SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 4539 2024 – N. R.G. 00007168 2019 DEL 07 11 2024 PUBBLICATA IL 07 11 2024
N. R.G. 7168/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7168/2019
tra
e
Oggi 7 novembre 2024 innanzi al Giudice NOME COGNOME sono comparsi: per l’attrice l’avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME per la convenuta l’avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa le conclusioni come da foglio del 4.10.2023;
Parte convenuta precisa le conclusioni come da nota del 31.10.2023.
Il giudice invita le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
All’esito della discussione, le parti si riportano ai loro atti, incluse note da ultimo depositate, e insistono per l’accoglimento delle rispettive domande.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice alle ore 12.00 sospende l’udienza.
Alle ore 17.10 l’udienza viene ripresa e il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
ATTRICE
CONVENUTA
Il giudice NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice NOME COGNOME, ha pronunciato ex art.
281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 3269/2019 promossa da:
con l’avv. NOME COGNOME
ATTRICE
contro
con l’avv. NOME COGNOME
CONVENUTA
Oggetto: cessione crediti
Conclusioni: come da verbale
Per l’attrice :
previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale adito:
in limine litis: non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione essendo l’opposizione fondata su prova scritta costituita dalle previsioni di cui agli artt. 2.1. e 6.1. del contratto di cessione e dalle risultanze dell’estratto conto prodotto da entrambe le parti da cui risulta che le rimesse in conto di €. 13.295,19 e di €. 2.092,60 sono entrambe antecedenti alla data di conclusione del contrato di cessione (29.12.2017);
in via principale revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, assolvendosi parte attrice opponente da ogni pretesa avversaria e, in ogni caso, respingere ogni domanda, eccezione e deduzione della convenuta opposta, volta al pagamento da parte della parte opponente di alcuna somma a qualsivoglia titolo richiesta.
In ogni caso spese di lite rifuse.
Per il convenuto
In via principale e nel merito,
Respingere ogni domanda ed eccezione avversaria in quanto infondata in fatto ed in dirit to e, per gli effetti, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1636/2019 -r. g.
4653/2019 emesso dal Tribunale di Brescia in favore della società
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo emesso, condannare per ciascuna e/o tutti i motivi di diritto di cui in atti parte opponente RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della opposta della somma di cui al decreto ingiuntivo, ovvero altra, anche
minore, somma che risulterà come dovuta nel corso della causa, ovvero come sarà liquida ta dal Giudice anche in via equitativa, quale accredito a favore di dei pagamenti ri cevuti da BTL a deconto del credito oggetto di cessione o, in subordine, a titolo di risarci mento del danno per responsabilità contrattuale/ precontrattuale ex art. 1337 c.c., oltre in teressi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo.
In ogni caso.
Spese e competenze del giudizio interamente rifuse, con distrazione a favore del procura tore antistatario e con condanna di controparte ex art. 96 cpc, stante l’evidente pretestuosi tà ed infondatezza della difesa e per non avere l’istituto in alcun modo dato riscontro o giustificazione alle molteplici richieste di pagamento formulate dalla e per aver rifiutato l’equilibrata proposta conciliativa formulata dal Giudicante.
In via istruttoria: come da nota del 31.10.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
(‘BTL’ – cedente) ha dedotto di aver ottenuto in data 8.11.2017 un decreto ingiuntivo nei confronti di -ceduta – per un credito privilegiato ipotecario vantato nei confronti di quest ‘ ultima pari a € 479.521,83.
Tale credito è stato oggetto di cessione pro soluto al corrispettivo di € 350.000,00 in favore di ( ‘ ) -cessionaria – in forza di scrittura privata autenticata del 29.12.2017. Sulla base di tale accordo, le parti hanno stabilito all ‘ art. art. 6.1. che sarebbero spettati alla cessionaria gli eventuali pagamenti effettuati dalla debitrice ceduta alla cedente, recanti data pari o successiva a quella di conclusione dell ‘ accordo stesso, nonché i pagamenti che, sebbene recanti data o valuta antecedente alla data di conclusione, fossero stati contabilizzati successivamente al 29.12.2017.
ha effettuato in favore di BTL due pagamenti, per l ‘ ammontare complessivo di € 15.387,7 9: il primo pagamento è stato effettuato in data 17.11.2017; il secondo, invece, in data 24.11.2017, ossia entrambi in data anteriore a quella di conclusione del contratto di cessione del credito intervenuto il 29.12.2017.
In forza di ciò, BTL ritiene che la somma incassata sia di sua spettanza.
Diversamente, Ci ritiene che il contratto di cessione del credito in suo favore si sia già perfezionato in data 10.11.2017, giorno in cui è stata ricevuta -in tesi la conferma telefonica dell’accettazione della proposta di cessione formulata da (doc. 2 parte opposta ) o, tutt’al più, in data 2 3.11.2017, giorno in cui RAGIONE_SOCIALE avrebbe comunicato formalmente mediante pec la propria accettazione (doc. 4 parte opposta). L ‘atto negoziale del 29.12.2017 sarebbe dunque un mero negozio ricognitivo dell ‘a ccordo già stipulato a seguito dello scambio di mail intervenuto. Conseguentemente, essendo il pagamento da parte della debitrice ceduta avvenuto in data successiva a quella di conclusione del contratto, il pagamento ricevuto da BTL sarebbe di spettanza di Con
In data 29.3.2019, dunque, Ci ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di BTL per la somma di € 15.387, 79, pari -si ribadisce – all ‘ ammontare complessivo dei pagamenti ricevuti da BTL. Con
In questa sede BTL ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, facendo valere la tesi per cui il pagamento ricevuto da è avvenuto prima della conclusione del contratto (individuata dall ‘ odierna attrice, si ribadisce, nella scrittura privata autenticata del 29.12.2017).
Tre Ci, sulla scorta della diversa tesi che individua la data di stipula del contratto in epoca anteriore, ha chiesto il rigetto dell’opposizione . In subordine ha dedotto che, qualora sia riconosciuta in capo a BTL la spettanza della somma in questione, allora a Ci dovrebbero comunque essere riconosciuta la somma di € 15.387,79 a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale/precontrattuale (essendo stato in mala fede indicato al momento del contratto del 29.12.2017 un ammontare del credito ceduto (€ 479.521,83) non coincidente con quello effettivamente trasferito alla cessionaria (inferiore rispetto al primo, per l ‘ appunto, di € 15.387,79). Con
*
L’opposizione deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Sulla data di conclusione del contratto
In proposito è sufficiente evidenziare che gli atti anteriori alla scrittura privata del 29.12.2017 rientrano nella categoria degli atti preparatori.
Anche a voler attribuire valore negoziale alla proposta inviata dal difensore di a BTL in data 10.11.2017 (valore negoziale da escludere in ragione della provenienza dell ‘ atto dal difensore tecnico, e non dalla parte, in mancanza di prova dell ‘ esistenza di una procura in tal senso), deve ritenersi che alla stessa
non abbia fatto seguito un ‘ accettazione vera e propria: in tal senso, infatti, rileva il giudice che non può essere qualificata tale né:
la comunicazione telefonica effettuata da tale rag. di RAGIONE_SOCIALE (che non consta essere assistito da procura alcuna) in data 10.11.2017, con cui sarebbe confermata la deliberazione favorevole dell’istituto di credito rispetto alla proposta inviata, non essendo tale comunicazione un atto negoziale, ma una dichiarazione di scienza proveniente da soggetto che in ogni caso non è parte del negozio; né Perso
la comunicazione via pec recante data 23.11.2017 proveniente dal direttore generale di BTL, con cui è stata data notizia della delibera favorevole, da parte degli organi gestori di BTL, all ‘ accettazione della proposta della cessionaria, trattandosi, anche in questo caso, non di atto negoziale, ma di dichiarazione di scienza.
La stessa delibera di BTL con cui -secondo quanto riferito nelle comunicazioni appena esaminate -sarebbe stata approvata l ‘ accettazione della proposta negoziale di non è atto negoziale avente efficacia esterna, ma atto procedimentale di natura interna all ‘ istituto di credito, funzionale alla formazione della volontà dell ‘ ente, manifestata compiutamente all ‘ esterno soltanto in occasione della scrittura privata del 29.12.2017.
In definitiva, può essere riconosciuto valore negoziale soltanto a quest ‘ ultimo atto.
Ulteriori conferme in tal senso possono essere tratte dal tenore letterale delle dichiarazioni delle parti contenute nel documento negoziale in esame: a) con la clausola 2.1 è stato precisato infatti che ‘il presente contratto rappresenta l’unico valido accordo intervenuto tra le parti e qualsivoglia altro documento preliminare deve intendersi sostituito dal presente contratto e del tutto privo di ogni effetto, anche ai fini interpretativi’. Da tale disposizione è possibile ricavare che le parti, di comune accordo, hanno riconosciuto la scrittura privata quale esclusiva fonte di obblighi negoziali tra le parti.
Inoltre, nel l’atto è precisato che il contratto ha effetto ‘dalla data odierna’, definita espressamente come ‘data di conclusione’ del contratto.
Ne discende che laddove le parti hanno disciplinato la sorte dei pagamenti da parte della ceduta avvenuti in data anteriore, pari o successiva a quella di conclusione del contratto, deve intendersi che le pari abbiano comunemente riconosciuto come data del contratto quella del 29.12.2017.
Essendo pacifico che i pagamenti oggetto di contestazione sono avvenuti in data anteriore, deve concludersi, ai sensi dell ‘ art. 6.1 contr., che le somme pagate sono di spettanza di BTL.
In definitiva, l ‘
opposizione deve essere accolta.
Sulle domande subordinate di
In via riconvenzionale Ci ha chiesto, in denegata ipotesi di accoglimento dell ‘ opposizione, la condanna dell ‘ avversaria al pagamento della medesima somma richiesta in via monitoria. A fondamento di tale pretesa ha invocato un non meglio precisato diritto al ‘ riaccredito dei pagamenti a deconto del credito oggetto di cessione ‘ o il diritto al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale o contrattuale di BTL. Con
Al netto del rilievo di inammissibilità di domande riconvenzionali che non dipendano dal medesimo titolo dedotto in giudizio, si osserva innanzitutto che le allegazioni della convenuta sul punto sono del tutto generiche. Fermo quest ‘ulteriore rilievo, reputa questo giudice che la convenuta abbia inteso lamentare, in buona sostanza, il fatto che RAGIONE_SOCIALE abbia indicato quale ammontare del credito oggetto di cessione una somma difforme (e in particolare superiore) rispetto a quella effettivamente ceduta, avendo essa omesso di riferire alla cessionaria la circostanza dell ‘intervenuto pagame nto parziale da parte della ceduta e in favore di BTL, del credito pari a € 15.387, 79. In particolare, la convenuta ha dedotto la sussistenza di un dolo incidente da parte di BTL, ravvisabile nella condotta omissiva riferita.
Come noto, il dolo incidente consiste negli artifizi e raggiri (anche in forma omissiva) che un soggetto usa per indurre il deceptus a concludere un contratto che, in assenza del dolo, egli avrebbe comunque concluso, ma a condizioni più favorevoli o meno svantaggiose.
Sul punto evidenzia questo giudice che Ci non ha allegato né provato che avrebbe concluso il contratto a condizioni differenti. Con
Ad ogni modo, si rileva che gli atti preparatori rispetto alla scrittura privata del 29.12.2017 sono anteriori, o, al più, contestuali al giorno in cui la ceduta ha effettuato in favore di BTL i pagamenti contestati, talché con riferimento alla fase precontrattuale non può essere ravvisata alcuna reticenza dolosa o alcun comportamento contrario a buona fede nella condotta di BTL.
Identici esiti interpretativi valgono, sotto il profilo della responsabilità contrattuale, anche laddove si consideri il momento della conclusione dell ‘ accordo.
In questa prospettiva, infatti, si osserva che le parti hanno espressamente contemplato l ‘ eventualità che fossero stati compiuti dei pagamenti in favore della cedente prima della stipula del contratto; da ciò conseguiva la possibilità che l ‘ ammontare del credito indicato nel contratto potesse essere difforme da quello effettivamente ceduto a quella data; al riguardo, peraltro, all ‘ art. 2.1. contr. le parti hanno espressamente precisato che ‘ il credito si intende ceduto per il suo intero ammontare in essere alla data di conclusione ‘ ; in definitiva, dunque, nessuna violazione di buona fede può essere imputata a RAGIONE_SOCIALE.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidate in favore dell’oppo nente, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile (5.200,01 -26.000,00), dei valori medi dei compensi previsti per ciascuna attività effettivamente espletata.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell ‘ opposizione,
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta le domande dell ‘ opposta;
condanna l’opp osta al pagamento delle spese di lite in favore dell’oppo nente, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 7.11.2024
Il giudice NOME COGNOME
Sentenza pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. previa lettura in assenza delle parti, rinunzianti a presenziare, e allegazione al verbale, chiuso alle ore 17.30.