Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20682 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20682 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5321/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore p.t. , domiciliato per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Catania depositato in data 30/11/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/5/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con decreto in data 24 giugno 2017, dichiarava la
decadenza del Comune di Fiumefreddo di Sicilia dall’aggiudicazione provvisoria di un immobile acquisito all’attivo della procedura e disponeva che le somme versate a titolo di cauzione fossero incamerate dalla procedura a titolo di multa.
Il reclamo ex art. 26 l. fall. presentato dal Comune RAGIONE_SOCIALE Fiumefreddo avverso tale decreto veniva respinto dal Tribunale di Catania.
Il tribunale, premesso che il Comune si era reso aggiudicatario in via provvisoria, all’esito della partecipazione alla vendita svoltasi il 27 settembre 2016, del compendio immobiliare della fallita di cui il G.D. aveva disposto la vendita senza incanto, rilevava che il reclamante non aveva provveduto a versare il saldo del prezzo di aggiudicazione entro il termine massimo di novanta giorni prescritto n ell’ordinanza di vendita .
Escludeva che il prezzo potesse ritenersi corrisposto per effetto della volontà, manifestata dal Comune nell’offerta, di avvalersi della compensazione, stante l’ assenza del riconoscimento da parte del Fallimento di un credito dell’ ente territoriale, per imposte locali gravanti sull’immobile e opere di bonifica, di importo certo e incontestato.
Aggiungeva che la compensazione richiesta avrebbe determinato una violazione della par condicio creditorum rispetto agli altri creditori in prededuzione antergati rispetto al Comune di Fiumefreddo.
Evidenziava, infine, che l’offerta del pagamento del prezzo ‘anche’ a mezzo compensazione, formulata dall’ente locale al momento della partecipazione alla vendita senza incanto, imponeva che il saldo venisse versato entro la scadenza, secondo le modalità ordinarie, nell’ipotesi in cui il credito da portare in compensazione non fosse stato quantificato.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Fiumefreddo ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, depositato il 30 novembre 2017, prospettando un
unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Occorre preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla procedura controricorrente.
Il provvedimento impugnato, infatti, è definitivo e ha attitudine a pregiudicare, con l’efficacia propria del giudicato, il preteso diritto dell’aggiudicatario provvisorio alla restituzione della cauzione (v. Cass. 4085/2005, Cass. 6386/2000).
Né è possibile sostenere che l’ inammissibilità del ricorso derivi da una definitiva reiezione del la richiesta dell’aggiudicatario di restituzione della cauzione, in quanto nel caso di specie, come si evince dal contenuto del decreto impugnato (pag. 8), il provvedimento del G.D. di decadenza dall’aggiudicazione, oggetto del reclamo ex art. 26 l. fall., è stato emesso solo a seguito della richiesta del Comune di restituzione della somma versata a titolo di cauzione.
5. Il motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 587 cod. proc. civ., 1326, 1241, 1252, 1176 e 1218 cod. civ. nonché dei principi di buona fede ed affidamento nell’adempimento de lle obbligazioni: gli effetti sanzionatori previsti dall’art. 587 cod. proc. civ. richiedono spiega il ricorrente -un preventivo scrutinio dell’inadempimento dell’aggiudicatario all’obbligo di versamento del corrispettivo, sicché l’applicazione all’ammi nistrazione comunale della decadenza prevista dalla norma integra un errore di diritto.
Nella specie l ‘aggiudicazione era avvenuta sulla base di un’offerta di un prezzo da corrispondere, in parte, attraverso la compensazione con i crediti privilegiati vantati dal Comune nei confronti della massa;
a seguito dell’accettazione di una simile offerta, il negozio di aggiudicazione doveva ritenersi concluso con il versamento della somma in contanti già depositata e con il saldo del residuo, per l’appunto, mediante compensazione.
Il disposto dell’art. 587 cod. proc. civ., perciò, rimaneva inapplicabile in considerazione degli effetti estintivi del credito della massa fallimentare a causa della compensazione convenuta.
Il tribunale, peraltro, avrebbe dovuto rilevare che eventuali inadempimenti erano da ascriversi al curatore, che non aveva provveduto a calcolare l’importo dei crediti comunali da compensare col residuo prezzo di aggiudicazione.
Il motivo non è fondato.
6.1 Questa Corte ha avuto modo, di recente, di precisare, in tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, che al mancato deposito del prezzo di vendita nel termine stabilito consegue in via automatica la perdita della cauzione a titolo di multa, non avendo il giudice alcuna discrezionalità nella pronunzia (Cass. 28461/2023).
Una volta constatato il mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nei termini e nei modi prescritti dall’ordinanza di vendita, i giudici catanesi non dovevano (e non potevano) compiere alcun apprezzamento in ordine al contegno tenuto dall’aggiudicatario .
6.2 Il fatto che il pagamento del prezzo potesse avvenire anche tramite compensazione (come era stato indicato nell’offerta presentata) costituiva nient’altro che l’applicazione della regola secondo cui la compensazione prevista dal codice civile è un mezzo generale di estinzione satisfattiva delle obbligazioni.
Perché la compensazione operi, però, è necessario (e sufficiente) che coesistano debiti reciproci, scaduti e di ammontare determinato, di modo che il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito
(Cass., Sez. U., 23225/2016), anche se i crediti reciproci siano insorti in tempi diversi (Cass. 13416/2019).
Nel caso di specie il giudice di merito ha affermato che il preteso credito del Comune a titolo di imposte comunali sugli immobili mancava di certezza e liquidità, essendo contestato nel suo ammontare dalla curatela, che non aveva accolto la quantificazione operata dall’amministrazione municipale in ragione delle particolari condizioni di criticità in cui versava l’immobile.
Il rilievo, che si risolve nella constatazione che era impossibile ritenere compensata una parte dell’obbligazione di pagamento del prezzo in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 1243, comma 1, cod. civ., non si presta a censure, poiché la contestazione della curatela escludeva l’operatività di una compensazione legale, per illiquidità del credito contrapposto (Cass. 4073/1998).
In una simile situazione (in cui ‘ il Comune non elementi per ritenere accolta la richiesta di compensazione e quantificato il proprio credito ‘; pag. 7 del provvedimento impugnato) all’amministrazione aggiudicataria non rimaneva che provvedere all’adempimento della propria obbligazione tramite il pagamento del prezzo, in mancanza del quale conseguiva, come detto, in maniera automatica la perdita della cauzione a titolo di multa.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.
La peculiarità della vicenda processuale, in cui, nonostante l’accettazione di un’offerta che prevedeva il pagamento del prezzo anche a mezzo di compensazione, non è mai avvenuta un’esatta quantificazione delle imposte dovute dal Fallimento a titolo di I.C.I. e I.M.U., con la conseguente impossibilità per il Comune di conoscere l’entità del proprio credito a tale titolo, costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensa zione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche
introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 17 maggio 2024.