Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2011 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2011 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13237/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- avverso il decreto del Tribunale di Foggia n. 2324/2021 depositato il 20/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, quale cessionario di RAGIONE_SOCIALE, ha proposto opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con il quale era stato escluso il credito di € 418.520,59, derivante da un finanziamento originariamente erogato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in data 22 giugno 2012. Il credito era stato escluso, oltre che per difetto di legittimazione del cessionario, per inopponibilità al fallimento della documentazione contrattuale e per inidoneità della documentazione a ricostruire il rapporto contrattuale e a comprovare l’esistenza del credito.
Il Tribunale di Foggia, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione. Ha rilevato, in primo luogo, il giudice dell’opposizione, che il contratto di conto corrente, il quale va stipulato con forma scritta, deve essere fornito di data certa e la prova della certezza della data del contratto non può essere surrogata da fonti di prova diverse dalla forma scritta. Ha, inoltre, accertato il tribunale l’assenza di data certa dell’ulteriore documentazione prodotta, inidonea a fornire la prova dell’esistenza del contratto di finanziamento, come anche irrilevante la circostanza dell’inclusione del credito nell’elenco dei creditori allegato alla precedente proposta concordataria della società poi dichiarata fallita. E’, infine, stato rigettato l’ordine di esibizione, in quanto formulato genericamente.
Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da breve memoria. Il RAGIONE_SOCIALE intimato non si è costituito in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2704, 2709 e 2710 cod. civ., nonché degli artt. 44, 45, 93 e 99 l. fall. e degli artt. 112, 115, 116, cod. proc. civ. nonché, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto inopponibili al fallimento i documenti prodotti dal creditore per assenza di data certa. Deduce parte ricorrente che la documentazione prodotta (richiesta di sospensione del finanziamento da parte della debitrice e relativa risposta della banca, comunicazione dell’erogazione del finanziamento) sarebbe idonea a comprovare l’anteriorità della stipula del contratto di finanziamento alla dichiarazione di fallimento. Osserva parte ricorrente che l’art. 117 TUB richiede la forma scritta per la stipulazione del contratto, ma non anche la redazione del contratto con data certa, per cui la certezza della data di stipula può essere ricavata aliunde.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 112, 115, 116 e 210 cod. proc. civ., nonché degli artt. 90, 93 e 99 l. fall. nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, nella parte in cui il decreto impugnato ha rigettato la richiesta di ordine di esibizione in danno della curatela del fallimento. Osserva parte ricorrente che la produzione delle scritture contabili del fallimento costituisce circostanza storica idonea a dare prova dell’esistenza del rapporto bancario e, in particolare, l’avvenuta erogazione del finanziamento.
3. Il primo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Questa Corte ha più volte affermato che la terzietà del curatore in sede di stato passivo (Cass., Sez. U, n. 4213/2013) comporta che le pretese creditorie nei confronti della massa devono essere fatte valere con documentazione che, per essere opponibile, deve avere data certa ex art. 2704 cod. civ., antecedente all’apertura del concorso (Cass., n. 33724/2022; Cass., n. 14585/2025).
4. Nel caso, poi, in cui si verta in tema di contratti per i quali la prova scritta è imposta ad substantiam, quali i contratti bancari per i quali la
forma scritta è imposta dall’art. 117, comma 1, d. lgs. n. 385/1993 (TUB), la prova del contratto va data con documentazione avente data certa e tale prova non può essere assolta o surrogata da altri mezzi di prova (Cass., n. 36602/2022; Cass., n. 33724/2022, cit.; Cass., n. 17080/2016). Difatti, la prova del contratto privo di data certa può essere data con ogni mezzo, « salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del contratto stesso » (Cass., n. 4705/2011, Cass. n. 2319/2016); uno di questi casi è il contratto per il quale la forma scritta è imposta sotto pena di nullità. In assenza di data certa della fonte contrattuale per la quale sia prevista la forma scritta ad substantiam , « l’assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova ed il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale » (Cass., n. 36602/2022; Cass., n. 28777/2024). Il decreto impugnato ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 112, 116 e 210 cod. proc. civ., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, nella parte in cui il decreto impugnato ha rigettato la domanda sul presupposto della inidoneità della documentazione prodotta a comprovare l’esistenza e l’evoluzione del rapporto ai fini dell’esistenza del credito. Osserva parte ricorrente che il decreto sarebbe carente di motivazione in relazione al mancato assolvimento dell’onere della prova, non avendo indicato né le ragioni, né le fonti di prova del proprio convincimento, atteso che sarebbe stata data prova dell’erogazione del finanziamento e del pagamento parziale dello stesso in base al piano di ammortamento.
6. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce violazione di legge, in quanto surrettiziamente si risolve in una rivalutazione dell’idoneità probatoria della documentazione prodotta dal creditore operata dal giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità.
7. Infondata, è, invece, la censura per carenza di motivazione, non essendo il decreto impugnato al di sotto del « minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), avendo il Tribunale ritenuto -con motivazione succinta ma compiuta -che i documenti prodotti non consentono di ricostruire l’andamento del rapporto.
8. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 14/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME