Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19276 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19276 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 21409/2023 r.g. proposto da:
DI NOME (c.f. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Roma in INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE dal quale è rappresentato e difeso giusta delega in calce al ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE Soc. RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione Coatta Amministrativa (P.I. 10001481000), corrente in INDIRIZZO – 00035 Olevano Romano (RM), in persona del Commissario Liquidatore, Avv. NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE in virtù del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6.02.2019 n.52/SAA/2019, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso il decreto (n. cron. 11837/2023) depositato dal Tribunale di Tivoli in data 15.09.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/5/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato il Tribunale di Tivoli ha rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE confermando così lo stato passivo.
Con ricorso ex art. 98 l. fall. NOME COGNOME aveva infatti proposto opposizione avverso lo stato passivo RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui aveva rigettato l’ammissione del proprio credito , deducendo: – di aver aderito in data 23.05.2011 al programma denominato ‘Valmontone -Colle della Vecchia’ , versando con bonifico la somma di euro 20.000,00 e di aver successivamente sottoscritto ulteriori contratti denominati ‘Contratto di accumulo’ , versando euro 3.900,00.
Il Tribunale, nella resistenza della Liquidazione Coatta Amministrativa, ha rilevato ed osservato che: (i) il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che grava sull’opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l’onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione (Cass. n. 5847/2021); (ii) nel caso di specie, l’opponente non aveva tuttavia fornito prova del suo credito; (iii) dall’esame della documentazione prodotta non erano infatti emersi i presupposti richiesti ai fini dell’ammissione del credito, sotto il profilo della data certa dei contratti di adesione su cui si fondava la domanda, cosicché non era possibile affermarne l’anteriorità e dunque l’opponibilità alla l.c.a. ; (iv) non assumeva rilievo in tal senso l’ulteriore documentazione prodotta di formazione unilaterale e priva anch’essa di data certa, la quale, oltre a contenere riferimenti generici, non consentiva neppure di ricondurre con certezza il versamento del denaro all’immobile per cui sarebbe avvenuta l’adesione negoziale da parte del ricorrente; (v) parimenti, la prova testimoniale articolata non era comunque idonea a supplire a tale carenza probatoria, essendo i capitoli formulati in ricorso generici e inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio, così come generico era l’ordine di esibizione richiesto.
Il decreto, pubblicato il 15.09.2023, è stato impugnato da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge, dell’art. 2704 c.c., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 c.c. , in riferimento alla documentazione versata in atti.
1.1. Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato – illogico ed ingiusto – sarebbe stato assunto in violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c., laddove il primo giudice – escludendo con argomentazioni contraddittorie che avesse fornito prova del proprio credito – non avrebbe tenuto conto della copiosa documentazione versata in atti dalla quale, per converso, sarebbero emersi i presupposti richiesti ai fini dell’ammissione del credito sia sotto il profilo della data certa dei contratti di adesione su cui si fondava la domanda (sottoscritti in epoca precedente alla messa in l.c.a.) e sia sotto il profilo dell ‘ esistenza del credito stesso.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.2.1. La parte ricorrente sollecita invero questa Corte di legittimità ad un inammissibile riesame della documentazione probatoria, al fine di rinnovare lo scrutinio, involgente indagini di carattere fattuale, in ordine alla prova della data certa dei documenti di cui si perora l’opponibilità alla procedura concorsuale.
In realtà, è noto che il ‘fatto ulteriore’ ex art. 2704 c.c. può essere provato per testi o presunzioni (Cass. n. 17926/16), a patto che si tratti di fatto oggettivo che non provenga dal soggetto interessato (cfr. anche: Cass. n. 4509/18) e che i limiti ex 2704 c.c. riguardano in realtà la prova del documento, ma non già il contenuto del contratto (v. anche: C. 37028/21).
Tuttavia, è altrettanto notorio che la selezione degli ‘altri fatti’, da cui desumere l’anteriorità del documento, è attività rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. n. 6462/18; Cass. n. 20813/21).
Ne consegue che doglianze così articolate dalla parte ricorrente si infrangono inesorabilmente contro le barriere dell’inammissibilità poste a presidio del giudizio di legittimità. Ed invero, non è possibile richiedere nel giudizio di cassazione un nuovo apprezzamento dei documenti, già scrutinati nella fase di merito, per patrocinare una diversa (e più favorevole) valutazione giudiziale del profilo della loro anteriorità rispetto alla procedura di l.c.a., e ciò, peraltro, facendo riferimento ad altri docum enti anch’essi privi di data certa. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è chiara nell’affermare che, in ragione del fatto che l’art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, anche dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di un documento, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai altri documenti, ove, a propria volta, quest’ultimi non abbiano data certa e non siano quindi opponibili al fallimento (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1389 del 18/01/2019; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 17926 del 12/09/2016).
1.2.2. Anche l’ulteriore censura sollevata in ordine al diniego dell’emissione dell’ordine di esibizione è all’evidenza inammissibile. È infatti principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il provvedimento di cui all ‘art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass. 29.10.2010, n. 22196; Cass. Sez. lav. 25.10.2013, n. 24188; cfr. più recentemente anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021, secondo cui espressamente ‘ In tema di poteri istruttori del giudice, l’emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio
residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa ‘).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2025