990;
con il quarto mezzo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 436 co. 4 del d.lgs. n. 297/1994 , dell’art. 9 del d.P.R. n. 3/1957, dell’art. 3 Cost. e (ancora una volta) degli artt. 1, 2 e 3 della legge n 241/1990;
il motivo che richiama argomentazioni già sviluppate nelle precedenti censure insiste nel sostenere che poteva essere concesso il differimento della presa di servizio per risolvere altro rapporto di lavoro, differimento che non sarebbe necessariamente da riconnettere alla procedura di cui alla legge n. 107/2015;
5. con i l quinto mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., del diritto di uguaglianza e buona fede e violazione degli artt. 12-3 della legge n. 241/1990;
il ricorrente ripercorre la vicenda fattuale e sostiene che ha errato la Corte territoriale nel trincerarsi dietro una formalistica e rigida interpretazione delle norme di legge; non poteva certo parlarsi di ‘cattiva fede’ del ricorrente rispetto alla mancata presentazione alla convocazione e una corretta ricostruzione dei fatti dimostrava che era stata la p.a. ad avere tenuto una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza;
con i l sesto mezzo si denuncia (art. 360 n. 5 c.p.c.) l’omesso esame di fatto decisivo ravvisato nella mancata ammissione della prova testimoniale che avrebbe confermato tutti i fatti dedotti dal ricorrente;
con i l settimo, ed ultimo, mezzo si censura la ‘incomprensibile’ statuizione sulle spese nella misura abnorme di €. 3.310,00 oltre rimborso forfettario e si lamenta la mancata compensazione delle stesse ex art. 92 c.p.c. per la ‘assoluta novità della questione’ ;
i motivi presentano aspetti comuni di inammissibilità nella parte in cui contestano la ricostruzione dei fatti che si legge nella sentenza impugnata e sono manifestamente infondati laddove contengono plurimi riferimenti alla legge n. 241/1990 (come noto) inapplicabile agli atti del rapporto di impiego contrattualizzato che il datore di lavoro adotta esercitando poteri privatistici;
è ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico, la conformità a legge degli atti e procedimenti posti in essere dall’amministrazione ai fini della gestione dei rapporti deve essere valutata secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori
di lavoro, sicché, una volta esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi e, in particolare, le disposizioni dettate dalla legge 7/8/1990 n. 241 (cfr. fra le più risalenti nel tempo Cass. n. 7704/2003; Cass. n. 6570/2004; Cass. n. 3360/2005);
8.1 i motivi, ove adducono l’omessa valutazione di fatto decisivo, sono del pari inammissibili in quanto non conformi al testo dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, come novellato dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, ed inoltre incontrano l’ulteriore sbarramento della ‘doppia conforme’ ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., norma introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. a) del medesimo d.l. n. 83/2012 ed applicabile ai giudizi di appello instaurati, come nella specie, dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della medesima legge (Cass. n. 7478/2024);
sugli aspetti, invece, più propriamente giuridici che vengono in rilievo nella fattispecie in esame la sentenza impugnata si appalesa conforme ai principi espressi da questa Corte (Cass. n. 6743/2022) su analoga questione, dove si è confermata (si noti) una decisione non dissimile della stessa C orte d’appello anconetana;
8.2 di tale pronuncia giova riportare i passaggi salienti:
«5.1 L’avvenuta contrattualizzazione del rapporto di impiego non ha determinato il superamento delle formalità che precedono l’instaurazione del rapporto stesso, perché il d.lgs. n. 165/2001 richiama il d.P.R. n. 487/1994 che, all’art. 17, nel ricalcar e la disciplina dettata dal d.P.R. n. 3/1957, artt. da 7 a 10, prevede che il vincitore del concorso debba essere invitato ad assumere servizio nella sede assegnata per iniziare il periodo di prova e decade dalla nomina qualora l’immissione non avvenga nel termine assegnato e non ricorra
un giustificato motivo, idoneo a legittimare il differimento (recita il 4° comma dell’art. 17: Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio).
Si tratta di regole fissate per assicurare trasparenza ed efficienza all’agire delle Pubbliche Amministrazioni in quanto il rispetto delle cadenze imposte, oltre a consentire al datore di lavoro pubblico di disporre delle risorse di personale necessarie per il suo funzionamento, garantisce la corretta gestione delle graduatorie, tutelando, sia pure di riflesso, anche gli interessi dei non vincitori che, in caso di mancata accettazione o di non tempestiva assunzione in servizio dei chiamati, potrebbero a questi ultimi subentrare per effetto dello scorrimento.
5.2. La disciplina speciale dettata per il personale docente risponde alle medesime esigenze sopra indicate e, al pari di quella generale, prevede, all’art. 436 del d.lgs. n. 297/1994, che alla nomina facciano seguito l’accettazione e, poi, l’assunzione in servizio nella sede di destinazione che deve avvenire entro il termine stabilito a pena di decadenza, che si verifica qualora il mancato rispetto del termine non sia giustificato (dispone testualmente l’art. 436: Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.).
Il contratto individuale di lavoro, che con la contrattualizzazione ha sostituito il decreto di nomina, deve essere dunque sottoscritto, contestualmente all’assunzione in servizio, nel termine fissato dall’amministrazione (in tal senso espressamente l’art. 18 del CCNL 4.8.1995, commi 7 e 8).
5.3. In questo contesto si è poi inserita la legge n. 107/2015 che, in relazione al piano straordinario di assunzioni disciplinato dal comma 95 e relativo all’anno scolastico 2015/2016, dopo aver previsto che l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, ha fatto salva la posizione dei docenti «titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie» ed ha aggiunto che «in tal caso l’assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata».
5.4. La disposizione, la cui ratio va individuata nella necessità di garantire la continuità didattica e di semplificare le operazioni di attuazione del piano, ha limitato con chiarezza il differimento automatico dell’assunzione in servizio alle sole ipote si di ricorrenza delle condizioni oggettive (assunzione disposta per l’anno scolastico 2015/2016 sulla base del piano straordinario disciplinato dal comma 98) e soggettive (titolarità di una supplenza annuale o fine al termine delle attività didattiche) richiamate dalla norma speciale, con la conseguenza che, in difetto, le formalità successive alla nomina restano assoggettate al rispetto delle forme e dei termini previsti dall’art. 436 d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il differimento è consentito solo in presenza di un giustificato motivo, che la Corte territoriale ha escluso per le ragioni riportate nello storico di lite.
L’art. 436 del d.lgs. n. 297/1994, al pari delle analoghe disposizioni dettate dal d.P.R. n. 3/1957 e dal d.P.R. n. 487/1994, che
questa Corte ha in tal senso già interpretato (Cass. n. 4393/2020), rimette alla Pubblica Amministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non riconosce, quindi, un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio perché, come si è detto, al punto 5, il termine è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell’assunto solo qualora quest’ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa.
Si deve essere in presenza di un impedimento, seppure non assoluto, connotato da gravità, mentre non rileva il motivo personale che renda il differimento solo più conveniente, atteso che in tal caso nella necessaria comparazione fra l’interesse del singolo e quelli generali garantiti dall’imposizione del termine, il primo non può essere prevalente (in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa -cfr. fra le tante C.d.S. n. 4513/2019 e C.d.S. n. 3870/2015).
Le conclusioni alle quali la Corte territoriale è pervenuta, nel ritenere che il richiesto differimento di un anno non potesse essere giustificato dalla necessità di concedere il periodo di preavviso al datore di lavoro privato con il quale la COGNOME intratteneva un rapporto a tempo indeterminato, sottendono un’interpretazione corretta della normativa che nella specie viene in rilievo.
7.1. Né il diritto soggettivo della ricorrente può essere fondato sulla FAQ 25 comparsa sul sito del Ministero e sugli atti adottati dagli Uffici Scolastici Regionali menzionati nel terzo motivo, dei quali, inammissibilmente, la COGNOME denuncia l’omesso esame ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.
Le risposte a domande frequenti (Frequently Asked Questions – FAQ) non costituiscono una fonte del diritto e non sono neppure assimilabili alle
circolari, sia perché non sono dirette ad orientare l’azione degli organi e degli uffici dell’amministrazione, sia in quanto non sono pubblicate a conclusione di un procedimento e per lo più non consentono di individuare l’autore delle stesse né forniscono elementi utili sulle modalità della loro elaborazione»;
8.3 si tratta di affermazioni di principi pienamente applicabili anche al caso di specie; né vale ancora sostenere, come fa il ricorrente, che tramite l’istituto dell’aspettativa si poteva comunque realizzare il differimento della presa di servizio, ingiustamente negata dall’amministrazione ;
i nvero, l’art. 18 CCNL 2007 Comparto Scuola , recante ‘ Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio ‘ , recita:
« 1. L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano.
L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L’aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell’incarico.
Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova »;
orbene, dalla piana lettura della richiamata disposizione contrattuale si evince chiaramente che l’istituto dell’aspettativa presuppo ne un rapporto di impiego già consolidato all’esito del superamento del periodo di prova e non può essere applicato per differire l’immissione in possesso del ‘ nominato ‘ , come opina incongruamente la difesa di parte ricorrente;
quanto, infine, al motivo sulle spese, si rivela anch’esso inammissibile nella parte in cui censura l ‘a bnormità della liquidazione senza addurre la violazione dei limiti tariffari (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 11657 del 30/04/2024, Rv. 671127 -01; Cass. Sez. 1, n. 18584, 30/06/2021, Rv. 661816 -02) e nella parte in cui si duole della mancata compensazione ex art. 92 c.p.c., il cui esercizio rientra nelle esclusive prerogative del giudice del merito (v., per tutte, Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008), il quale non è, peraltro, tenuto a dare ragione, con espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà (Cass. n. 36668 del 2022; Cass. n. 34427 del 2021; cfr. altresì Cass., Sez. U., 15 luglio 2005, n. 14989);
10. in conclusione, il ricorso va nel suo complesso rigettato; le spese di legittimità (liquidate in dispositivo) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 4/6/2025.