Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8205 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25255/2021 R.G. proposto da: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI TERRA DI BARI SOC. COOP., domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (EMAIL), COGNOME NOME
(EMAIL)
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (EMAIL), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistenti-
Avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1147/2021 depositata il 15/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29/9/2021 la RAGIONE_SOCIALE ( rappresentata per procura anche dalla RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso avverso la sentenza della Corte d ‘A ppello di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 15/6/2021 e notificata il 29.6.2021, con la quale, a conferma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’azione revocatoria di un negozio di datio in solutum avente ad oggetto un immobile di proprietà dei sig.ri NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, acquisito dalla società RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento di un RAGIONE_SOCIALE di € 166.900,3 vantato verso
la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), di cui i coniugi disponenti erano soci, per mancata prova del consilium fraudis del terzo, dopo avere qualificat o l’atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso in ragione del complesso dei negozi collegati ( datio in solutum in pagamento dell’obbligo del terzo con surroga nei diritti del RAGIONE_SOCIALEre) . Con atto notificato l’8 novembre 2021 la RAGIONE_SOCIALE ha resistito notificando controricorso e così anche NOME COGNOME e NOME COGNOME. La RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria per indicare un ulteriore nuovo difensore e memoria ex art 380 bis 1, cod.proc.civ.
La corte di merito, nel confermare la sentenza di rigetto emessa dal giudice di prime cure, ha ritenuto infondata l ‘azione revocatoria in ragione del fatto che il conferimento del bene di proprietà dei due coniugi sia da qualificarsi come atto a titolo oneroso, e non già gratuito; e non provato il consilium fraudis del terzo beneficiario del conferimento in natura del bene.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’atto di conferimento del bene in natura, inquadrabile nello schema del pagamento del terzo, non sia inteso a recare un mero vantaggio alla società debitrice da parte dei terzi adempienti, ma orientato a conseguire un vantaggio di questi ultimi, seppur mediato e indiretto, concretizzandosi nella estinzione del debito della società di cui i disponenti erano soci, con riflessi nella loro sfera giuridicopatrimoniale, e ciò in quanto i soci della società debitrice, così operando nei confronti della società creditrice, avevano ottenuto la possibilità di recuperare l’esborso sostenuto surrogandosi nel diritto di RAGIONE_SOCIALE spettante all’ accipiens nei riguardi della società debitrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo. la ricorrente denuncia la violazione egli artt. 2901, 1180, 1197 cod.civ. , in riferimento all’ articolo 360 1° comma n. 3, cod. proc. civ
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto l’atto dispositivo de quo , consistente nell’adempimento dell’obbligo del terzo mediante atto di datio in solutum , quale a titolo gratuito, anziché oneroso, in difetto di alcuna contropartita per i soci spogliatisi di un bene personale per pagare il debito del terzo.
Lamenta essersi dalla c orte d’appello erroneamente ritenuto che l’onerosità dell’atto sia identificabile con l’interesse patrimoniale derivante dalla titolarità delle quote sociali della società che, in tale modo, ha estinto il debito verso l’ accipiens del bene dato in pagamento dai soci della debitrice, senza tenere in considerazione il vantaggio economico concreto dato alla società accipiens .
Con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1197, 1180 cod.civ., in riferimento all’articolo 360 1° comma n. 3, cod. proc. civ., in relazione al passaggio motivazionale concernente l ‘ analisi della natura giuridica dello strumento negoziale utilizzato dal terzo, la datio in solutum , il quale sarebbe indicato dalla Corte come contratto a prestazioni corrispettive che riveste il carattere dell’onerosità, facendo riferimento alle pronunce che ritengono che, in relazione alla datio in solutum, si prospetti una presunzione di onerosità.
Con il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2697, 2901 cod.civ., in riferimento agli artt. 1180 e 360 n. 3, cod.proc.civ.
Si duole non essersi considerato che la natura del negozio in argomento è invero gratuita, trattandosi di adempimento del terzo, anche se declinato in forma di prestazione in luogo dell’adempimento anziché di pagamento dell’importo del RAGIONE_SOCIALE della società creditrice.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al primo motivo, che la corte di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
In particolare, sul punto centrale attinente alla qualificazione della causa onerosa o gratuita del negozio di cessione, la corte di appello ha dato prova di avere scrutinato in concreto la causa sottesa ai tre negozi collegati, dando rilievo all’interesse mediato dei soci a pagare, mediante datio in solutum , il debito sociale per surrogarsi nei diritti del RAGIONE_SOCIALEre verso la società debitrice. Decisivo, ai fini della natura onerosa del negozio, è apparso il vantaggio patrimoniale conseguito dai soci in qualità di terzi adempienti, riscontrato attraverso una indagine mirata ad individuare la causa concreta, costituita dalla sintesi RAGIONE_SOCIALE interessi che il negozio è andato concretamente a realizzare in funzione della specifica negoziazione, al di là dei modelli astratti utilizzati.
L ‘ iter argomentativo utilizzato dalla corte di merito nella decisione impugnata corrisponde a quanto indicato da Cass. Civ., SU 18.3.2010, n. 6538, ampiamente richiamata in sentenza, là dove definisce la natura onerosa o gratuita della datio in solutum in relazione alla preventiva analisi della causa in concreto del negozio, che impone di valutare se, nel caso specifico, l’adempimento del debito altrui possa essere collocato in una mera prospettiva di liberalità oppure di utilità, anche se non direttamente del RAGIONE_SOCIALEre, del debitore o di un altro soggetto terzo. Come già indicato da questa Corte anche in successive occasioni (Cass. sez. 1, Sentenza n. 22518 del 28/10/2011; Cass.sez. 1 – , Sentenza n. 23140 del 22/10/2020 ), il discrimine non può fondarsi sull’esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico o di un corrispettivo tra le prestazioni sul piano
tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione da parte del ” solvens “, quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa. Pertanto, nell’ipotesi di estinzione da parte del terzo di un’obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l’atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti solo quando dall’operazione – sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, perché composta da un collegamento di atti e di negozi – il terzo pagatore non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo adempiente riceva un vantaggio, anche solo mediato e indiretto, dal debitore, dal RAGIONE_SOCIALEre o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta.
Con particolare riferimento agli altri due motivi va posto in rilievo che risultano con essi dalla ricorrente riproposte le medesime questioni già sottoposte all’attenzione del giudice del gravame risultando non colta la ratio decidendi che, lungi dall’attener e a presunzione di onerosità della datio in solutum disciplinata dall’art. 1197 cod.civ., in astratto rinvenibile allorché il pagamento in natura è assolto dal medesimo debitore, o di trascurare il carattere idealmente gratuito del pagamento del terzo, ha invero vagliato in concreto la causa dell’atto di attribuzione del terzo ex art. 1197 cod.civ. in rapporto alla disciplina del pagamento del terzo ex art. 1180 cod.civ.
Senza sottacersi che allorquando la decisione di merito risulti fondata su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la
ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle ” rationes decidendi ” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sezioni Unite, n. Rv. 625631 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).
Le spese del giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6 .200,00, di cui € 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge in favore dei controricorrenti COGNOME e COGNOME; in complessivi € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di co ntributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e RAGIONE_SOCIALE altri dati identificativi di NOME COGNOME e NOME COGNOME riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma, il 29/02/2024