Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36340 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36340 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
Oggetto
AFFITTO RAMO D’AZIENDA SIMULAZIONE -INDIVIDUAZIONE DATORE DI LAVORO SOSTANZIALE
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
sul ricorso 15204-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 475/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/11/2020 R.G.N. 352/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
l a Corte d’Appello di Firenze, in riforma di sentenza del Tribunale di Lucca, ha dichiarato l’esistenza in atto tra NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 23/5/2016 e con diritto del lavoratore all’inquadramento nel V livello secondo le declaratorie del CCNL Commercio; ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento verbale coincidente con l’estromissione del lavoratore dall’organizzazione aziendale di RAGIONE_SOCIALE dal 31/5/2017; per l’effetto ha ordinato alla società di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro;
la Corte di Firenze ha osservato che:
-il lavoratore era dipendente della società RAGIONE_SOCIALE quale addetto al reparto freschi (banco gastronomia e macelleria) all’interno di supermercato in Pietrasanta riferibile a COGNOME, titolare della licenza commerciale, che aveva affidato in gestione alcuni reparti dei propri supermercati a RAGIONE_SOCIALE;
-in giudizio, COGNOME aveva sostenuto che NOME aveva un’adeguata organizzazione di mezzi e personale, gestiva autonomamente i reparti fresco, rifornendosi dei prodotti necessari e vendendoli alla clientela con proprio personale dipendente, mentre il servizio di cassa veniva svolto dai dipendenti di COGNOME, che riversava a NOME l’importo dei prodotti venduti nei reparti affidati alla sua gestione, detratta una percentuale corrispondente al corrispettivo della cessione di tali reparti;
-il giudice di primo grado aveva escluso, in tale organizzazione, il fenomeno interpositorio denunciato dal lavoratore, licenziato il 31/05/2017 da NOME per cessazione dell’attività di un ramo d’azienda (appunto il reparto esistente all’interno del supermercato RAGIONE_SOCIALE al quale era addetta);
-erano fondate le censure del lavoratore appellante in ordine all’apprezzamento, da parte del Tribunale, delle risultanze istruttorie;
-in particolare, i testimoni avevano riferito di significative interferenze di COGNOME nello svolgimento dell’attività quotidiana dei reparti formalmente affidati a NOME;
-il negozio giuridico tra COGNOME e NOME andava qualificato non tanto in termini di appalto più o meno genuino, ma come affitto di un ramo d’azienda, ossia come contratto commerciale con il quale la società che gestisce il punto vendita organizzato in più reparti cede al gestore uno o più di tali reparti, organizzati come un ramo autonomo dell’azienda, comprensivo di tutti i beni che servono all’esercizio dell’impresa, oltre a un servizio ulteriore (quello di cassa), e riceve quale corrispettivo una percentuale del venduto dei reparti ceduti (essendo incompatibile con l’appalto il corrispettivo versato dal gestore);
-sia nel caso di appalto che in quello di affitto di ramo d’azienda, connotato qualificante della causa negoziale è l’autonoma gestione dell’impresa da parte del soggetto che assume la titolarità del servizio oggetto della vicenda traslativa, gestione rimessa alle scelte dell’imprenditore e a suo rischio;
-l’interferenza della cedente, estesa a decisioni singolari e quotidiane relative all’esercizio dell’impresa e alla gestione del personale, nel caso concreto portava a escludere un’effettiva autonomia della cessionaria, essendo emersi obblighi stringenti quanto alla formazione dei prezzi, alla scontistica, all’allestimento, all’assortimento dei reparti, nonché essendo emerse, nella gestione quotidiana, relazioni lavorative dirette del personale della cessionaria con i preposti della cedente, anche con richiami verbali e singolari decisioni commerciali relative al reparto, tenuto anche conto dell’assenza di preposti della cessionaria incaricati di esercitare qualche controllo sullo svolgimento del lavoro dei dipendenti COGNOMENOME;
-così esclusa l’esistenza di un’effettiva autonomia di gestione dei reparti ceduti da parte di NOME, la cessione nella forma dell’affitto di azienda andava qualificata come simulata, per essere rimasta l’effettiva gestione dell’attività in capo alla formale cedente, che aveva esercitato anche i poteri datoriali;
-come assunto dal lavoratore, il rapporto di lavoro era effettivamente riferibile a RAGIONE_SOCIALE e ancora in essere, in difetto di un valido atto di recesso di provenienza dalla reale datrice di lavoro (ma provenuto da un terzo estraneo all’effettiva relazione negoziale), con conseguente inefficacia del licenziamento e diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro;
3. per la cassazione della sentenza la società propone ricorso con due motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo, la società ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.), violazione degli artt. 1322 c.c., in riferimento all’art. 41, comma 2, Cost., 1343, 1344, 1345 c.c., in relazione all’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, 1346, 1362 c.c., in relazione all’ art. 2555 c.c.; sostiene, anche in base alla giurisprudenza tributaria di legittimità (in particolare Cass. n. 8889/2021, in materia di regime fiscale delle cessioni di impianti radiofonici e relative frequenze), che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per configurare cessione di ramo d’azienda, ma un contratto di gestione a causa mista, in quanto il rapporto tra area e strumenti è privo di funzionalità organizzata, dinamica, operativa e capace di determinare i presupposti di un proprio avviame nto senza l’intervento della gestione e organizzazione dell’imprenditore affidatario, con prevalenza del rilievo dell’area nella specifica location , ossia del momento statico, e sussistendo una reale organizzazione con mezzi e capitali propri;
2. il motivo è inammissibile, perché non si confronta compiutamente con la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla riferibilità del rapporto di lavoro direttamente in capo all’azienda titolare del supermercato in cui si trovava il reparto cui era addetta il lavoratore licenziato, valutato come soltanto formale il rapporto di lavoro con la società titolare del reparto fresco, in forza di contratto, appunto, di gestione di reparto;
3. in questo senso la Corte di merito, pur escludendo la sussistenza in concreto di un fenomeno interpositorio derivante da appalto non genuino (come sostenuto nel ricorso introduttivo dalil lavoratore) e interpretando la domanda in relazione al petitum sostanziale, ha qualificato in termini di affitto di ramo d’azienda, quale contratto con la causa più prossima a quella concreta, la relazione negoziale tra il datore di lavoro sostanziale e quello formale, e in ogni caso ha ritenuto tale relazione fittizia ai fini della gestione del rapporto di lavoro, per le emergenze istruttorie concrete sopra descritte;
4. pertanto, non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza tributaria, perché, ai fini che qui interessano, più che la qualificazione contrattuale della relazione negoziale tra le società (anche a fini fiscali), rileva la gestione concreta del rapporto di lavoro, ai fini dell’individuazione del datore di lavoro sostanziale, in base ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità;
5. occorre ricordare che la legge n. 1369/1960 non consentiva, sotto alcuna forma, un sostanziale “prestito di manodopera”, cioè che un imprenditore potesse inserire a tutti gli effetti nell’organizzazione di un altro imprenditore un proprio dipendente, senza assicurare, con propria organizzazione e con proprio rischio, le prestazioni oggetto del contratto; il giudice, al fine di distinguere le varie ipotesi, era chiamato ad accertare non soltanto l’esistenza di una reale organizzazione di impresa in capo all’appaltatore, ma anche la natura delle prestazioni appaltate; nel caso esse fossero riconducibili a mere prestazioni di lavoro, si considerava il prestatore inserito nella struttura organizzativa dell’azienda appaltante;
6. con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003, non è più richiesto che l’appaltatore sia titolare dei mezzi di
produzione, ma rimane necessario provare apprezzabili indici di autonomia organizzativa ai fini della genuinità dell’appalto, anche negli appalti cd. leggeri (o labour intensive ) in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, e che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (cfr. Cass. n. 7769/2017, n. 21413/2019; Cass. n. 22989/2020);
7. d’altra parte, i n materia di trasferimento d’azienda, la disciplina dell’art. 2112 c.c. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell’esercizio dell’impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario (v. Cass. n. 23242/2023, n. 26808/2018, n. 12771/2012);
8. secondo il costante insegnamento di questa Corte la verifica dei presupposti fattuali che consentono l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 1298/2023, n. 7364/2021, n. 6649/2020, n. 2315/2020, n. 25382/2017, n. 22688/2014, n. 10925/2014, n. 24262/2013, n. 2151/2013, n. 20422/2012);
9. nel caso in esame la Corte territoriale, con accertamento in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità e con motivazione adeguata, ha rilevato l’ingerenza del personale dell’impresa cedente nella linea gerarchico-organizzativa dell’attività svolta e il carattere fittizio dell’affitto del ramo d’azienda costituito dal reparto del supermercato; accertamento in fatto operato ai fini
della verifica del pieno inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale della (simulata) cedente, e , conseguentemente, dell’individuazione del datore di lavoro sostanziale, con conseguente invalidità del recesso intimato dal datore di lavoro solo formale; ciò in conformità con i principi espressi da questa Corte sopra riportati;
10. né è configurabile in tale ermeneusi alcun profilo di extra-petizione; va, infatti, ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, il giudice d’appello può dare una qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite diversa da quella data dal giudice di primo grado, avendo il potere-dovere di definire la natura del rapporto al fine di precisarne il contenuto, gli effetti e le norme applicabili ed incorre, invece, nel vizio di extra-petizione, qualora pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (cfr., per tutte, Cass. n. 7620/2006);
11. con il secondo motivo di ricorso, la società deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) omessa, illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ossia la valutazione delle testimonianze e la loro coerenza con le prove documentali;
il motivo risulta parimenti non ammissibile, perché propone una valutazione nel merito delle prove, non operabile in sede di legittimità;
13. in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato dal giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura,
in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della RAGIONE_SOCIALE (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. n. 37382/2022);
14. infatti, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale ulteriore grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (tra le molte conformi, v. Cass. n. 15568/2020 e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021);
15. non è, perciò, ammissibile la censura formulata sotto il profilo della carenza e della contraddittorietà motivazionale, poiché il vizio della motivazione non costituisce più ragione cassatoria a seguito della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., disposta con l’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, disposizione che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, sicché l’anomalia motivazione denunciabile in tale sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 21216/2015, n. 13641/2016); vizi, questi, che non sono dedotti con riguardo alla decisione impugnata;
16. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori di parte controricorrente dichiaratisi antistatari;
17. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 24