ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA – N. R.G. 00003689-1 2024 DEL 16 01 2025 PUBBLICATA IL 16 01 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA Famiglia ed Altro Civile
ORDINANZA
Il Giudice
A scioglimento della riserva di ordinanza assunta all’udienza del 16/01/2025 :
-esaminati gli atti di causa :
-vista l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto dirigenziale di decadenza, oggetto di impugnativa;
-visto il decreto di fissazione dell’udienza del precedente G.I., in forza del quale è stata sospesa l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l’udienza del 15/01/2025 (poi differita al 16/01/2025) per modificare, revocare o confermare tale statuizione ;
-tenuto conto dell’istanze a verbali dei difensori delle parti,
premesso
Per effetto del provvedimento oggetto di impugnativa la ricorrente , già assegnataria dell’alloggio RAGIONE_SOCIALE, sito in Pescara, INDIRIZZO è stata dichiarata decaduta da tale assegnazione, in quanto sono state rilevate in capo al convivente due sentenze di condanna divenute irrevocabili, rispettivamente, il 10/10/2017 ed il 25/09/2019.
Risulta tuttavia che il detto ha acquisito la residenza in tale alloggio in epoca successiva all’assegnazione (dal 2.02.2023) e non in epoca precedente alla stessa. tanto premesso
osserva
Secondo l’art. 2, comma 5, L.R. 96/96, i requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), g quater) del primo comma e alla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 34, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del band o, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto.
Le ipotesi di decadenza da assegnazione di alloggio E.R.P. sono analiticamente indicate nell’art. 34 L.R. 96/96, e per quello che qui interessa alla lett. e-ter del medesimo articolo tale norma, come previsto dall’art. 5 L.R. 2 marzo 2020 n. 8, deve considerarsi in vigore dal 09.11.2019 (data di entrata in vigore della L.R. 31 ottobre 2019 n. 34).
Per converso, le sentenze di condanna rilevate dall’Ente a carico di risultano divenute irrevocabili rispettivamente il 10.10.17 ed il 25.09.19, in data antecedente quindi rispetto all’entrata in vigore della suddetta disciplina.
Sul punto la Cassazione, con la sentenza del 9.2.2021 n. 1851, in relazione al quesito dell’applicabilità al rapporto di locazione della legge sopravvenuta, che a tale quesito deve essere data risposta affermativa, ha ritenuto che ‘…in aderenza alla giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte, perché il rapporto di locazione che consegue all’assegnazione nell’ambito di una disciplina pubblicistica è un rapporto di durata; e perché dunque trova applicazione il principio che la legge sopravvenuta deve essere comunque applicata quando il rapporto giuridico disciplinato, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto e l’atto generatore del rapporto ma gli effetti di esso nonché il suo perdurare nel tempo. Con la conseguenza che la nuova legge non è retroattivamente applicabile ai requisiti cui era subordinata la validità del provvedimento di assegnazione nè al rapporto di locazione iniziato e concluso sotto l’imperio della legge precedente come nell’ipotesi in cui sia già intervenuto l’atto di trasferimento della proprietà dell’alloggio, che definitivamente sottrae il bene al patrimonio dell’ente ed all’esercizio di quei poteri di tutela – e neppure al periodo anteriore alla sua entrata in vigore; mentre è sicuramente applicabile al restante periodo dello stesso rapporto locativo successivo a tale data durante il quale perdurano gli effetti dell’assegnazione: in relazione alla quale ben possono dunque essere introdotti nuovi requisiti per garantirne agli interessati la permanenza, anche nel periodo posteriore alla nuova legge, nonché nuove ipotesi di decadenza per il caso che gli assegnatari non li posseggano o non li conservino nel tempo (Cass. 4462-1999; 3231-1987; 3249-1983)’ .
Ne consegue che la nuova legge, introduttiva di nuove condizioni ostative all’assegnazione e al mantenimento della stessa, pur potendosi applicare alle situazioni sopravvenute successivamente alla sua entrata in vigore, non può applicarsi né alle circostanze avvenute prima dell’assegnazione dell’alloggio, né a quelle avvenute prima della sua entrata in vigore.
Ragion per cui, avuto riguardo al fatto che il detto ha acquisito la residenza in tale alloggio in epoca successiva all’assegnazione (dal 2.02.2023), tenuto conto dei principi della Corte di legittimità dianzi riportati, fatta salva ogni diversa valutazione all’esito della cognizione piena, appaiono sussistere entrambi i presupposti previsti ai fini dell’invocato provvedimento,
segnatamente in ordine al periculum , giacché dall’esecuzione del provvedimento impugnato deriverebbe un grave ed irreparabile danno per la ricorrente, che con il proprio nucleo familiare, perderebbe la disponibilità dell’alloggio.
In questi termini, allo stato, deve confermarsi il provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva in atti.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa :
-conferma il provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva adottato dal Tribunale con decreto del 12/12/2024 ;
-spese al definitivo.
Si comunichi
Pescara, li 16 Gennaio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME