Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33640 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33640 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14377-2021 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 916/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/04/2020 R.G.N. 2601/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
CTD RAGIONE_SOCIALE GIUDIZIO DI RINVIO
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 05/11/2025
CC
RILEVATO CHE
l a Corte d’Appello di Roma, p ronunciandosi con sentenza n. 916/2020 in sede di rinvio da questa Corte con ordinanza n. 26597/2017, sulla già dichiarata nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (per il periodo 2.4 -30.6.2003) e conseguente esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza 2.4.2003, condannava RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a corrispondere ad NOME COGNOME un’indennità risarcitoria pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale (parametrata all’importo mensile lordo di € 1.278,96, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi dal dispositivo (14.1.2011) della prima sentenza della stessa Corte d’Appello n. 297/2011; condannava NOME COGNOME alla restituzione in favore di RAGIONE_SOCIALE dell’importo netto percepito di € 7.318, oltre interessi legali dalla percezione al saldo; condannava RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese di lite, come liquidate nel dispositivo per tutti i gradi di giudizio;
avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito la società con controricorso; all’udienza del 2.4.2025 è stato disposto rinvio a nuovo ruolo per rinnovazione della comunicazione della data di udienza; si è costituito nuovo difensore per parte ricorrente con memoria; al termine della camera di consiglio odierna , il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità parziale della sentenza per violazione degli artt. 112, 414, 345, 437 e 392 c.p.c., in relazione all’art. 32 legge n.
183/2010: sostiene che la Corte di merito ha omesso di pronunciarsi sulla domanda del lavoratore di declaratoria del proprio diritto alle retribuzioni per il periodo successivo alla conversione del rapporto, sull’erroneo presupposto della sua novità e inammissibilità, mentre la domanda era stata svolta sin dal primo grado;
con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 3, 4, 5, c.p.c.) violazione degli artt. 112, 414, 437, 384, 392, 132 c.p.c., 1362 c.c., 118 disp. att. c.p.c., per errata interpretazione degli atti di causa con riferimento alle domande economiche svolte, e omessa motivazione o motivazione assente sulla pronuncia di inammissibilità della suddetta domanda;
con il terzo motivo, deduce (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.) violazione degli artt. 91 e 132 c.p.c., 75 e 118 disp. att. c.p.c., 24 legge n. 794/1942, d.m. n. 127/2004, d.m. n. 55/2014, per mancato rispetto dei criteri di liquidazione delle spese di giudizio e mancato rispetto dei minimi tariffari inderogabili;
i primi due motivi, connessi, sono fondati, per le ragioni espresse da questa Corte in precedenti in controversie analoghe, che qui s i richiamano anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (tra le altre, Cass. n. 18212/2025, n. 6363/2024, n. 5205/2024);
deve, infatti, e ssere accolta la censura relativa all’omessa pronuncia sulle eccezioni e domande formulate dal lavoratore riguardanti le retribuzioni pagate per il periodo successivo alla conversione del rapporto di lavoro, da decurtare dal debito restitutorio, che risultano, nel ricorso per cassazione, idoneamente specificate e localizzate rispetto agli atti precedenti;
il motivo è sufficientemente specifico, avendo la parte riportato le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione
nel giudizio di riassunzione, in cui rappresenta che le somme richieste comprendevano anche le retribuzioni concernenti il periodo successivo alla disposta conversione, e il dispositivo della sentenza della Corte d’Appello n. 297/2011 (poi cassata dalla ordinanza rescindente), sicché deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata da RAGIONE_SOCIALE, essendo la questione entrata nel dibattito processuale (risulta che la prima sentenza d’appello aveva condannato la società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 9.1.2006, data della costituzione in mora, al 30.6.2006, data di scadenza del termine di tre anni dalla cessazione del rapporto, oggetto di domanda di restituzione; e che la sentenza che aveva disposto la conversione del rapporto di lavoro era stata pronunciata in data 14.1.2011, mentre il rapporto di lavoro era stato effettivamente ripristinato il 9.12.2011);
7. a fronte di queste specifiche deduzioni, il giudice del rinvio ha omesso di statuire sulla eccezione riguardante il quantum della pretesa restitutoria avanzata dalla società, con riferimento alla mancata considerazione delle retribuzioni relative al periodo successivo alla conversione del rapporto, trattandosi di questione avente una sua autonoma rilevanza e oggetto di specifiche conclusioni da parte del lavoratore (v. punto 1 delle conclusioni del ricorso in riassunzione dopo il giudizio di rinvio);
8. al riguardo va ricordato (cfr., sul punto, Cass. n. 15208/2020) che l’applicazione dello ius superveniens non consente di ritenere assorbita la questione attinente alla spettanza delle retribuzioni maturate dopo la sentenza di conversione del rapporto, in relazione alla quale è richiesta una specifica statuizione (cfr. Cass. n. 19967/2021); questione, pertanto, insuscettibile di essere assorbita nella statuizione di condanna alla ripetizione dell’eccedenza rispetto alle somme già
versate, in difetto di precisazione che quelle riferite al periodo successivo alla conversione rimanevano dovute; la ripetibilità di somme percepite successivamente alla declaratoria di conversione del rapporto di lavoro si pone in violazione dell’insegnam ento secondo cui lo ius superveniens ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183/2010 configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 303/2011, un’indennità forfettizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cd. intermedio, dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione, sicché successivamente a detto periodo la retribuzione è dovuta e non è ripetibile (cfr., in tal senso, Cass. n. 13045/2020; cfr. anche Cass. n. 4630/2024);
l’accoglimento di tali motivi per quanto di ragione determina la cassazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, il rinvio ad altro giudice e un nuovo regolamento delle spese in conformità ai criteri normativamente stabiliti, con conseguente assorbimento del terzo motivo,
10. infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 19967/2021) in tema di spese processuali, il principio in base al quale la cassazione con rinvio anche di un solo capo di una sentenza d’appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali trova applicazione anche in caso di cassazione della sentenza pronunciata dal giudice di rinvio; in tale ipotesi, ogni censura che sia proposta in sede di legittimità contro la disciplina delle spese data dal giudice di rinvio resta assorbita dall’accoglimento della censura sul merito della relativa decisione, con la conseguenza che il giudice che deve decidere sulla questione accolta con la cassazione della sentenza impugnata è tenuto a pronunciarsi anche sulle predette spese
(Cass. n. 15998/2003); tanto in virtù del principio del cd. effetto espansivo, previsto dall’art. 336, primo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 19305/2005, n. 6908/2023);
11. conclusivamente i primi due motivi di ricorso vanno accolti per quanto di ragione, con assorbimento del terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e il giudizio va rinviato al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, tenendo conto della (e provvedendo sulla) domanda di pagamento delle retribuzioni previa individuazione del dies a quo, provvedendo alla quantificazione del l’eventuale conseguente debito restitutorio, e liquidando anche le spese, incluse quelle del presente giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 5 novembre 2025.
La Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME