Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10620 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10620 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4298/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE FALLIMENTO, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE COGNOME -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 23/2023 depositata il 09/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza dichiarativa del suo fallimento pronunciata dal Tribunale di Milano in data 29 agosto 2022, su ricorso di un creditore, fondato su ll’inutile tentativo di recupero coattivo del credito e su debiti erariali
e previdenziali superiori a sei milioni di Euro; il ricorrente ha dedotto -per quanto qui rileva -il mancato superamento della soglia di cui all’art. 15, nono comma, l. fall. , essendo il debito contributivo ed erariale imputabile non alla ricorrente, ma a un terzo soggetto, al quale sarebbe stata dalla debitrice somministrata illegalmente manodopera in base a un contratto di subappalto con il Consorzio RAGIONE_SOCIALE
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo. Ha rilevato il giudice del reclamo -dando atto della sentenza di questa Corte a carico dell’utilizzatore (Cass. Pen., n. 16302/2022), nonché di un PVC del l’11 febbraio 2022 -che la società reclamante era destinataria di « avvisi di addebito e cartelle esattoriali per diversi milioni di euro a partire dal 2017» , i quali non erano stati oggetto di impugnazione. La sentenza impugnata ha inoltre, valorizzato un ulteriore avviso di accertamento per operazioni « inesistenti» ai fini dell’indetraibilità dell’IVA .
Propone ricorso per cassazione la società reclamante, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria. Il fallimento e il creditore istante intimati non si sono costituiti in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, nono comma, l. fall. e dei principi in materia di giudicato cautelare penale, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che nessun giudicato si fosse formato sulla validità del contratto intercorso tra la società debitrice e il RAGIONE_SOCIALE, laddove sia questa Corte, con la menzionata pronuncia (Cass. Pen., n. 16302/2022), sia il menzionato PVC avevano accertato che i lavoratori della ricorrente avevano prestato attività direttamente nei confronti del committente-utilizzatore finale (DHL), con conseguente simulazione a cascata dei contratti di subappalto e nullità del relativo
contratto. Gioverebbe, in tal senso, l’operatività del giudicato cautelare esterno formatosi nel giudizio penale a carico dell’utilizzatore (RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, nono comma, l. fall., nella parte in cui ha ritenuto che il debito erariale e contributivo fosse provato da avvisi di pagamento e cartelle non impugnate. Osserva parte ricorrente che, in caso di somministrazione illecita di manodopera, gli obblighi fiscali e contributivi sono riconducibili al committente, quale effettivo datore di lavoro e non al soggetto interposto.
I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente attesi i profili coinvolti, sono inammissibili, in quanto non colgono compiutamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte di Appello di Milano, pur prendendo le mosse dalla menzionata sentenza di questa Corte e dal PVC indicato in narrativa, ha incentrato la propria decisione sugli atti impositivi risultanti all’istruttoria (« È decisivo, infatti, che dalla certificazione dei debiti erariali acquisita nel corso del procedimento prefallimentare e dalle domande di ammissione al passivo di Agenzia delle Entrate risulti che a RAGIONE_SOCIALE sono stati notificati avvisi di addebito e cartelle esattoriali per diversi milioni di euro a partire dal 2017 ») e sulla omessa impugnazione di tali atti impositivi.
Non è stata, inoltre, censurata dal ricorrente la statuizione in forza della quale il credito è stato ritenuto sussistente anche in base alla documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate in sede di stato passivo (« Agenzia delle Entrate ha corredato le domande di ammissione al passivo con l’estratto dei ruoli, da cui risultano una cartella per debiti di natura tributaria relativi all’anno 2017 per € 201.193,81 e una cartella per contributi Inail non versati di 86.727,90 »).
Il secondo motivo è, inoltre, inammissibile per non avere il ricorrente censurato la statuizione della sentenza impugnata secondo cui la società ricorrente avrebbe ricevuto un ulteriore avviso di accertamento per operazioni « inesistenti» ai fini dell’imponibilità IVA, posto che in caso di somministrazione irregolare di manodopera, schermata da un fittizio contratto di appalto di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile in tal caso una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA (Cass., n. 34876/2021). E ciò senza considerare -da un lato -la solidarietà della responsabilità del committente in questi casi di illecita intermediazione di manodopera e -dall’altro che in caso di contestazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti l ‘art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633/1972 prevede che l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni in fattura.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato. Non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese, in assenza di difese scritte degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25/03/2025.