Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30710 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 30710 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18715/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 241/2016 depositata il 09/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il PG, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi gli avvocati COGNOME COGNOMECOGNOME questCOGNOMEultim o per delega dell’avvocato COGNOME.
Fatti di causa
Il tribunale di Parma accolse la domanda di insinuazione tardiva al passivo della RAGIONE_SOCIALE ( hinc RAGIONE_SOCIALE) che era stata proposta da Vakifbank International AG ( hinc solo banca) per un credito riguardante obbligazioni emesse dal RAGIONE_SOCIALE, garantite da RAGIONE_SOCIALE interamente posseduta da RAGIONE_SOCIALE al momento del sorgere del debito, sicché RAGIONE_SOCIALE era tenuta all’obbligazione della partecipata d i cui era socio unico.
L a corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 9 -2-2016, ha invece accolto il gravame di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, questa quale assuntore del concordato omologato dal tribunale di Parma, specificamente osservando e ritenendo che l’ammission e della banca al passivo di RAGIONE_SOCIALE, per il medesimo credito, era irrilevante, in quanto res inter alios acta e in quanto comunque non
provata, essendo stato prodotto un provvedimento di ammissione riferito a Banca Marche.
Ha aggiunto che i documenti relativi alla prova del credito erano tutti senza data certa anteriore alla procedura.
La banca ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi.
Si è costituita con controricorso la sola RAGIONE_SOCIALE, nell’indicata veste di assuntore, deducendo che RAGIONE_SOCIALE è stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 31-12-2015.
Avviata alla trattazione camerale la causa, dopo la presentazione di memorie di parte, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria della cessata Sesta sezione civile.
La parte ricorrente ha depositato una memoria.
Ragioni della decisione
I. – La cancellazione dal registro delle imprese, in quanto avvenuta nel corso del giudizio di appello nel quale la società RAGIONE_SOCIALE era costituita, e ivi non dichiarata, non rileva ai fini del presente ricorso, stante il principio secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio; tuttavia, ove l’evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., per il principio di ultrattività del mandato il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto (v. Cass. Sez. U n. 15295-14 e poi, specificamente, Cass. n. 26495-14 e Cass. n. 5855-15).
II. – Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2362 cod. civ. e dell’art. 167 cod. proc. civ., per avere la corte
d’appello ritenuto bisognevole di prova il fatto dell’ammissione della banca al passivo di RAGIONE_SOCIALE per il medesimo credito, quando invece tale fatto era da considerare pacifico in base alle difese di entrambe le controparti.
I l motivo è inammissibile avendo l’impugnata sentenza ritenuto ininfluente la circostanza suddetta in ragione della qualità di terzo della RAGIONE_SOCIALE, tale per cui l’eventuale provvedimento di ammissione, involgente il distinto rapporto tra la banca e la RAGIONE_SOCIALE, comunque non le sarebbe stato opponibile.
Invero, la ricorrente ha agito sul presupposto della solidarietà di RAGIONE_SOCIALE, quale asserito unico socio della garante RAGIONE_SOCIALE al momento del sorgere del debito.
Pertanto, ha legato il fondamento della domanda al principio di solidarietà, che governa la fideiussione della partecipata.
M a ai sensi dell’art. 1306 cod. civ. la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori, e a tanto evidentemente ha inteso riferirsi la corte territoriale nel sottolineare che la circostanza dell’ammissione al passivo era da considerare res inter alios .
È da notare che l’insistito riferimento della ricorrente all’avere il credito la propria fonte nell’obbligazione di garanzia assunta da RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1362 cod. civ. nel periodo in cui essa era socio unico della garante RAGIONE_SOCIALE non incide a ffatto sull’anzidetta ratio decidendi , chiaramente correlata ai limiti soggettivi del provvedimento giudiziale, che non ha visto come destinatario (né come parte del relativo giudizio) il socio.
E peraltro va anche detto che l’argomentazione si infrange in ogni caso con la seconda affermazione dell’impugnata sentenza integrante un’autonoma ratio non censurata -circa il mancato assolvimento dell’onere della prova della titolarità del credito verso RAGIONE_SOCIALE in capo alla ricorrente stessa.
III. – Il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 e 2362 cod. civ., in rapporto all’art. 167 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello ritenuto che la prova dell’esistenza del credito e della sua riconducibilità al periodo di unipersonalità dovessero risultare da documenti di data certa, quando invece l’emissione da parte della RAGIONE_SOCIALE dei titoli obbligazionari sarebbe stata da considerare alla stregua di circostanza pacifica e non bisognevole di prova.
Il motivo è inammissibile e comunque è infondato, giacché l’orientamento giurisprudenziale sul quale la ricorrente fa leva non è proficuo in caso di crediti fatti valere nei riguardi della procedura concorsuale (sia essa il fallimento , sia essa l’amministrazione straordinaria).
Questa Corte ha da tempo chiarito che in sede di formazione dello stato passivo fallimentare il curatore è terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione, conseguendone l’applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 2704 cod. civ. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito (per tutte risolutivamente Cass. Sez. U n. 4213-13).
Di tale insegnamento la corte territoriale ha fatto nel caso di specie corretta applicazione rispetto alla procedura di amministrazione straordinaria.
IV. – La tesi della ricorrente è limitata a opporre che invece era da considerare pacifica inter partes la circostanza dell’emissione dei titoli obbligazionari nel periodo di unipersonalità della garante.
Ma questa tesi, in ordine all’essersi dinanzi a fatti pacifici a proposito del periodo di emissione dei titoli obbligazionari, è assertoria in prospettiva di autosufficienza, ed è smentita -altresì – dalla sentenza, essendo contraria alla logica della contestazione di mancanza di data certa dei documenti afferenti; contestazione che la sentenza dice avvenuta dinanzi al tribunale.
V. -Dopodiché gli ulteriori argomenti spesi a valle del motivo, incentrati sui documenti asseritamente rappresentativi del sottostante fatto storico (e in particolare sulla offering circular e sul codice identificativo Isin dei titoli in questione), niente aggiungono al problema della mancanza di data certa per l’assunzione dell’obbligazione di garanzia.
Essi (argomenti) riflettono, e semmai presuppongono, un inammissibile tentativo di revisione del giudizio di merito.
Con la conseguenza che , da un lato non sono influenti e, dall’altro, non possono trovare ingresso in cassazione.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 15.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese processuali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione