Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7765 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 13943/2023 proposto da NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa elettivamente domiciliata in Roma in Roma, INDIRIZZO, presso lo Studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
contro
ricorrente
avverso il decreto nr. cron. 6869/2023 depositato in data 12/5/2023 dal Tribunale di Tivoli;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 13 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Tivoli, con decreto del 12/5/2023, ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME allo stato passivo formato dal commissario liquidatore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa che non aveva ammesso il credito, in via chirografaria, di € 7.380,00, di cui la stessa ricorrente si era dichiarata titolare, derivante da versamenti effettuati in esecuzione del ‘Contratto di adesione al RAGIONE_SOCIALE tra soci n. 680′; e del ‘Contratto di adesione al RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE -annuale n. 681′
1.1 Il Tribunale di Tivoli ha osservato : i) che i contratti di adesione sui quali si fondava la domanda non risultavano muniti di data certa con AVV_NOTAIOeguente impossibilità di affermarne l’anteriorità, e dunque l’opponibilità, alla l.c.a.; ii) che la prova testimoniale volta all’accertamento dell’anteriorità della data non è stata ammessa in quanto genericamente formulata; iii) che la documentazione prodotta dall’opponente (scritture private, assegno bancario, RID bancari) provava solamente la fuoriuscita dal conto corrente bancario dell’opponente delle somme di denaro indicate nel ricorso ma non l’incasso da parte di NOME del quale non vi era evidenza nella contabilità della fallita; in particolare dagli estratti conto di NOME prodotti dalla ricorrente non era possibile individuare tra i numerosi movimenti presenti la loro riferibilità all’assegno e ai RID che la COGNOME aveva dedotto essere stati addebitati sul proprio conto corrente.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con
contro
ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il motivo denuncia « violazione e falsa applicazione di legge, dell’art. 2704 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ed in riferimento alla documentazione versata in atti»; la ricorrente sostiene che il Tribunale, laddove ha escluso con argomentazioni contraddittorie che la COGNOME NOME abbia dato prova del proprio credito, non avrebbe tenuto conto della copiosa documentazione versata in atti (R.I.D., contabile, copia assegno bancario, estratti conto sia della ricorrente che della RAGIONE_SOCIALE resistente, attestazione e PEC della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), dalla quale, per converso, sarebbero emersi i presupposti richiesti ai fini dell’ammissione del credito sia sotto il profilo della data certa dei contratti di adesione su cui si fonda la domanda (sottoscritti in epoca precedente alla messa in l.c.a. della RAGIONE_SOCIALE resistente) sia sotto quello della esistenza del credito di cui la stessa ricorrente reclama la titolarità. In particolare: i) il versamento dell’assegno di € 3.500, tratto sulla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALEerativo, emesso dalla ricorrente in esecuzione dell’adesione al RAGIONE_SOCIALE tra soci n. 680 e il suo incasso da parte di COGNOME, troverebbero conferma nel dato ricavato dalla produzione dei documenti bancari rilasciati dalla citata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, incrociato con l’estratto conto corrente intestato alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME; ii) il versamento dell’ulteriore importo di € 3.850,00 del contratto di adesione n. 681 sottoscritto in data 1.09.2012 (con corresponsione di quote mensili di € 50,00) troverebbe pieno riscontro negli addebiti risultanti dagli estratti conto bancari del ricorrente. Conclusivamente secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe debitamente AVV_NOTAIOiderato – in spregio agli artt. 2704 e 2697 c.c. -le prove documentali sia sotto il profilo della data certa dei contratti di adesione su cui si fonda la domanda (anteriore e,
quindi, opponibile alla l.c.a.) e sia sotto il profilo dell’esistenza dello stesso credito.
2 Il motivo va parzialmente accolto, nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1 Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass., SU, n. 4213 del 2013, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 33724 del 2022), il curatore (o il commissario liquidatore nel caso , come quello di specie, di liquidazione coatta amministrativa), in sede di formazione dello stato passivo, deve AVV_NOTAIOiderarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione, AVV_NOTAIOeguendone l’applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 2704, comma 1, c.c. Ne discende che l’onere probatorio incombente sul creditore istante in sede di ammissione al passivo può ritenersi soddisfatto ove questi produca documentazione idonea, perché dotata di data certa antecedente all’apertura del concorso, e come tale opponibile ai creditori, a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata .
2.2 L’art.2704, comma 1 prima parte c.c., contempla situazioni tipiche di certezza della data (riproduzione in atto pubblico o scrittura con sottoscrizione autenticata, registrazione della scrittura, morte del sottoscrittore) mentre la seconda parte prevede altri fatti non tassativi dai quali si stabilisce in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento sia pure con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità, di modo che il fatto atipico, da cui risulti l’anteriorità della formazione del documento, sia fornito di un livello di certezza uguale a quello dei fatti tipici menzionati nella prima parte della stessa norma (cfr. Cass. n. 12090/2023; 27192 /2019; 26115/2017 e 19656/2015).
2.3 Ciò premesso, va rilevato che la prima ragione di credito fatta valere dalla COGNOME è relativa alla sottoscrizione, in data 1.09.2012, del contratto, denominato ‘Contratto di adesione al RAGIONE_SOCIALE tra soci n. 680′, in esecuzione del quale la ricorrente assume di aver effettuato un versamento volontario con assegno bancario BCC di RAGIONE_SOCIALE n. 5598089812 avente ad oggetto una somma di € 3.500,00.
2.4 La ricorrente ha versato in atti il contratto di adesione n. NUMERO_DOCUMENTO sottoscritto in data 1.09.2012 dove si dà atto della sottoscrizione da parte della socia della RAGIONE_SOCIALE del Certificato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEerativo dell’importo di € 3.500 e la ricevuta di tale somma sottoscritta dal Presidente della RAGIONE_SOCIALE in data 1.9.2012; entrambi i documenti non sono muniti di data certa; sono stati, altresì, prodotti : a) copia dell’assegno bancario non trasferibile n. 0055980898 12, tratto sulla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) dell’importo di € 3.500,00 ed emesso a favore della medesima COGNOME; b) copia integrale (fronte/retro) dell’assegno bancario dal quale evince la girata del titolo a favore della COGNOME e del relativo ‘timbro’ di incasso; c) attestazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’avvenuto addebito del sopra citato assegno con valuta 4.09.2012 nonché della schermata dell’istituto bancario attestante l’avvenuto pagamento della somma riportata nel predetto assegno.
2.5 L’accertamento che i giudici circondariali avrebbero dovuto compiere era anche quello di verificare se l’assegno, tratto sul conto corrente della ricorrente portante una somma, in favore di NOME, corrispondente ad importo della stessa che la COGNOME si obbligava a versare con la sottoscrizione del certificato di credito, munito di timbro ed accompagnato dall’attestazione della RAGIONE_SOCIALE di addebito al correntista, fosse o meno un fatto idoneo, secondo criteri enunciati dalla giurisprudenza sopra richiamati, a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità all’apertura della procedura di
liquidazione coatta, della formazione della scrittura di adesione al RAGIONE_SOCIALE tra soci.
2.6 Il Tribunale ha trascurato di effettuare tale accertamento in quanto, muovendo dall’assunto della inopponibilità della scrittura, che, quindi, non è stata utilizzata ai fini della decisione, ha esaminato la documentazione (assegno bancario, atti relativi alla sua negoziazione e contabili) prodotta dal ricorrente al solo scopo di fondare un giudizio di insufficienza di tali elementi probatori, a dimostrare la ricezione da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle somme fuoriuscite dal conto corrente della ricorrente ed ha, quindi, ritenuto non provato, aliunde, il credito. Su questo punto e per tale circostanziata pretesa il motivo va accolto.
3 A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla seconda voce di credito, relativa ad un contratto sottoscritto il 1.9.2021, denominato ‘ Contratto, di adesione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -annuale n. 681′, in forza del quale la ricorrente sostiene di aver effettuato un versamento volontario della somma mensile, per un dato periodo, di € 50,00, il tutto per una somma di euro 3.850,00.
3.1 Il Tribunale ha, in tal caso e con accertamento non sindacabile in questa sede, riscontrato l’inidoneità dei RID, oltre che a dimostrare ex se l’esistenza del credito, anche a fornire la prova di fatti da cui desumersi la data certa della scrittura, in quanto gli addebiti riportati nel conto corrente intestato alla COGNOME non indicavano in modo specifico il destinatario; né indicazioni in tal senso potevano essere fornite dall’autorizzazione permanente di addebito in c/c -R.I.D. sottoscritta in data 1.9.2012 dalla ricorrente per la somma di € 50.00 mensile a favore della RAGIONE_SOCIALE resistente, in quanto anche tale documento era privo di data certa. Su questo punto e per la citata pretesa il motivo è dunque inammissibile.
4 In accoglimento parziale del motivo l’impugnato decreto va perciò cassato con rinvio della causa al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2024.