Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30905 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30905 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22508/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOMICILIO DGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME, NOME, COGNOME NOME -intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n.
1133/2023 depositata il 10/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 25 gennaio 2023, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE a seguito di ricorso depositato in data 16 novembre 2022 da due creditori (ex dipendenti della società), procedimento nel corso del quale erano stati acquisiti i dati, i documenti e le informazioni di cui all’art. 367 CCII . Avverso la suddetta sentenza ha proposto reclamo il socio RAGIONE_SOCIALE, procedimento nel corso del quale ha spiegato intervento volontario altra socia, deducendo -in particolare -l’estinzione per intervenuto pagamento dei crediti dei creditori originariamente ricorrenti.
La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto il giudice del reclamo che la documentazione prodotta in appello non contempla la rinuncia alla domanda di liquidazione giudiziale e, in ogni caso, non ha data certa. Ha, poi, ritenuto non provata dal debitore l’insussistenza dei requisiti dimensionali , requisiti che risultano, in ogni caso, provati quanto all’esercizio 2019, conformemente a quanto già accertato dal giudice di primo grado. Ha, poi, ritenuto insolvente la società debitrice, attesa la cessazione dell’ attività di impresa, l’ assenza di attivo patrimoniale (immobilizzato e circolante), inidoneo a soddisfare i debiti scaduti e, infine, l’omessa indicazione di quali sarebbero i beni prontamente liquidabili a soddisfacimento dei crediti.
Propone ricorso per cassazione il socio, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la curatela della liquidazione giudiziale.
n. 22508/2023 R.G.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso nel suo complesso per mescolanza dei motivi, essendo i motivi agganciati alla deduzione di specifici vizi della sentenza impugnata.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 43 CCII, nonché nullità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per difetto di legittimazione dei creditori istanti. Osserva parte ricorrente che gli originari creditori istanti avrebbero aderito al reclamo, deducendo di essere stati pagati prima dell’apertura della procedura concorsuale. Sotto questo profilo, il ricorrente evidenzia come sia stato documentato, mediante produzione di scrittura transattiva avente ad oggetto il TFR dei creditori istanti e mediante le dichiarazioni dei creditori istanti in sede di costituzione nel giudizio di reclamo in data 12 settembre 2023, nonché -ancora -attesa la produzione in sede di reclamo delle quietanze di pagamento, l’estinzione dell’obbligazione degli istanti in epoca anteriore alla apertura della procedura. Sotto questo profilo, il ricorrente osserva come la prova della data certa ex art. 2704 cod. civ. possa essere data con ogni mezzo.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e del principio di non contestazione, per non avere il giudice del reclamo valutato che in sede di costituzione in giudizio in data 12 settembre 2023 i creditori istanti avevano dichiarato di aderire al reclamo sul punto dell’intervenuta estinzione del debito gravante sulla società, così ammettendo i fatti dedotti dal reclamante.
n. 22508/2023 R.G. 4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesi i profili coinvolti. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità
del controricorrente, secondo cui il motivo non sarebbe correlato alla motivazione della sentenza impugnata, avendo il ricorrente espressamente censurato la non corretta applicazione del disposto dell’art. 2704 cod. civ. quanto alla prova dell’estinzione dei crediti degli istanti in epoca precedente la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Infondata è, poi, l’eccezione di inammissibilità del motivo per violazione della cd. « doppia conforme », per la decisiva ragione che non si applica al procedimento di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale la disciplina prevista, per il solo giudizio d’appello, dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., essendo ammessa nel giudizio di reclamo l’allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l’esito del procedimento davanti al tribunale fallimentare (Cass., n. 10741/2025; Cass., n. 8360/2025; Cass., n. 34531/2022; Cass., n. 5520/2017). Tale giurisprudenza, propria del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, va applicata anche al procedimento di reclamo ex art. 51 CCII.
I due motivi sono, tuttavia, inammissibili perché (come ancora deduce il controricorrente) si traducono in una rivalutazione del giudizio dato dal giudice del reclamo circa l’ assenza di data certa della documentazione prodotta ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova relativo alla dedotta estinzione in epoca precedente l’apertura della procedura , per pagamento dell’obbligazione della società debitrice nei confronti dei creditori istanti (documentazione, peraltro, prodotta in sede di reclamo). La Corte d’Appello ha, difatti, ritenuto la documentazione allegata al reclamo priva di data certa, sia in relazione alla dichiarazione resa da uno dei due originari creditori istanti di essere stati soddisfatti in epoca anteriore alla apertura della liquidazione giudiziale (« tale dichiarazione, infatti, non solo non manifesta volontà alcuna di rinunciare alla domanda di apertura della dichiarazione giudiziale
n. 22508/2023 R.G.
da parte del COGNOME (domanda alla quale evidentemente non è fatto alcun richiamo), ma è altresì priva di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c., e anzi di data tout court»), sia in relazione alla scrittura transattiva a definizione delle pretese degli istanti (« Lo stesso dicasi per quel che concerne la ‘Scrittura privata accordo transattivo TFR’, allegato al fascicolo del reclamante (…) Ancora una volta è evidente (…) che la scrittura de qua è priva di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c., e anzi di data tout court » ) .
Analogamente è inammissibile la censura secondo cui la prova della certezza della data di un documento possa essere data con ogni mezzo, in quanto tale censura investe nuovamente le prove documentali prodotte dal ricorrente ed esaminate dal giudice del reclamo (in particolare, le dichiarazioni dei creditori istanti); il quale ha escluso che tali documenti potessero sopperire alla assenza di certezza della data della documentazione prodotta; si tratta di una valutazione incensurabile in sede di legittimità. Manca pertanto, il presupposto per accertare (come si insiste nella memoria illustrativa) la carenza sopravvenuta di legittimazione dei creditori ricorrenti.
Inammissibile per difetto di specificità è, infine, la deduzione della violazione del principio di non contestazione sull’avvenuta estinzione del debito dei creditori istanti prima della apertura della procedura concorsuale, atteso che non sono stati trascritte le parti salienti dei corrispondenti atti.
Co l terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione del diritto di difesa, per non essere stato comunicato ai soci la pendenza del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, il cui esito il ricorrente avrebbe appreso dal Registro delle imprese in data 3 febbraio 2023. Si duole, in particolare, parte ricorrente dell’omessa
comunicazione da parte del liquidatore giudiziale della pendenza del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale.
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto si traduce in una censura dell’operato del legale rappresentante della società debitrice, peraltro unico legittimato ad accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza con piena indipendenza rispetto a ogni possibile condizionamento da parte dei soci (art. 40, comma 2, CCII).
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere il giudice del reclamo liquidato le spese sullo scaglione delle cause indeterminabili e non su quello del credito vantato dai creditori istanti.
Il quarto motivo è inammissibile, posto che la causa è per oggetto di valore indeterminabile e in tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass., n. 20289/2015; Cass., n. 4782/2020; Cass., n. 6110/2021).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. Le spese processuali del giudizio di legittimità , stante l’avvenuta ammissione del Fallimento controricorrente al patrocinio pubblico, come da attestazione del giudice delegato in data 22 novembre 2023, sono liquidate in favore dell’Erario .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, n. 22508/2023 R.G.
disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228 /2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 11/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME