Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15589 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15589 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
Oggetto
Responsabilità
civile
generale
–
Inadempimento
contrattuale
–
Illeciti
in
contrahendo
– Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9189/2024 R.G. proposto da COGNOME,
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO domiciliata digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati digitalmente ex lege ;
-controricorrente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME Regione Basilicata, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE ;
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di depositata in data 23 settembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio dal Consigliere NOME COGNOME.
-intimati -Milano, n. 2337/2020, 2025
FATTI DI CAUSA
Le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE convennero in giudizio, nel 2012, davanti al Tribunale di Milano, la RAGIONE_SOCIALE nonché vari soci RAGIONE_SOCIALE stessa e membri del relativo consiglio di amministrazione succedutisi nel tempo o loro eredi (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME) e la Regione Basilicata, proponendo nei loro confronti una serie articolata di domande, di adempimento e risarcitorie, su fondamento contrattuale ed extracontrattuale.
1.1. Esposero a fondamento che:
─ in data 11/3/1999 era stato stipulato contratto d’appalto tra la committente RAGIONE_SOCIALE e l’appaltatore Set (poi denominata Tia, cedente il credito a FD) per la ‘ progettazione e realizzazione chiavi in mano di un impianto di ‘purificazione, cristallizzazione ed essicamento di sodio cloruro’ per il prezzo concordato di Lire 18.500.000.000 da realizzarsi in località Torrente Covone nel Comune di Scanzano Jonico (MT)’ ;
-venne avviata l’esecuzione ed emessa prima fattura il 15/10/1999 per la realizzazione dell’ingegneria di dettaglio per un ammontare di Lire 3.330.000.000, rimasta impagata;
-in data 29/11/1999 NOME comunicò la sospensione dei lavori siccome disposta da un decreto in tal senso del Presidente RAGIONE_SOCIALE Regione Basilicata;
─ come successivamente appreso, il Tar Basilicata aveva poi annullato il decreto di sospensione ed analogo esito aveva avuto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE conseguente determinazione dirigenziale n. 02E/2000/D/149 adottata dal dirigente dell’ufficio compatibilità ambientale del dipartimento RAGIONE_SOCIALE politiche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regione Basilicata in data 13/4/2000;
–NOME però non aveva mai comunicato la ripresa dei lavori, né aveva comunicato a NOME di aver intrapreso un contenzioso con la Regione Basilicata volto ad ottenere il risarcimento del danno patito per effetto dell’illegittima sospensione dei lavori;
─ in data 9/12/2002 tra NOME e NOME era intervenuta scrittura transattiva con la quale veniva risolto il contratto d’appalto .
1.2. Sulla base di tali premesse NOME e NOME formulavano nell’atto introduttivo un primo gruppo di domande, in via principale, nei confronti di NOME , per l’accertamento e la condanna al pagamento del credito ceduto da NOME ad NOME, oltre il risarcimento del danno (domanda sub A delle conclusioni di parte attrice), e per la risoluzione del contratto d’appalto (domanda sub B delle conclusioni di parte attrice), subordinatamente all’accertamento RAGIONE_SOCIALE invalidità o inefficacia dell’accordo transattivo del 9/12/2002 (domanda sub C delle conclusioni di parte attrice).
Un secondo gruppo di domande era poi svolto, in via subordinata (per il caso di ritenuta validità ed efficacia dell’accordo transattivo del 9/12/2002), nei confronti di COGNOME e degli amministratori RAGIONE_SOCIALE stessa, per il risarcimento del danno conseguente a ‘ quanto … mendacemente rappresentato nella premessa RAGIONE_SOCIALE transazione 9/12/2002 ‘ (domande sub D ed E delle conclusioni di parte attrice).
Un terzo gruppo di domande era rivolto nei confronti degli amministratori, dei soci, e dei sindaci di RAGIONE_SOCIALE, in caso di accoglimento delle domande svolte in via principale o subordinata nei confronti di COGNOME, per il risarcimento del danno conseguente alla riduzione del
capitale RAGIONE_SOCIALE ed alla diminuzione delle garanzie patrimoniali RAGIONE_SOCIALE società convenuta, previa dichiarazione di inefficacia verso FD e Tia degli atti compiuti in pregiudizio del patrimonio e del capitale RAGIONE_SOCIALE (domande sub F, G, H, I, K, L delle conclusioni di parte attrice).
