Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31874 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31874 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
Oggetto
Cessione del credito – Data certa
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 322/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL) ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE a capitale ridotto, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL) e dall’ AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, n. 348/2021, pubblicata il 19 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE ottenne dal Tribunale di Taranto, sulla scorta di fatture commerciali, decreto ingiuntivo n. 1092/2013 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della somma di Euro 49.296,61, oltre interessi;
proposta opposizione, il relativo giudizio venne interrotto per la sopravvenuta cancellazione della opposta RAGIONE_SOCIALE dal Registro delle Imprese, avvenuta in data 5 novembre 2014;
non essendo poi stato riassunto ne venne dichiarata l’estinzione; ottenuta l’esecutività del decreto, i soci della estinta RAGIONE_SOCIALE notificarono alla RAGIONE_SOCIALE un primo atto di precetto in data 30 settembre 2016 ed un secondo in data 27 dicembre 2016 per il pagamento della somma risultante dalla somma ingiunta, maggiorata degli interessi moratori ex lege n. 231 del 2002 via via maturati;
un terzo atto di precetto venne successivamente notificato sulla base del medesimo d.i. dalla RAGIONE_SOCIALE che assumeva essere titolare del credito per effetto di cessione in suo favore operata dalla RAGIONE_SOCIALE con atto del 12 agosto 2014;
RAGIONE_SOCIALE propose altrettante opposizioni ex art. 615 cod. proc. civ. eccependo:
─ quanto ai precetti intimati dai soci della RAGIONE_SOCIALE, che il credito, non essendo stato riportato nel bilancio finale di liquidazione della detta RAGIONE_SOCIALE, doveva intendersi rinunziato e non si era quindi mai trasmesso ai soci;
─ quanto a quello intimato dalla RAGIONE_SOCIALE, la nullità ed inefficacia dell’atto di cessione di credito, poiché in realtà intervenuto in data 21 ottobre 2015, quando la RAGIONE_SOCIALE era stata da tempo cancellata dal Registro delle Imprese;
riuniti i giudizi, il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2382 del 2019, in accoglimento delle opposizioni, dichiarò nulli ed improduttivi di
effetti tutti i precetti contestati;
interposti separati gravami rispettivamente dagli ex soci della RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, riuniti i giudizi, ha pronunciato sentenza n. 348/2021, pubblicata il 19 ottobre 2021, con la quale ha rigettato il primo e accolto il secondo, conseguentemente rigettando l’opposizione a suo tempo proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il precetto notificato in data 4 settembre 2017 ad istanza della RAGIONE_SOCIALE ed affermando il suo diritto di procedere esecutivamente in forza del decreto ingiuntivo n. 1092 del 2013, divenuto esecutivo ;
ha infatti ritenuto che, tra le due differenti date indicate nell’atto di cessione (la prima, subito dopo l’intestazione, del 21 ottobre 2015; la seconda, alla fine del testo e prima delle firme, del 12 agosto 2014), doveva attribuirsi preferenza, quale data di effettiva conclusione del negozio, alla seconda, anteriore alla cancellazione della società cedente dal R.I.;
ciò -afferma la Corte tarantina- « per una serie di convergenti ed univoci motivi:
─ nell’atto è intervenuta la liquidatrice della RAGIONE_SOCIALE, rimasta in carica sino alla data della cancellazione della società dal R.I.;
─ nel bilancio finale di liquidazione non è riportato il credito ancora sub judice e ciò appare del tutto coerente con la sua intervenuta cessione;
─ la data del 12 agosto 2014 conclude l’atto ed è apposta prima delle firme dei sottoscrittori, a differenza della differente data apposta all’inizio del contratto, sul primo e distinto foglio che non reca alcuna firma e/o sigla delle parti;
─ se, come sostiene la difesa dell’RAGIONE_SOCIALE, si è trattato di un falso, al fine di giustificare una cessione in realtà postuma del credito (come tale nulla), allora davvero non si spiegherebbe l’appostazione di due differenti date, poiché anche il più ingenuo dei falsari non sarebbe certo incorso in un “infortunio” così maldestro;
─ la stessa RAGIONE_SOCIALE, al fine di contestare la titolarità del credito da parte dei soci, ha prodotto in giudizio l’atto di cessione, assumendone la piena validità poiché stipulato in data 12 agosto 2014, salvo poi, nell’ambito dell’opposizione al precetto intimato dalla RAGIONE_SOCIALE, a denunziarne l’invalidità poiché datato 21 ottobre 2015;
─ l’atto di cessione non è stato mai registrato (così come erroneamente si afferma nell’impugnata sentenza) e la marca da bollo apposta sul primo foglio, che reca la data del 28 ottobre 2015, venne evidentemente utilizzata unicamente per regolarizzare l’atto a fini fiscali, prima di passarlo all’Ufficiale giudiziario per la notifica alla debitrice ceduta, avvenuta in data 30 ottobre 2015 »;
avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste la RAGIONE_SOCIALE, depositando controricorso;
è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
considerato che:
con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1264 e 2704 c.c.; nullità della sentenza»;
rimarcata la propria qualità di terzo rispetto all’atto in questione, rileva che la Corte ha attribuito data certa alla scrittura anteriore alla estinzione della cedente, sulla base di elementi che tale prova non erano idonei a fornire, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ.;
osserva che, se è vero che la data certa può essere data con qualsiasi mezzo o per presunzioni, sussiste però il limite del carattere obiettivo del fatto stesso, che non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità;
sostiene, in particolare, che, al fine di attribuire la certezza della
data, rimane irrilevante la circostanza che essa stessa, nel corso dei giudizi di merito e nel contesto di ben più ampie tesi difensive, avesse fatto indifferentemente riferimento all’una o all’altra delle date presenti nell’atto di cessione del credito, «perché tale circostanza è prova solo dell’indeterminatezza della data dell’atto e una condotta ondivaga non può logicamente costituire espressione della volontà di riconoscere una delle due date»;
con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e ss., 1353, 1358, 2495, 2729 cod. civ., degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. sulla interpretazione dei contratti e degli artt. 2478bis e 2424 sub c-II cod. civ. sulla redazione dei bilanci;
lamenta che la Corte d’appello non abbia correttamente interpretato la clausola f) del contratto di cessione, la quale, secondo la ricorrente, poneva quale condizione sospensiva della cessione l’esecutività del decreto ingiuntivo, omettendo quindi di considerare che, essendosi tale condizione avverata solo successivamente alla estinzione della società cedente, il credito ceduto doveva intendersi nel patrimonio della cedente al momento della liquidazione e perciò avrebbe potuto e dovuto essere riportato nei bilanci della stessa, con la conseguenza che la mancata inclusione del credito non poteva ritenersi prova della cessione del credito;
con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; nullità della sentenza per travisamento della prova per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che la mancata inclusione del credito in bilancio di liquidazione alla data della cancellazione dal RI della RAGIONE_SOCIALE il 4.11.2014 fosse significativa del trasferimento del credito ad opera del liquidatore in data 12.08.2014, in contrasto con la prova documentale in atti»;
con il quarto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa
applicazione degli artt. 1224, 1263 e 1361 cod. civ., per non aver determinato la Corte, nella più denegata delle ipotesi, gli interessi commerciali a favore del cessionario soltanto dalla verificazione della condizione sospensiva e quindi per non aver accolto, anche solo a tale limitato motivo, l’opposizione al precetto della RAGIONE_SOCIALE»;
lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto corretti gli interessi moratori calcolati nel precetto ai sensi della legge n. 231 del 2002, mentre ai sensi dell’articolo 1361, comma secondo, cod. civ., i frutti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata e pertanto, dal supposto avveramento della condizione sospensiva già citata che, secondo la ricorrente, sposterebbe la cessione alla data di esecutorietà del decreto d’ingiunzione;
il primo motivo è fondato;
dispone l’art. 2704 cod. civ. che « la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento »;
in alternativa a quelli specificamente indicati, nella specie pacificamente mancanti, la norma richiede dunque l’accertamento di « un altro fatto » ad essi equipollente in quanto idoneo a dare obiettiva certezza della data di un documento;
ciò comporta che non è ammissibile la prova storica o critica del momento della redazione della scrittura, poiché la certezza sulla data della scrittura privata non autenticata può essere raggiunta solo provando i fatti indicati nella norma in commento, che fanno presumere la preesistenza del documento rispetto alla data in cui tali fatti si sono verificati;
posta tale pacifica esegesi della norma, appare evidente che la Corte
d’appello non ne ha fatto corretta applicazione;
nessuna delle circostanze indicate in sentenza, infatti, può considerarsi avere il significato e la valenza di «fatto equipollente» nei termini descritti;
il fatto che l’atto sia stato sottoscritto dalla liquidatrice della RAGIONE_SOCIALE, rimasta in carica sino alla data della cancellazione della società dal R.I, non significa infatti che la stessa persona fisica fosse impossibilitata a sottoscriverlo successivamente;
l’ inopponibilità al debitore ceduto della data apposta alla scrittura è nella specie dedotta proprio per contestare che chi agiva nella dichiarata qualità di rappresentante della cedente tale qualità possedesse ancora e tale cessione potesse sottoscrivere per non essersi ancora estinta, al momento della stipula, la società: si appalesa quindi tautologico affermare che la data certa è dimostrata dal fatto che, al contrario, era solo tale certezza a poter dimostrare;
la mancata appostazione del credito in bilancio non è fatto incompatibile con la redazione della cessione in data successiva alla estinzione della società; costituisce piuttosto elemento utilizzato in sentenza per operare, inammissibilmente, un diretto accertamento, presuntivo, in ordine alla data in cui il documento era stato confezionato;
tanto meno possono costituire fatti equipollenti a quelli indicati dalla norma gli altri elementi tratti dal contenuto stesso della dichiarazione negoziale;
anche la circostanza che, ai fini della contestuale opposizione al precetto intimato dagli ex soci, la stessa odierna ricorrente abbia prodotto la cessione postulandone l’anteriorità rispetto alla estinzione, non costituisce fatto oggettivo idonea a dimostrare la data certa nel senso predetto;
costituisce piuttosto mera interpretazione soggettiva, tesi di parte, evidentemente funzionale alla strategia difensiva perseguita nel diverso giudizio di opposizione, come tale valutabile ad altri fini, ma non fatto
oggettivo incompatibile con la posteriorità della redazione dell’atto;
in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo , al quale va demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza