Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32056 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32056 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22660/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
nonchè
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME ( -) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1691/2019 depositata il 06/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dalla Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il ricorso trae origine dalla azione di riduzione per lesione della quota di legittima, promossa innanzi al Tribunale di Salerno da NOME NOME nei confronti della sorella COGNOME NOME.
L’attore espose che la madre NOME COGNOME, deceduta il 26 novembre 2002, aveva, con atto del 23 ottobre 1974, donato alla figlia NOME COGNOME la nuda proprietà di un appartamento sito in Salerno e, alla sua morte, in assenza di disposizioni testamentarie, i due figli e il nipote, COGNOME NOME, figlio del terzo fratello, COGNOME NOME, premorto alla madre, in qualità di eredi legittimi, divisero in parti uguali la somma di £ 70.000.000 esistente sul conto corrente della de cuius .
L’attore sostenne che la donazione dell’immobile in favore di NOME COGNOME avesse leso la propria quota di legittima.
1.1.Successivamente, anche NOME COGNOME, con separato atto di citazione, propose azione di riduzione nei confronti di COGNOME NOME.
1.2.Il Tribunale di Salerno dispose la riunione dei due giudizi, e, espletata CTU, accolse le domande di riduzione proposte da NOME e NOME e dispose la reintegrazione della legittima mediante conguaglio in denaro; in particolare, il Tribunale condannò NOME
NOME a corrispondere sia a NOME che a NOME COGNOME la somma di euro 19.508,99, oltre agli interessi legali a decorrere dal 26.09.2002 (data di apertura della successione) sino al soddisfo, nonché la somma di euro 66.194,20, oltre interessi legali da calcolarsi sulla somma di euro 59.745,34, dalla data del 26.09.2002 sino al soddisfo.
1.3. Decidendo sull’appello proposto da NOME COGNOME, nel contraddittorio con NOME e NOME COGNOME, la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza pubblicata il 6.12.2019, rigettò il gravame, ritenendo che avverso il progetto di divisione redatto dal CTU non fossero state svolte specifiche contestazioni, ragione per la quale disattese l’istanza di rinnovo della consulenza.
Avverso la sentenza della Corte d’appello NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
2.1. NOME NOME e NOME hanno resistito con controricorso.
2.2. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
2.3. COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno rinunciato al controricorso ed hanno chiesto che fossero compensate le spese di lite, come da accordo transattivo.
2.4. Con atto depositato l’1.4.2025, anche COGNOME NOME ha rinunciato al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La rinuncia al ricorso è inammissibile perché tardivamente depositata in data 1.4.2025 dopo l’adunanza fissata in camera di consiglio in data 27.3.2025.
1.1. Ai sensi dell’art. 390 c.p.c., infatti, la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza o sino alla data dell’udienza camerale o finché non siano
notificate le conclusioni scritte del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c.
Occorre pertanto procedere all’esame dei motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 561 e 720 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha proceduto alla determinazione dell’ammontare del conguaglio divisionale in proporzione al valore che l’immobile donato aveva all’epoca dell’apertura della successione (26.09.2002) e non nel successivo momento della proposizione della domanda di divisione giudiziale, proposta da NOME COGNOME il 10.6.2008 e da NOME COGNOME il 23.09.2009. La ricorrente osserva che il legittimario leso nel suo diritto alla legittima deve proporre domanda di riduzione e, solo nell’ipotesi in cui la domanda sia accolta , può essere presa in considerazione la domanda di divisione eventualmente proposta; rispetto alla domanda di riduzione, la domanda di divisione costituirebbe un posterius in quanto il legittimario non parteciperebbe alla comunione ereditaria fino all’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione. Nell’ipotesi in cui il legittimario proponga cumulativamente l’azione di riduzione e l’azione di divisione e sia accolta la domanda di riduzione, il conguaglio deve avvenire con riferimento al valore dell’asse ereditario al momento dello scioglimento della comunione , mentre la Corte d’appello ha erroneamente confermato la sentenza di primo grado, che aveva determinato il conguaglio a far data dell’apertura della successione.
Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 561, 720, 728 e 1499 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza di appello ha confermato la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli
interessi dalla data dell’apertura della successione anziché dalla data di proposizione della domanda di divisione.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento, rilevante in relazione all’ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 90 e 2 disp. att. c.p.c., artt. 62, 112, 115, 116 c.p.c. ed agli artt. da 713 a 729 e 2697, 2727 e 2729 c.c., nella parte in cui la sentenza di appello non ha proceduto alla rivalutazione del valore dell’immobile donato ed alla rinnovazione della CTU per la stima del valore del bene in considerazione della forte svalutazione del mercato immobiliare nel centro di Salerno dopo l’anno 2007.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.
4.1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che in caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall’apertura della successione (Cass. Sez. 2, n. 4709/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).
4.2. L’azione di riduzione – la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere se sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re -ha carattere personale ed efficacia costituiva e solo il suo concreto e vittorioso esperimento priva di efficacia le disposizioni lesive.
Ne consegue che, poiché il riconoscimento dei diritti del legittimario leso è rimesso ad una sua specifica iniziativa, fin quando la stessa
non intervenga, l’erede, il legatario ovvero il donatario conservano i frutti in quanto pieni proprietari dei beni acquistati.
L’anticipazione della decorrenza dei frutti alla data di proposizione della domanda costituisce una piana applicazione del principio conservativo della domanda, espressivo della regola secondo cui la durata del processo non può andare in danno della parte che abbia ragione, e ciò sebbene per il pieno riconoscimento dei diritti del legittimario sia necessaria una pronuncia di accertamento costitutiva.
Ed, invero, non può che partirsi dalla ratio che è sottesa alla previsione di cui all’art. 561 c.c, ultimo comma, che risiede nella peculiare conformazione dell’azione di riduzione (la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere che sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re ), che essendo un’azione a carattere personale ed a efficacia costituiva, presuppone il suo concreto e vittorioso esperimento, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia.
Solo dal momento della notifica della domanda giudiziale di riduzione della donazione per lesione di legittima la presunzione del possesso di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del donatario sui beni ricevuti, sicché anche in tale prospettiva non sarebbe giustificato anticipare la debenza dei frutti alla data dell’apertura della successione.
È altresì pacifico che il legittimario possa esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione -nonostante il meccanismo della collazione -non assorbono gli effetti della riduzione, che obbliga alla restituzione in natura dell’immobile donato, mentre l’altra ne consente l’imputazione di valore (Cass. n. 22097/2015).
Anche in sede di divisione ereditaria, ai fini dell’assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell’art. 720 c.c., il valore del relictum va determinato con riferimento all’epoca di apertura della successione al fine della determinazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell’entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all’entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell’attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta, poiché all’avente diritto deve essere assicurato il “tantundem’ pecuniario della reintegrazione della quota di legittima all’atto della decisione (v. Cass. n. 4738/77; Cass. n. 3173/79; Cass. n. 1913/80; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 320 del 18/01/1982; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 10/03/1987; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8243 del 20/08/1998; Cass. 17 marzo 1953, n. 653; Cass. 26 febbraio 1992, n. 2383; Cass. 5 giugno 2000, n. 7478; Cass. 19 maggio 2005, n. 10564; Cass. 19 marzo 2010, n. 6709).
In altri termini, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario, mediante la cosiddetta riunione fittizia, onde stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. Qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto
equivalente, dovendo, quindi, procedersi alla relativa rivalutazione (Cass. n. 55/1998; Cass. n. 6709/2010; Cass. n. 3187/2011; Cass. n. 5320/2016; Cass. n. 29733/2017; Cass. n. 5993/2020; Cass n. 35738/23)
Il criterio utilizzato dalla Corte d’appello è , perciò, in contrasto con i citati principi di diritto perché, una volta accolta la domanda di riduzione, l’ammontare del conguaglio divisionale ha stimato in proporzione al valore che l’immobile donato aveva all’epoca dell’apertura della successione e non nel successivo momento della proposizione della domanda di divisione giudiziale.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che riesaminerà la vicenda alla luce dei principi sopra esposti.
Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, in data 27 marzo 2025.
Il Presidente NOME COGNOME