Una domanda era poi svolta anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione Basilicata per il risarcimento del danno provocato a Tia e FD per avere pagato a COGNOME: a) sulla base di un titolo (accordo transattivo tra RAGIONE_SOCIALE e Regione Basilicata successivo al titolo giudiziale) inefficace per TIA/FD che dichiaravano quindi di agire, in surrogatoria di COGNOME, verso la Regione Basilicata in forza del titolo giudiziale di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 267/2011 e in ogni caso per la parte corrispondente al risparmio transatto e pertanto non pagato; b) in dispregio RAGIONE_SOCIALE surroga legale ex art. 1259 c.c.: domanda questa avanzata sul presupposto del l’accertamento del credito delle società attrici nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in conseguenza delle domande svolte verso la società convenuta in via principale o subordinata.
Un’ulteriore domanda era infine svolta per il recupero delle spese di lite dei procedimenti cautelari intrapresi da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ante causam , nei quali le società attrici sono risultate soccombenti.
Con sentenza n. 5964 del 2018 Il Tribunale di Milano rigettò tutte le domande, condannando le società attrici alle spese del processo.
Ritenne, infatti, sulla scorta degli esiti RAGIONE_SOCIALE disposta c.t.u. grafologica, autentiche la firma e le sigle apposte nella scrittura transattiva da NOME COGNOME, rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, e riconobbe a tale accordo natura novativa, con effetto estintivo delle obbligazioni nascenti da l contratto d’appalto , opponibili anche alla cessionaria del credito, RAGIONE_SOCIALE
Ritenne, inoltre, mancare prova di dolo o di dichiarazioni mendaci da parte di RAGIONE_SOCIALE o dei suoi amministratori.
4 . La Corte d’ appello di Milano, con sentenza n. 2337/2020, depositata in data 23 settembre 2020, ha rigettato il gravame proposto
da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, confermando la decisione di primo grado sotto tutti i profili in contestazione e condannando le appellanti alle spese del giudizio di appello.
Avverso tale sentenza la sola RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a undici motivi dedotti in via principale ed altri undici motivi dedotti in via subordinata, in caso di eventuale rigetto dell’undicesimo motivo dedotto in via principale.
Hanno depositato controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con ordinanza interlocutoria n. 25217 del 19/09/2024 questa Corte ha concesso termine per la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica nei confronti di NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME, in quanto non andata a buon fine per causa non imputabile alla ricorrente.
A tanto quest’ultima ha provveduto, notificando il ricorso, nel termine concesso, alle eredi dei predetti intimati (deceduti nelle more del giudizio) NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Queste ultime non hanno svolto difese e sono parimenti rimasti intimati RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, Regione Basilicata e RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia « violazione del comma 1 dell’art. 152 c.p.c. e dell’art. 153 c.p.c. e falsa applicazione del quinto comma dell’art. 168bis c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 », in relazione al rigetto del primo motivo di appello con il quale essa aveva contestato il rigetto, da parte del giudice di primo grado, dell’eccezione di decadenza dei convenuti dalla possibilità di proporre
eccezioni , con conseguente inammissibilità dell’eccezione transazione.
1.1. Lamenta la ricorrente che erroneamente la Corte di merito abbia ritenuto, conformemente al primo giudice, che il termine per la costituzione del convenuto, ai fini RAGIONE_SOCIALE proponibilità delle eccezioni processuali o di merito, fosse quello di venti giorni prima dell’udienza fissata ex art. 168bis c.p.c. e non quello di venti giorni prima dell’udienza originariamente fissata dalla parte.
Rileva che, nella specie, tale principio non poteva trovare applicazione in quanto, alla data (del 21/02/2013) in cui il giudice di primo grado aveva disposto il rinvio dell’udienza ai sensi del quinto comma dell’art. 168bis c.p.c., il termine perentorio per la proposizione da parte del convenuto di eventuali domande riconvenzionali e di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio era già spirato in data 20/02/2013, essendo stata indicata nell’atto di citazione la data del 12/03/2013 come data di prima udienza.
1.2. Il motivo è inammissibile ex art. 360bis n. 2 c.p.c. per difetto di decisività RAGIONE_SOCIALE segnalata erronea interpretazione, da parte dei giudici d’appello, RAGIONE_SOCIALE norma di cui all’art. 168 -bis , quinto comma, c.p.c..
L’errore segnalato effettivamente sussiste, essendo la citata norma processuale da interpretare nel senso che « il differimento RAGIONE_SOCIALE prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini RAGIONE_SOCIALE sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell’art. 167 c.p.c. » (Cass. 3/02/2020, n. 2394, Rv. 657137 -01; v. anche, conf., Cass. n. 4411 del 19/02/2025, Rv. 673769 – 01).
Tuttavia, l’errore è nella specie privo di rilevanza dal momento che l’eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di
un’eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto non soggiace alla decadenza dettata dall’art. 167, secondo comma, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis ), ma può essere rilevata anche dal giudice d’ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione RAGIONE_SOCIALE parte, purché i fatti risultino documentati ex actis (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 26118 del 27/09/2021, Rv. 662498 -03; Sez. 1, Ordinanza n. 18586 del 30/06/2023, Rv. 668017 -01; contra Sez. 3, Ordinanza n. 30905 del 6/11/2023, Rv. 669335 -01 che non tiene conto però RAGIONE_SOCIALE più recente evoluzione RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza sul punto ben riassunta nel precedente di Cass. n. 26118 del 2021).
Può comunque soggiungersi che il tema RAGIONE_SOCIALE validità ed efficacia RAGIONE_SOCIALE transazione in questione era stato introdotto in giudizio proprio dagli attori che ─ come evidenziato alle pagg. 20-21 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado (cui questa Corte ha potuto accedere, quale giudice del fatto processuale, in quanto prodotta in atti) ─ avevano chiesto anche, tra le altre domande svolte in via principale nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE invalidità o inefficacia dell’accordo transattivo del 9/12/2002 (domanda sub C delle conclusioni dell’atto introduttivo ).
2. Il secondo motivo è rubricato « violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. error in procedendo e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE decisione derivante dal vizio denunciato e violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1326 c.c. e degli artt. 2384 e 2384bis c.c. pro tempore vigenti con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione dell’art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., error in procedendo e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE decisione derivante dal vizio denunciato; falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. con
riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. ».
2.1. La ricorrente lamenta che, in violazione delle norme evocate, con motivazione apparente e omettendo di considerare prove legali, la Corte territoriale abbia:
─ omesso di rilevare che l a COGNOME non aveva mai deliberato l’accettazione RAGIONE_SOCIALE proposta transattiva, dal momento che il potere di transigere spettava al Consiglio di amministrazione e non al rappresentante legale;
─ interpretato erroneamente il documento prodotto da COGNOME come un accordo transattivo, mentre si trattava di una mera proposta di transazione.
Rileva che la Corte territoriale non ha fornito una motivazione adeguata per spiegare le ragioni per cui il documento fosse da considerare un accordo transattivo e non una mera proposta, adottando al riguardo argomentazioni generiche e non idonee a chiarire la natura del documento.
Sostiene che il documento prodotto da COGNOME non rappresentava un incontro di volontà tra NOME e NOME, ma al massimo tra l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO.
2.3. Il motivo è in parte inammissibile, in altra parte infondato.
2.3.1. L ‘asserita non riferibilità RAGIONE_SOCIALE proposta transattiva alla RAGIONE_SOCIALE costituisce questione nuova che non risulta dedotta in appello; la ricorrente difetta di interesse a farla valere, tale non riferibilità, infatti, avrebbe dovuto semmai essere fatta valere dalla RAGIONE_SOCIALE; avendola invece opposta a fondamento delle proprie tesi difensive, essa, a tutto concedere, ha con ciò stesso manifestato univocamente la volontà di ratificarla.
2.3.2. Non sussiste il vizio di motivazione mancante o apparente.
La motivazione addotta in sentenza a giustificazione del convincimento espresso circa la natura dell’atto in questione, come contenente non una mera proposta di transazione ma un accordo
perfetto di tale contenuto, non si esaurisce nelle poche righe che la ricorrente indica come generiche e di contenuto neutro e dunque anodino sotto il profilo considerato, ma va letta alla luce del periodo che la precede, là dove si espone la tesi prospettata dalla parte con il motivo d’appello (tesi secondo cui, essendo il documento rappresentato da una lettera inviata da COGNOME a Set contenente proposta transattiva con l’invito a restituir e il documento controfirmato, ed essendo la sottoscrizione di RAGIONE_SOCIALE apposta solo nell’ultimo dei quattro fogli, non si poteva ritenere che si fosse formata una volontà su tutto il contenuto RAGIONE_SOCIALE scrittura).
Posta tale premessa appare chiaro che, nella parte di motivazione censurata, nel rilevare che il documento presenta una chiara conseguenzialità e che le pagine risultano tutte siglate, la Corte abbia effettivamente compiutamente indicato le ragioni che non consentivano di accedere alla tesi censoria.
2.3.3. Nella restante parte il motivo prospetta argomenti diretti a contestare la fondatezza in fatto di tali ragioni, ossia dell’apprezzamento in concreto RAGIONE_SOCIALE prova documentale da parte del giudice del merito.
Sotto tale profilo appare evidente la natura meritale e meramente oppositiva RAGIONE_SOCIALE censura, che la rende inammissibile in questa sede, tanto più a fronte di doppia conforme valutazione sul punto dei giudici di merito.
3 . Con il terzo motivo ─ rubricato « violazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. e dall’art. 111 Cost. e dell’art. 112 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., error in procedendo e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE decisione derivante dal vizio denunciato; violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione dell’art. 2475bis c.c., artt. 1971, 1428, 1442 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. » ─ la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente rigettato, con motivazione apparente e
in violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, il terzo motivo d’appello, mancandone di esaminare il reale contenuto che mirava a ricostruire il quadro fattuale per evidenziare la mendacità e le omissioni dolose di COGNOME, nonché l’intenzionalità di agire in danno di SET.
3.1. Con tale motivo la ricorrente c ensura l’affermazione del carattere inequivoco del contenuto RAGIONE_SOCIALE scrittura transattiva in quanto asseritamente sorretta da motivazione tautologica e contraddittoria, secondo cui una ricostruzione del quadro fattuale volta ad evidenziare l’esistenza degli elementi necessari per l’annullamento di una scrittura sarebbe comunque inidonea a superare il contenuto RAGIONE_SOCIALE scrittura. In alternativa, la motivazione sul punto si rivela -secondo la ricorrenteerronea perché inosservante dei canoni ermeneutici per l’interpretazione degli atti processuali (art. 1362, 1363 e 1367 cod. civ.).
Lamenta inoltre la ricorrente il travisamento del reale contenuto del motivo d’appello, con il quale le appellanti non avevano affatto chiesto la ricostruzione dell’esatto quadro fattuale per dimostrare l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE scrittura ma, in ipotesi dì esistenza RAGIONE_SOCIALE scrittura, per provarne l’inefficacia, l’inopponibilità e l’annullabilità.
3.2. Il motivo è infondato, quando non inammissibile.
Con esso in sostanza di denuncia un vizio di omessa pronuncia su motivo di appello (il terzo) come conseguenza di una erronea interpretazione del suo reale contenuto censorio, di guisa che lo scrutinio allo stesso dedicato risulterebbe totalmente eccentrico e fuori segno (v. per la configurazione, in una tale ipotesi, del vizio di omessa pronuncia su motivo di appello, Cass. n. 16028 del 7/06/2023, Rv. 667816).
La prospettazione di un vizio siffatto avrebbe però richiesto, se non la trascrizione testuale e completa del motivo di appello, quanto meno una sufficiente determinazione del suo contenuto « in modo da renderlo pienamente comprensibile » e che ne fosse « fornita una specifica
indicazione, tale da consentirne l’individuazione nell’ambito dell’atto di appello » (Cass. n. 11325 del 02/05/2023, Rv. 667745).
La ricorrente si limita, però, al riguardo a trascrivere la sola seguente frase che assume contenuta a pag. 38 dell’atto di appello (in realtà è leggibile invece alla fine di pag. 37): « La modifica RAGIONE_SOCIALE base fattuale erroneamente individuata dal primo giudice si rende necessaria per fondare le domande di FD e per motivare la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata come di seguito motivato e precisato ».
È appena il caso di rilevare che una tale frase non consente in alcuna misura di comprendere a quale fine censorio si richiedesse una « modifica RAGIONE_SOCIALE fase fattuale », né correlativamente per quale ragione dovrebbe ritenersi che il giudice di appello avrebbe erroneamente interpretato la prospettazione di una serie di elementi fattuali (nella cui elencazione si risolveva il terzo motivo di appello) come diretta a far valere un vizio dell’accordo transattivo piuttosto che a contestarne a monte proprio la qualificazione in tali termini.
Con il quarto motivo di ricorso ─ rubricato « violazione dell’art. 2704 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.; falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione dell’art. 115 c.p.c. (travisamento RAGIONE_SOCIALE prova) con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.; error in procedendo e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE decisione derivante dal vizio denunciato » –RAGIONE_SOCIALE si duole del rigetto del quarto motivo di appello, con il quale essa aveva reiterato l’eccezione di inopponibilità RAGIONE_SOCIALE scritt ura transattiva del 9 dicembre 2002 in quanto priva di data certa opponibile alla cessionaria.
4.1. Premesso che la statuizione sul punto è fondata sul rilievo che « ogni doglianza in ordine all’intervenuta transazione può essere sollevata da NOME nei confronti del cedente NOME, nel caso fosse vero che il credito fosse stato dato per esistente, pur essendo stato ceduto » e che « il fatto che il credito sia stato acquistato da NOME per il valore di € 100.000,00, che era proprio il corrispettivo ancora dovuto da NOME a
NOME al momento RAGIONE_SOCIALE cessione, cioè la parte non ancora corrisposta dell’accordo transattivo, depone nel senso di ritenere che in realtà di tale accordo transattivo FD fosse pienamente a conoscenza », deduce la ricorrente che: a) la possibile azione risarcitoria di FD verso la cedente NOME non limita il diritto RAGIONE_SOCIALE cessionaria a far valere l’inopponibilità RAGIONE_SOCIALE transazione; b) la presunzione non è tra i mezzi che possono dimostrarne la data certa opponibile ex art. 2704 c.c.; c) il ragionamento presuntivo è comunque erroneamente fondato su fatti privi dei requisiti RAGIONE_SOCIALE gravità indiziaria, precisione e concordanza.
Rileva al riguardo che rappresenta un volo pindarico inferire, dalla identità del prezzo di cessione con l’importo transattivo residuo dovuto a Set, che NOME fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE transazione, invece che più correttamente ritenere che Euro 100.000 fosse semplicemente il valore di realizzo attribuito nell’atto di cessione all’intero credito ceduto, considerata l’insussistenza di attivo patrimoniale in capo alla RAGIONE_SOCIALE e considerato anche il fatto che, alla data RAGIONE_SOCIALE cessione, NOME, e a maggior ragione NOME , ignoravano del tutto l’esistenza del contenzioso tra RAGIONE_SOCIALE e Regione Basilicata, poi conclusosi a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Deduce, inoltre, la ricorrente, che l’informazione probatoria posta a base del detto ragionamento, vale a dire l’ammontare del prezzo di cessione, è frutto di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova essendo essa diversa da quella contenuta nell’atto (prezzo pari al valore di presumibile realizzo del « credito RAGIONE_SOCIALE cedente verso RAGIONE_SOCIALE di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 3936/2011 ammontante ad euro 1.416.801,50 oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi e ogni eventuale diversa somma che sarà liquidata nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo pendente o qualsiasi altro procedimento giudiziario connesso »).
4.2. Il motivo è fondato.
Incorre nel denunciato error iuris la sentenza impugnata là dove afferma, condividendo sul punto quanto già opinato dal primo giudice,
che ogni eventuale ragione di FD discendente dall’inesistenza del credito ceduto non può che essere rivolta contro la cedente NOME (già NOME ) quale garante dell’esistenza del credito (art. 1266, primo comma, c.c.) e non nei confronti di NOME che può legittimamente opporre l’esistenza dell’accordo transattivo al cessionario del credito .
Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il cessionario di un credito, a fronte dell’eccezione di estinzione dell’obbligazione che il debitore ceduto sollevi in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e portante una data anteriore al momento in cui quello ha avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALE cessione, assume la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e, pertanto, può contrastarne l’efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento a norma degli artt. 214 e segg. cod. proc. civ., invocando il disposto dell’art. 2704 cod. civ. circa l’inopponibilità di quella data, e quindi RAGIONE_SOCIALE anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza RAGIONE_SOCIALE cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza RAGIONE_SOCIALE data medesima, nei limiti consentiti da tale norma (Cass. n. 3705 del 20/06/1985, Rv. 441284 -01; Cass. n. 649 del 27/01/1984, Rv. 432913; n. 4235 del 12/12/1974, Rv. 372910).
Tale principio è affermato con riferimento alla quietanza di pagamento del debito ceduto, ma ben può essere esteso, per evidente identità di ratio , anche alla transazione che, come la quietanza, sia opposta al fine di eccepire l’estinzione del credito azionato dal cessionario.
4.3. Appare anche fondata la censura che investe la subordinata ratio decidendi circa l’esistenza di idonea prova presuntiva atta a dimostrare con certezza l’anteriorità RAGIONE_SOCIALE transazione rispetto alla cessione del credito.
Ciò sotto il secondo dei profili al riguardo dedotti (v. supra , par. 4.1, lett. c ).
4.3.1. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall’art. 2704 c.c., comma 1, la prova di un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità RAGIONE_SOCIALE formazione del documento può essere data anche attraverso testimoni o presunzioni, sempre che esse evidenzino un fatto munito RAGIONE_SOCIALE specificata attitudine richiesta, e non siano rivolte, in via meramente indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza RAGIONE_SOCIALE data apposta sul documento (v. ex multis , Cass. n. 29532 del 2024; n. 21446 del 2023; n. 6985 del 2019; n. 19656 del 2015).
Non può trovare avallo la tesi censoria con la quale si sostiene l’ impossibilità di dare la prova richiesta attraverso presunzioni.
4.3.2. Coglie, però, nel segno quella diretta a contestare la validità del ragionamento presuntivo adottato nella specie dalla Corte d’appello.
I requisiti di ammissibilità di una tale censura sono stati precisati da Cass. Sez. U. 24/01/2018, n. 1785 nei termini seguenti:
« la denuncia di violazione o di falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norma di diritto di cui all’art. 2729 cod. civ. si può prospettare (come altrove venne sostenuto: Cass. n. 17457 del 2007; successivamente. Cass. n. 17535 del 2008; di recente: Cass. n. 19485 del 2017) sotto i seguenti aspetti:
aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione RAGIONE_SOCIALE norma;
bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini RAGIONE_SOCIALE inferenza dal fatto noto RAGIONE_SOCIALE conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e,
quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie RAGIONE_SOCIALE gravità, precisione e concordanza.
Con riferimento a tale secondo profilo, si rileva che, com’è noto, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient’altro -almeno secondo l’opinione preferibile -che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l’idea che vorrebbe sotteso alla “gravità” che l’inferenza presuntiva sia “certa”).
La precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello RAGIONE_SOCIALE probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti.
La concordanza esprime -almeno secondo l’opinione preferibile -un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione “non falsa” dell’art. 2729 cod. civ.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro RAGIONE_SOCIALE possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l’idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.
Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori RAGIONE_SOCIALE presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altro ritenere
che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.
Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè, un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo RAGIONE_SOCIALE precisione e per quello RAGIONE_SOCIALE concordanza ».
Nel caso di specie la critica RAGIONE_SOCIALE ricorrente si muove, ammissibilmente e anche fondatamente, proprio sotto tale ultimo profilo, atteso che evidenzia in sostanza la mancanza di un regola inferenziale, sia pure riconducibile ad una massima d’esperienza, in base alla quale possa dirsi che l’avere stabilito il prezzo di cessione del credito in un certo importo costituisca indizio RAGIONE_SOCIALE conoscenza da parte dei paciscenti dell’anteriore transazione e ciò sol perché quell’importo risulti de facto (e non per quanto sia espressamente previsto nell’accordo) corrispondente all’importo residuo che la cedente ha diritto ancora di ricevere dal debitore ceduto in base alla transazione.
Non si conosce, né tanto meno è evidenziata in sentenza, una massima di esperienza quale quella implicitamente presupposta, essendo al contrario noto che, di regola, chi si rende cessionario di un credito lo fa ad un prezzo inferiore a quello di effettivo realizzo, nella differenza tra questo e quello risiedendo il corrispettivo sinallagmatico dell’anticipato soddisfacimento del credito consentito al cedente se non anche del rischio connesso all’eventuale insolvenza del debitore ceduto.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia « violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 c.c., 1363 c.c. e 1367 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. sia in relazione all’interpretazione del contratto sia in relazione all’interpretazione del motivo d’appello; violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., error in procedendo e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE decisione derivante dal vizio denunciato ».
5.1. Lamenta che la Corte territoriale abbia rigettato l’ eccezione ─ reiterata con il quinto motivo d’appello ─ di inefficacia delle rinunce di Set inserite nella scrittura transattiva per effetto RAGIONE_SOCIALE condizione sospensiva prevista nell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE scrittura stessa, erroneamente facendo riferimento ad un diverso articolo RAGIONE_SOCIALE scrittura (art. 4), che disciplinava solo l’impegno di pagamento assunto da NOME e non le rinunce di SET.
La Corte d’appello avrebbe così ignorato il contenuto letterale e semantico dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE scrittura, eliminando di fatto l’avverbio “subordinatamente” che chiaramente indicava la condizione sospensiva relativa alle rinunce di NOME, ed avrebbe inoltre omesso di effettuare, come necessario, una valutazione complessiva delle clausole RAGIONE_SOCIALE scrittura, basandosi su una personalissima interpretazione del comportamento successivo RAGIONE_SOCIALE sola SET, trascurando il comportamento di COGNOME, il quale confermava l’esistenza RAGIONE_SOCIALE condizione sospensiva. Ciò in quanto, nei bilanci di COGNOME, il debito verso SET era stato mantenuto fino al 2011, dimostrando che la scrittura transattiva era sospensivamente condizionata all’integrale pagamento da parte di COGNOME.
Deduce inoltre l’erronea interpretazione de l motivo d’appello, come riferito -secondo la supposta lettura datane dalla Corte- all’esistenza di una condizione sospensiva nell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE scrittura, rilevando che il motivo riguardava invece chiaramente l’art. 3 RAGIONE_SOCIALE scrittura, denunciando quindi la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
5.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del quarto motivo.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia « violazione degli artt. 2384 e 2384bis c.c. e falsa applicazione dell’art. 2475bis c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. » in relazione al rigetto del sesto motivo di appello con il quale si chiedeva fosse riconosciuta l’opponibilità alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE carenza in capo a NOME COGNOME , presidente del CRAGIONE_SOCIALE, del potere di sottoscrivere la transazione a termini di statuto e di legge.
6.1. Premesso che alla fattispecie, sotto il profilo in questione, andavano applicati, ratione temporis , gli artt. 2384 e 2384bis cod. civ. ante riforma (e non l’art. 2475 -bis entrato in vigore il 1° gennaio 2004) e ricordato che, ai sensi del predetto art. 2384 cod. civ. nel testo previgente « gli amministratori possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto RAGIONE_SOCIALE, salvo le limitazioni previste dalla legge o dallo statuto » e che tali limitazioni « sono inopponibili ai terzi di buona fede, a meno che non si provi che questi fossero a conoscenza delle stesse », lamenta che la Corte d’appello peraltro non valutando con prudenza le prove raccolte, in violazione dell’art. 116 c.p.c. abbia rigettato il motivo di gravame ritenendo che non fosse stata provata l’esistenza di alcun raggiro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, circostanza però estranea all ‘i nvocata opponibilità a COGNOME delle limitazioni del potere di rappresentanza del COGNOME.
6.2. Anche l’esame di tale censura è assorbit o dall’accoglimento del quarto motivo.
Con il settimo motivo la ricorrente denuncia « Violazione dell’art. 115 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.; falsa applicazione dell’art. 216 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. », in relazione al rigetto del nono motivo d’appello con il quale essa aveva dedotto che:
-la scrittura transattiva del 9 dicembre 2002 doveva ritenersi definitivamente disconosciuta dal momento che, a seguito del
disconoscimento, COGNOME aveva richiesto la verificazione RAGIONE_SOCIALE firma, ma tale richiesta riguardava solo l’ultima pagina del documento (la lettera di trasmissione) e non il presunto accordo transattivo contenuto nelle prime tre pagine, discendendone che illegittimamente il Tribunale aveva disposto una c.t.u. grafologica anche sulle “sigle” presenti nelle pagine precedenti del documento;
-la c.t.u. grafologica era stata svolta utilizzando scritture di comparazione non autorizzate dal giudice e non conformi agli artt. 216 e 217 c.p.c., che prevedono che le scritture di comparazione debbano essere riconosciute o accertate per sentenza o atto pubblico;
-il saggio grafico utilizzato dal consulente tecnico d’ufficio era stato ordinato da COGNOME e non dal giudice, in violazione delle norme processuali.
7.1. Lamenta che con la motivazione addotta in sentenza a giustificazione del rigetto di tale motivo di gravame (secondo cui « la procedura di verificazione si è incentrata correttamente su tutte le parti RAGIONE_SOCIALE scrittura, di cui parte COGNOME ha dichiarato di volersi avvalere; la c.t.u. si è svolta correttamente e le sue conclusioni sono congruamente motivate, e non sussistono ragioni per mettere in discussione la stessa, anche in considerazione del fatto che lo stesso COGNOME ha riconosciuto la propria sottoscrizione in corso di giudizio ») la Corte d’appello è incorsa in falsa applicazione dell’ art. 216 c.p.c. atteso che la c.t.u. è stata disposta e si è svolta in modo difforme da quanto stabilito da detta norma processuale.
7.2. Pure tale motivo resta assorbito dall’accoglimento del quarto motivo.
8 . Con l’ottavo motivo rubricato « violazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. e l’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., errores in procedendo e conseguente nullità
RAGIONE_SOCIALE decisione derivante dal vizio denunciato; falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione e falsa applicazione degli artt. 1971 c.c., 1975 co. 1 c.c., 1428 c.c., 1439 c.c., 1440 c.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3; violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 » -la ricorrente si duole del rigetto del decimo motivo d’appello con il quale essa aveva iterato l’eccezione di annullabilità e/o nullità dell’accordo transattivo ex artt. 1971 cc., 1975 co. 1 c.c., 1428 c.c., 1439 c.c. e 1442 c.c. sul rilievo che dalla documentazione in atti risultava che gli eventi che avevano determinato la sospensione dell’attività dedotta nel contratto d’appalto e l’apparente incapacità economico-finanziaria di RAGIONE_SOCIALE, come indicati nella premessa dell’accordo transattivo (e cioè la sussistenza di un ordine di sospensione RAGIONE_SOCIALE Regione Basilicata che riguardasse l’impianto commissionato a RAGIONE_SOCIALE ed il conseguente venir meno del finanziamento concesso da Mediocredito a causa dell’ordine di sospensione del lavori), non corrispondevano a quanto fatto apparire « mellifluamente ed intenzionalmente » a Set da COGNOME e dai suoi agenti e che, inoltre, COGNOME aveva celato a SET di aver già ottenuto il finanziamento a fondo perduto per le attività già svolte dalla SET e che aveva anche chiesto il risarcimento danni alla Regione Basilicata per le medesime attività già svolte dalla SET e non pagate.
8.2. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del quarto .
Con il nono motivo la ricorrente denuncia « violazione degli artt. 1259 c.c. e 2043 c.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. » in relazione al rigetto dell’undicesimo motivo d’appello con il quale essa si era doluto del rigetto, da parte del primo giudice, delle domande risarcitorie avanzate nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione, dei soci e dei componenti del collegio sindacale di RAGIONE_SOCIALE, nonché nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione Basilicata.
9.1. Censura la motivazione addotta sul punto -secondo cui le
richieste di risarcimento danni dovevano ritenersi assorbite dal rigetto degli altri motivi d’appello ed inoltre, a fronte RAGIONE_SOCIALE validità dell’accordo transattivo, non era ammissibile una domanda extracontrattuale per ottenere ciò che la via contrattuale ha precluso -sostenendo che gli artt. 1259 e 2043 c.c. danno fondamento autonomo alla dedotta responsabilità risarcitoria indipendentemente dalla validità dell’accordo transattivo.
9.2. Anche l’esame di tale motivo resta assorbito dall’accoglimento del quarto motivo di ricorso, riguardando esso pretesa avanzata in via subordinata rispetto a quella diretta in via principale nei confronti di COGNOME.
Con il decimo motivo FD denuncia « violazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. e dall’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; violazione dell’art. 91 c.p.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. ».
10.1. Lamenta che, con motivazione incomprensibile, la Corte d’appello abbia rigettato il quattordicesimo motivo di gravame con il quale essa si era doluta RAGIONE_SOCIALE condanna alle spese del pregresso procedimento cautelare in favore di soggetti che a tale procedimento non avevano partecipato.
10.2. Il motivo resta anch’esso assorbito dall’accoglimento del quarto motivo. La cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza che ne consegue determina, infatti, per l’effettivo espansivo interno ex art. 336, primo comma, c.p.c., anche la caducazione delle statuizioni relative al regolamento delle spese.
11 . Con l’undicesimo motivo la ricorrente denuncia « violazione dell’art. 2909 Cod. Civ. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. ; violazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. e dall’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., error in procedendo e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE decisione derivante dal vizio denunciato », in relazione all’affermazione , contenuta nella parte RAGIONE_SOCIALE motivazione dedicata al
quinto motivo di appello, secondo cui la fattura di Set sarebbe stata « già da subito contestata in quanto non corrispondente a lavorazioni effettuate ».
11.1. Sostiene che tale affermazione viola il giudicato interno formatosi sul punto con la decisione di primo grado la quale, rigettando le domande di NOME e di NOME a motivo dell’accordo transattivo , ha implicitamente accertato l’esistenza RAGIONE_SOCIALE prestazione effettuata da Set.
Deduce comunque sul punto anche vizio di motivazione apparente per essere l’assunto motivato per relationem con rinvio al contenuto di pregressa ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare senza esaminare le argomentazioni delle parti né le censure sollevate da TIA/FD.
11.2. Anche tale motivo deve dirsi assorbito dall’accoglimento del quarto motivo.
Esso investe un’affermazione (relativa all’esistenza di contestazioni sulla fattura emessa da Set/Tia perché non corrispondente a lavorazioni realmente effettuate) che nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (v. pag. 12, penultimo capoverso) è funzionale esclusivamente a supportare l’espresso convincimento secondo cui la rinuncia operata da Set nell’atto transattivo era immediatamente efficace (e trovava spiegazione anche nel comportamento inerte RAGIONE_SOCIALE stessa negli anni successivi oltre che nel fatto che quelle lavorazioni non risultavano portate in un SAL come anche accertato nel pregresso procedimento di reclamo cautelare) e, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti con il quinto motivo, non era sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento dell’importo di Euro 200.000 (questo piuttosto costituendo la controprestazione cui si obbligava RAGIONE_SOCIALE nel sinallagma RAGIONE_SOCIALE transazione).
Trattasi dunque di questione prospettata (ed affrontata) solo in via subordinata a quella RAGIONE_SOCIALE opponibilità alla cessionaria RAGIONE_SOCIALE transazione
e che, come tale, rimane anch’essa assorbita dall’accoglimento del motivo, il quarto, che tale opponibilità rimette in discussione.
Per la stessa ragione vanno detti assorbiti anche tutti gli altri motivi (dal dodicesimo al ventiduesimo) in quanto anch’essi diretti a censurare, sotto altri subordinati profili, la medesima affermazione.
In accoglimento, dunque, del solo quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice a quo al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibile il primo motivo; rigetta il secondo e il terzo motivo; dichiara assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza