Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17723 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17723 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19467-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI L ‘ AQUILA dell ‘ 11/5/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 16/5/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l ‘ ammissione al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza del 13/6/2017.
1.2. L ‘ istante, in particolare, dopo aver dedotto che, a mezzo di contratto stipulato con scrittura privata autenticata del
8/6/2016 e registrato il 17/6/2016, aveva concesso in affitto alla società poi fallita un ramo d ‘ azienda destinato all ‘ erogazione di servizi informatici in favore di terzi, e che, in forza dell ‘ art. 3 di tale contratto, l ‘ affittuaria doveva rimanere estranea a qualsiasi credito o debito sorto in data anteriore alla sottoscrizione dello stesso, ha chiesto l ‘ ammissione al passivo, in collocazione chirografaria, del credito maturato nei confronti dell ‘ affittuaria poi fallita in ragione, tra l ‘ altro, delle forniture di servizi informatici eseguite in favore della stessa e del pagamento di debiti verso fornitori (tra cui RAGIONE_SOCIALE) e dipendenti di esclusiva pertinenza di quest ‘ ultima.
1.3. Il giudice delegato, accogliendo le conclusioni esposte dal curatore nel progetto di stato passivo, ha respinto la domanda di ammissione delle indicate pretese.
1.4. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione allo stato passivo.
1.5. Il Fallimento ha resistito all’opposizione chiedendone il rigetto.
1.6. Il tribunale, con decreto in epigrafe, ha rigettato, relativamente alle indicate pretese, l’opposizione proposta.
1.7. Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha, in particolare, ritenuto che: – a) per quanto riguarda il credito per ‘ forniture di servizi informatici alla fallita ‘, l’ opponente aveva depositato ‘ documenti ‘ (e cioè ‘ pro forma di fatture ‘ e ‘ note di esecuzione di lavori ‘) ‘ del tutto sforniti di data certa ‘; – b) per ciò che riguarda il credito conseguente al ‘ preteso pagamento a RAGIONE_SOCIALE del debito sorto in capo alla RAGIONE_SOCIALE ‘, ‘ non vi è alcuna prova con atto avente data certa del pagamento né della definitività dell ‘ accollo ‘, ‘ essendo stata prodotta solamente una copia informe di una comunicazione del rappresentante legale della COGNOME, per cui ‘ non è possibile ritenere che sia stata
raggiunta la prova della data certa del credito ‘; – c) per ciò che riguarda, infine, il credito derivante dal dedotto ‘ pagamento di spettanze dei lavoratori della fallita ‘, l ‘ opponente si era limitata a produrre ‘ un prospetto riepilogativo ‘ elaborato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nonché bonifici senza causali e senza alcun riferimento all ‘ asserita delega da parte della RAGIONE_SOCIALE all ‘ esecuzione di tali pagamenti, sicché anche in relazione a tale domanda ‘ non può dirsi raggiunta la prova del credito con atto avente data certa anteriore al fallimento ‘ .
1.8. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato l ‘ 8/6/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
1.9. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
1.10. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l ‘ opponente non aveva dimostrato in giudizio, a mezzo di atti aventi data certa anteriore al fallimento, il credito conseguente al pagamento eseguito dalla stessa in favore della RAGIONE_SOCIALE di un debito sorto in capo alla RAGIONE_SOCIALE, omettendo, tuttavia, di considerare che: – la prova di tale pretesa era stata in realtà fornita attraverso un documento proveniente non dall ‘ opponente ma direttamente dalla terza fornitrice, che evidenzia in maniera significativa ‘ l ‘ avvenuto accollo ‘, da parte dell’opponente, ‘ del debito originariamente (sorto) in capo alla fallita ‘; -‘ la raccomandata prodotta ‘ ‘ presenta la sottoscrizione del legale rappresentante ‘ della RAGIONE_SOCIALE; – è stata ritualmente allegata all ‘opposizione ‘ la contabile di avvenuto pagamento ‘.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l ‘ opponente non aveva dimostrato in giudizio, a mezzo di atti aventi data certa anteriore al fallimento, il credito conseguente al pagamento delle retribuzioni in favore dei dipendenti della società poi fallita, omettendo, tuttavia, di considerare che: – le contabili di pagamento depositate in giudizio dimostrano inequivocabile che ‘ i pagamenti sono stati disposti con data certa anteriore al fallimento e sono altresì muniti di apposita e concisa causale ‘; -di tali pagamenti sono presenti per la maggior parte le deleghe e che degli stessi l ‘ amministratore della fallita è sempre stato informato senza sollevare obiezioni.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando l ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che i documenti prodotti dall ‘ opponente al fine di provare le forniture di servizi informatici in favore della fallita non erano muniti di data certa, omettendo, però, di considerare che, al contrario, risultano in giudizio fatti, tra cui il contratto tra la fallita e l ‘ opponente, munito di data certa, i quali dimostrano in modo egualmente certo l ‘ anteriorità della formazione dei documenti prodotti rispetto alla dichiarazione di fallimento.
2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
2.5. Il tribunale, infatti, ha, in sostanza, ritenuto che l ‘ opponente non aveva fornito alcuna prova, a mezzo di documenti aventi data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, dell ‘ effettiva esecuzione delle prestazioni (servizi
informatici) dedotte in giudizio quale fondamento del credito (al corrispettivo) dalla stessa azionato nei confronti della fallita.
2.6. Ed è, invece, noto che: – il principio generale che regola la domanda di adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l ‘ esecuzione della prestazione a lui dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato o, in caso di fallimento della committente, l ‘ insinuazione al passivo del relativo credito) non dev ‘ essere a sua volta inadempiente, avendo, piuttosto, l ‘ onere di (offrire l ‘ esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero, in caso contrario, di) dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se la stessa precede l ‘ adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (come nel caso in esame, trattandosi del corrispettivo asseritamente maturato all’esito dell’esecuzione della prestazione ), integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass. n. 25410 del 2024, in motiv.); l ‘ applicazione di tale principio al contratto d ‘ opera invocato dall ‘ opponente comporta, quindi, che il prestatore che agisca in giudizio per il pagamento (o, come nel caso in esame, l ‘ ammissione al passivo) del (credito al) corrispettivo maturato, ha l ‘ onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere eseguito l ‘ opera commissionatagli conformemente al contratto, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa; – nei contratti a prestazioni corrispettive, come quello dedotto dalla società opponente, infatti, la struttura sinallagmatica non consente di far discendere il diritto del contraente al corrispettivo convenuto dalla mera stipulazione del contratto (d ‘ opera), occorrendo, a tal fine, che lo stesso fornisca in
giudizio la prova idonea a dimostrare, oltre alla stipulazione del contratto, anche l ‘ adempimento della propria obbligazione, vale a dire l ‘ effettiva esecuzione delle prestazioni dallo stesso dovute.
2.7. Il curatore del fallimento (del committente), dal suo canto, in sede di formazione dello stato passivo, deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ammissione, con la conseguenza che, trovando applicazione la disposizione contenuta nell ‘ art. 2704, comma 1°, c.c., l ‘ onere probatorio incombente sul creditore istante in sede di ammissione al passivo può ritenersi soddisfatto soltanto nel caso in cui lo stesso produca in giudizio documentazione dotata di data certa antecedente all ‘ apertura del concorso, e come tale opponibile ai creditori, e idonea a dimostrare la sussistenza dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata (cfr. Cass. SU n. 4213 del 2013).
2.8. La prova della certezza della data del documento prodotto, ai fini della sua opponibilità ai terzi, richiede, però, che, ove manchino (come nel caso in esame è rimasto incontestato) le situazioni tipiche di certezza contemplate dall ‘ art. 2704, comma 1°, c.c., il creditore deduca e dimostri in giudizio un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l ‘ anteriorità della formazione del documento stesso, con la conseguenza che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o per presunzioni, ma solo a condizione che tali mezzi siano in grado di dimostrare un fatto munito d ell’indicata attitudine, non anche quando (come pretendeva l’opponente) tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (Cass. n. 21446 del 2023).
2.9. La valutazione delle prove raccolte in giudizio ai fini della dimostrazione di fatti dotati di tale attitudine costituisce, del resto, un ‘ attività riservata in via esclusiva all ‘ apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione di tali fatti e della loro idoneità a dimostrare in modo egualmente certo l ‘ anteriorità della formazione del documento rispetto alla data di apertura del concorso, non sono, in linea di principio, sindacabili in cassazione, salvo che il vizio previsto dall’ art. 360 n. 5 c.p.c.: il quale, tuttavia, richiede che il ricorrente (a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame) deduca espressamente che il giudice di merito, in sede di accertamento della fattispecie concreta, abbia del tutto omesso non già di esaminare le risultanze delle prove raccolte quanto, più radicalmente, di esaminare uno o più fatti storici controversi, ancorché risultanti dagli atti del giudizio ed aventi carattere decisivo: e cioè fatti che, se percepiti, avrebbero senz ‘ altro imposto al giudice di merito una ricognizione della vicenda storica (come la data di formazione dei documenti prodotti) in termini tali da ritenere che tali documenti, in quanto formati in epoca senz’altro anteriore alla dichiarazione di fallimento, era opponibile al curatore nonché idonea provare in modo egualmente certo il fondamento fattuale della domanda di ammissione che l’opponente aveva proposto (e cioè, nel caso in esame, l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dedotte dall’opponente o dei pagamenti di debiti della fallita che la stessa avrebbe pagato).
2.10. Il decreto impugnato, lì dove ha rigettato la domanda di ammissione sul rilievo, non specificamente censurato dalla ricorrente per l’ omesso esame di fatti decisivi, che i documenti prodotti dalla società opponente (a dimostrazione delle ‘ forniture di servizi informatici ‘
asseritamente eseguite in favore della fallita nonché dei pagamenti che la stessa avrebbe eseguito di debiti verso fornitori e dipendenti facenti capo a quest’ultima ) erano privi di ‘ data certa anteriore al fallimento ‘ , ha prestato la dovuta osservanza agli esposti principi e, come tale, si sottrae alle censure svolte sul punto dalla ricorrente.
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità dei suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale, pertanto, dev ‘ essere dichiarato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento le spese di lite, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME