Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 933 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 933 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 7916/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, (P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per procura in atti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE, in persona del curatore fallimentare AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
-controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila del 17 marzo 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di L’Aquila ha respinto il reclamo ex art. 26 l. fall. presentato da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento con il quale il g.d. aveva dichiarato decaduta la società RAGIONE_SOCIALE dall’aggiudicazione della cessione di azienda ed aveva incamerato la cauzione, con conseguenziale ordine di rilascio del compendio aziendale.
Il Tribunale, nel respingere il reclamo, ha osservato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) dalla lettura delle condizioni di gara le stesse non erano conciliabili con l’applicazione dell’art. 587, 1 comma, secondo periodo, c.p.c., richiamato dall’art. 107 l. fall. solo con il vincolo della compatibilità; (ii) il bando di gara prevedeva infatti che l’atto di vendita avrebbe dovuto essere stipulato non dopo il versamento dell’intero prezzo, ma al pagamento della prima rata, entro 45 giorni dall’aggiu dicazione; (iii) tuttavia una volta trasferito il bene ed iscritta ipoteca sullo stesso, in caso di inadempimento la curatela avrebbe potuto pretendere solo il pagamento del residuo prezzo maggiorato degli interessi commerciali ovvero, in caso di prolungato ritardo (art. 11), sull’intero prezzo residuo; (iv) la disciplina del bando prevedeva pertanto i seguenti meccanismi reattivi in caso di inadempimento dell’offerente: – se il miglior offerente si fosse rifiutato di sottoscrivere il contratto di cessione del compendio aziendale, la curatela avrebbe incamerato la cauzione versata in sede di offerta e provveduto a proporre in vendita l’immobile al successivo miglior offerente; -la revoca dell’aggiudicazione ( rectius : la decadenza dell’aggiudicatario) e la perdita della cauzione erano previste solo per tale ipotesi e per quella di mancato pagamento della prima rata del prezzo, non anche delle successive rate (ovviamente, poiché, dopo la stipula del contratto, non aveva più senso parlare di aggiudicazione); – nel caso in cui il miglior offerente non avesse pagato la prima rata del prezzo non era previsto un nuovo incanto (come nell’art. 587 c.p.c.), ma la proposta di vendita al secondo miglior offerente; -l’ipotesi di ritardo nel pagamento anche di una sola r ata e le relative
conseguenze erano previste espressamente in modo difforme da quanto disciplinato dall’art. 587 c.p.c. ( pagamento degli interessi commerciali; decadenza dal beneficio del termine); (v) pertanto il bando di gara prevedeva due distinte ipotesi di decadenza per l’aggiudicatario: il mancato versamento della cauzione e la mancata stipula del contratto di compravendita entro i termini all’uopo previsti per tali adempimenti; (vi) ipotesi quest’ultima che si era concretamente realizzata nel caso di specie in base alla mancata presentazione della società aggiudicataria all’appuntamento del 30.06.2020 dinanzi al AVV_NOTAIO incaricato di redigere l’atto di cessione; (vii) peraltro le questioni legate alla comunicazione del curatore fallimentare del 7 luglio 2020, con la quale si contestava alla società reclamante la mancata comparizione innanzi al AVV_NOTAIO e la richiesta di pagamento degli interessi moratori, trattandosi di atti di gestione della liquidazione fallimentare che avrebbero dovuto essere oggetto di contestazione ed impugnazione ex art. 36 l. fall., non potevano più essere qui introdotte in giudizio in mancanza di tale tempestiva e precedente impugnazione; (viii) occorreva pertanto prendere atto della cristallizzazione dei fatti costitutivi della intervenuta e dichiarata decadenza dall’aggiudicazione, posto che il rifiuto di procedere alla stipula del contratto di trasferimento, adempimento più volte richiesto dalla curatela, era stato oggetto di contestazione nella comunicazione del 2 luglio 2020, mai impugnata da parte della società RAGIONE_SOCIALE
Il decreto, pubblicato il 17 marzo 2021, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il controricorrente ha depositato memoria.
La Procura generale, nella persona del Sostituto procuratore NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta ‘Violazione e/o errata applicazione norme di diritto: violazione dell’art. 1453 c.c. in combinato disposto con la lex specialis del Bando di Cessione di Azienda del 25.02.2015
del RAGIONE_SOCIALE (lettera D n. 6, 7, 9, 10 e 11) nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c. nella parte in cui il Tribunale di L’Aquila ha ritenuto sussistente ancora nella attuale fase esecutiva del rapporto una situazione di mera aggiudicazione in capo alla RAGIONE_SOCIALE suscettibile di declaratoria di decadenza -Violazione rilevante in relazione all’art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.’.
1.1 Il motivo è inammissibile.
Lo è per due ordini di motivi tra loro concorrenti.
1.2 Per un verso, le censure proposte dalla parte ricorrente risultano formulate in modo completamente decentrato rispetto alla ratio decidendi che sorregge il provvedimento impugnato.
Invero, non corrisponde al contenuto della motivazione impugnata che il Tribunale avesse trattato il trasferimento di proprietà, sussumendolo nella categoria della vendita con patto di riservato dominio, ex art. 1523 e segg. c.c..
Diversamente il Tribunale aveva ritenuto che, sulla base della lex specialis contenuta n el regolamento di gara competitiva, l’ipotesi – qui ricorrente – di decadenza dell’aggiudicazione si sarebbe realizzata per la mancata disponibilità dell’aggiudicataria alla stipula del contratto in relazione alla richiesta formalizzata dalla curatela di comparizione innanzi al AVV_NOTAIO per la stipula della prevista cessione dell’azienda , situazione proprio realizzatasi nel caso di specie ed oggetto di un accertamento in fatto da parte del Tribunale, qui neanche adeguatamente censurato.
Negli altri casi di inadempimento – ha infatti rimarcato il Tribunale -, quali ad esempio il mancato pagamento delle rate diverse dalla prima, erano stati previsti dal regolamento di gara altri strumenti reattivi, e cioè la decadenza dal beneficio del termine ed il pagamento di interessi moratori.
Tale è la ratio decidendi su cui riposa la motivazione impugnata e la stessa non è stata oggetto di censura da parte della società ricorrente le cui ulteriori doglianze risultano pertanto non rilevanti ai fini della denunciata tenuta argomentativa del provvedimento impugnato.
1.3 Per altro verso, le ulteriori questioni articolate dalla parte ricorrente sulla interpretazione del contenuto e degli effetti del verbale di consegna – come
atto implicante, secondo la tesi della ricorrente, il trasferimento della proprietà del bene oggetto di aggiudicazione, al di là anche dell’effettiva stipulazione del contratto di cessione – risultano integrare profili di doglianza nuovi introdotti nel dibattito processuale solo nel presente giudizio di legittimità e comunque implicanti apprezzamenti di merito , quanto all’esegesi del contenuto della predetta documentazione, che esulano dal sindacato di questa Corte.
Con il secondo mezzo si deduce ‘Violazione e/o errata applicazione norme di diritto: violazione della lex specialis del Bando di Cessione di Azienda del 25.02.2015 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui il Tribunale di L’Aquila ha ritenuto la decadenza dall’aggiudicazione confo rme al disposto del punto D. n. 5 e n. 7 del bando di gara ed applicabile all’attuale fase esecutiva del rapporto -Violazione rilevante in relazione all’art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.’.
2.1 Anche il secondo mezzo è inammissibile.
La ricorrente propone invero un’interpretazione del contenuto delle clausole del ‘bando di gara’ diversa da quella operata dal Tribunale con apprezzamento in fatto adeguatamente argomentato e le cui conclusioni non possono essere rimesse qui in discussione tramite una diversa lettura delle clausole integranti il regolamento della vendita competitiva, perché implicante tale lettura, anch’ess a, l’esercizio di un sindacato di merito rimesso invece alla cognizione esclusiva del Tribunale. Detto altrimenti, la sollecitazione contenuta nel motivo di ricorso qui in esame rischierebbe di trascinare la Corte sull’inaccessibile terreno delle valutazioni in fatto del contenuto della documentazione sopra ricordata, e ciò a fronte di una lettura plausibile e ragionevole della stessa già operata dal Tribunale che ha interpretato la lettera della clausola D n. 5, per quanto riportata testualmente anche dallo stesso ricorrente, come determinativa della conseguenza secondo la quale, in caso di indisponibilità alla stipulazio ne dell’atto notarile da parte dell’aggiudicatario , si sarebbe realizzato l’incameramento della cauzione da parte della curatela ed il passaggio dell’aggiudicazione al secondo classificato: ciò implicando, con tutta evidenza, la ‘ revoca ‘ implicita dell ‘ aggiudicazione al primo aggiudicatario poi resosi inadempiente.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per ‘ violazione e/o errata applicazione di norme di diritto: in particolare, violazione degli artt. 1457 c.c. e 1362 e 1363 c.c. nella parte in cui è stato ritenuto perentorio il termine per la stipula del rogito notarile fissato nel bando di gara senza valutare il comportamento successivamente tenuto dalle parti ed altrettanto perentorio il termine del 30.06.2020 proposto dal AVV_NOTAIO per la stipula del rogito notarile -Violazione rilevan te in relazione all’art. 360 1 comma n. 3 c.p.c.’.
Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità per ragioni sovrapponibili a quelle già enunciate in relazione ai primi due motivi di ricorso. La società ricorrente tenta ancora una volta di sollecitare, infatti, questa Corte ad una diversa esegesi del contenuto del bando di gara, quanto alla qualificazione come perentorio o meno del termine di quarantacinque giorni dall’aggiudicazione per addivenire alla stipula del contratto di trasferimento dei beni, e ciò attraverso la prospettazione di una censura che risulta formulata senza neanche tenere in considerazione l’effettiva ratio decidendi che sorregge il provvedimento impugnato, ratio che si fonda non già sulla qualificazione come perentorio del predetto termine, quanto piuttosto sul diverso profilo dell’accertamento della definitività dell’inadempimento all’obbligo di presentarsi innanzi al AVV_NOTAIO per la stipula del contratto di cessione, accertamento effettuato sulla base di altre e diverse evidenze fattuali.
Il quarto mezzo denuncia ‘violazione ed errata applicazione norme di diritto: violazione artt. 36 LF nella parte in cui in Tribunale di L’Aquila ha ritenuto che la comunicazione a mezzo pec del RAGIONE_SOCIALE in data 7.7.2020 sia un atto di amministrazione della procedura soggetto ad autonomo reclamo -Violazione rilevante in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.’.
4.1 Il motivo è inammissibile perché lo stesso aggredisce un’argomentazione, quella cioè relativa alla definitività dell’accertamento dell’inadempimento dell’aggiudicataria per la mancata impugnazione, ai sensi dell’art. 36 l. fall., della comunicazione del 7.7.2020, spesa dal Tribunale solo ad abundantiam e non integrante un ‘ effettiva ratio decidendi della motivazione impugnata,
che, diversamente, fondava la sua ragione decisoria sulle argomentazioni già sopra più volte ricordate.
5. Il quinto mezzo denuncia ‘Violazione e/o errata applicazione artt. 1218 e 1453 c.c. in tema di imputabilità dell’inadempimento ed omesso esame circa fatti decisivi quali i profili di illegittimità della costituzione in mora, della determinazione degli interessi dovuti e della decadenza dalla aggiudicazione, erroneamente ritenuti non più contestabili stante l’avvenuta cristallizzazione di tali aspetti a seguito della mancata proposizione del reclamo ex art. 36 LF
-Violazione rilevante in relazione all’art. 360 1 comma n. 3 e 5 c.p.c.’.
5.1 Il quinto ed ultimo motivo è inammissibile per una diversa ragione.
Il motivo prospetta infatti genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. nn. 19761, 19040, 13336 e 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. nn. 26018 e 22404 del 2014). In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8335, 8333, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn. 21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011). Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze della
parte ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, finisce con il sovvertire i ruoli dei diversi soggetti del processo e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l’altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell’esposizione avversaria.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 19.12.2025
Il Presidente NOME COGNOME