Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8175 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8175 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 11165 – 2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto dell’11 .4.2017 del Tribunale di Alessandria, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 del AVV_NOTAIO,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 101 l.fall. al giudice delegato al Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, dichiarato dal Tribunale di Alessandria con sentenza n. 82/2016, NOME COGNOME chiedeva disporsi la restituzione in suo favore di n. 368 dipinti rinvenuti in locali di pertinenza della società fallita.
Esponeva che NOME COGNOME, suo padre, era l’autore dei dipinti ; dipinti che, quale unica figlia ed erede, le erano pervenuti iure successionis , a seguito della morte dapprima del padre e poi della madre (cfr. ricorso, pagg. 2 – 3) .
Esponeva altresì che, impossibilitata a collocare le opere altrove, ne aveva concordato con la RAGIONE_SOCIALE il deposito presso la sede della società sino alla data del 31.8.2014 (cfr. ricorso, pag. 3) .
Esponeva poi che aveva raggiunto intese con la depositaria finalizzate a consentire la prosecuzione del deposito con scritture private in data 16.7.2014 e 29.4.2016, il cui testo le era stato inoltrato dalla RAGIONE_SOCIALE a mezzo posta elettronica certificata, onde conferire alle stesse data certa (cfr. ricorso, pag. 3) .
Esponeva infine che i dipinti non avevano alcuna attinenza con l’oggetto della società poi fallita, operante nel settore delle leghe nobili per l’odontotecnica -.
Il g.d. rigettava la domanda.
NOME COGNOME proponeva opposizione allo stato passivo.
Resisteva il curatore del fallimento.
Con decreto dell’11.4.20 17 il tribunale rigettava l’opposizione .
Evidenziava il tribunale, alla luce dell’art. 48 del d.lgs. n. 82/2005 , che l ‘ allegazione al messaggio di posta elettronica certificata delle scritture del
16.7.2014 e del 29.4.2016 non era idonea a renderne certa la data ai fini della loro opponibilità al curatore.
Evidenziava che a tale scopo sarebbe stato necessario riprodurre il testo degli allegati nel corpo del messaggio di posta elettronica certificata.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso NOME COGNOME; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Deduce che il tribunale non ha tenuto conto né delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68/2005 , segnatamente dell’art. 6, 4° co., né delle disposizioni del d.m. 2.11.2005, segnatamente de ll’art. 17 (cfr. ricorso, pag. 5) .
Deduce in ogni caso che la curatela non ha contestato né che la scrittura in data 29.4.2016 fosse allegata al messaggio di p.e.c. né che dalle stampe del messaggio p.e.c. e dalle relative ricevute si evincesse chiaramente che il messaggio era comprensivo dell’allegato (cfr. ricorso, pag. 6) .
Deduce d’altra parte che all a stampa delle ricevute di un messaggio p.e.c. e del relativo contenuto si applica l’art. 2712 cod. civ., sicché colui contro il quale è prodotta deve disconoscerla in modo chiaro e circostanziato, allegando gli elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (così ricorso, pag. 7) .
Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Vengono in evidenza i riferimenti normativi che seguono.
Ai sensi dell’art. 1, 2° co., lett. a), del d.P.R. n. 68/2005 si intende per ‘busta di trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata’.
Ai sensi dell’art. 1, 2° co., lett. f), del d.P.R. n. 68/2005 si intende per ‘messaggio di posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati ‘.
Ai sensi dell’art. 1, 2° co., lett. i), del d.P.R. n. 68/2005 si intende per ‘riferimento temporale, l’informazione contenente la data e l’ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata’.
Ai sensi dell’art. 9, 1° co., del d.m. 2.11. 2005 ‘ a ciascuna trasmissione è apposto un unico riferimento temporale (…)’.
Ai sensi dell’art. 6, 3° co., del d.P.R. n. 68/2005 ‘la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione’.
Ai sensi dell’art. 6, 6° co., del d.P.R. n. 68/2005 ‘la ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17’.
Ai sensi dell’art. 11, 1° co., del d.P.R. n. 68/2005 ‘i gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto’.
Dai summenzionati riferimenti normativi si evincono i rilievi che seguono.
I documenti informatici allegati sono parte integrante del messaggio di posta elettronica.
L ‘emissione della ricevuta di avvenuta consegna , a seguito della ricezione della busta di trasporto, fornisce la prova, con certificazione del relativo momento, ossia del riferimento temporale -cioè, dell’informazione contenente la data e l’ora – che il messaggio di posta elettronica certificata, comprensivo evidentemente degli allegati, è validamente pervenuto, integro in tutte le sue parti, all’indirizzo del destinatario .
11. Nel quadro delle suindicate previsioni del d.P.R. n. 68/2005 -debitamente richiamato al 1° co. (‘la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 (…)’) dell’art. 48 del d.lgs. n. 82/2005 (l’art. 48 cit. è stato abrogato a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 217/2017, poi modificato dal d.l. n. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla legge n. 12/2019) -e delle correlate regole tecniche di cui al d.m. 2.11.2005 si accredita il rilievo della ricorrente secondo cui il messaggio inviato da un utente di posta elettronica certificata ‘non può essere in alcun modo alterato e non può dunque risultare monco di eventuali allegati’ (così ricorso, pag. 6) .
Più esattamente non possono che formularsi i postulati che seguono.
La prefigurazione, di cui al 3° co. dello stesso art. 48 cit., di opponibilità ai terzi della data e dell’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del 1° co. dello stesso art. 48 è destinata ad operare anche con riferimento agli ‘allegati’ ove non sia in contestazione il loro invio ed il loro contenuto.
E tanto, ben vero, p ur nel solco dell’insegnamento delle sezioni unite secondo cui la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2013, n. 4213 (Rv. 625119-01)) .
Di conseguenza , si accredita l’ ‘ error in iudicando ‘ denunciato dalla ricorrente, giacché il tribunale ha circoscritto al testo della comunicazione di posta elettronica, con esclusione degli allegati, la certezza della data.
13. Si soggiunge che la curatela controricorrente non ha dato conto di aver specificamente disconosciuto e contestato la copia della stampa della ricevuta di avvenuta consegna e l’allegazione delle scritture private in data 16.7.2014 e 29.4.2016 al messaggio di posta elettronica certificata (cfr. memoria difensiva ex art. 99 l.f. in data 17.3.2017) .
Propriamente ha contestato il difetto di prova del ‘titolo in base al quale i dipinti sarebbero pervenuti in proprietà alla ricorrente’ (cfr. controricorso, pag. 3) ovvero ha addotto ‘la mancanza di alcuna prova documentale avente data certa della proprietà dei quadri in capo a NOME COGNOME‘ (cfr. controricorso, pagg. 3 -4 e 10) .
Sovviene perciò la previsione del 2° co. dell’art. 23 del d.lgs. n. 82/2005 a tenor della quale ‘l e copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta’ (cfr. Cass. 30.10.2018, n. 27633, secondo cui la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata –
a pena di inefficacia -in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale; Cass. (ord.) 13.12.2017, n. 29993) .
In accoglimento del motivo di ricorso il decreto dell’11.4.2017 del Tribunale di Alessandria va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa il decreto dell’11.4.2017 del Tribunale di Alessandria e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte