Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27912 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27912 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1743/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in FrosinoneINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
Liquidazione Giudiziale RAGIONE_SOCIALE ,
-intimata-
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma n. 8246/2023 depositata il 20/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenutasi in data 11/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Roma, con l’impugnata sentenza, rigettava il reclamo, ex art. 51 d.lvo n. 14/2019 (di seguito denominato ‘C.C.I.I.’), avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l’apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ad istanza di RAGIONE_SOCIALE, la quale assumeva di vantare un credito di € 426.788,55, portato su decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito di rigetto dell’opposizione proposta dal debitore.
1.1 La Corte riconosceva la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE a proporre istanza di apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE in base al mandato a riscuotere il credito conferito alla controricorrente da RAGIONE_SOCIALE, (di seguito indicata per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE‘) , società che si era resa cessionaria del credito, originariamente vantato da RAGIONE_SOCIALE, ed era stata cancellata dal registro per le imprese.
1.2 In particolare, i giudici d’appello ritenevano che si versasse in una ipotesi di mandato in ” in rem propriam ‘, ossia mandato conferito anche nell’interesse del mandatario e, come tale, irrevocabile e sopravvivente alla morte del mandante ex art. 1723 c.c.
1.3 A tale conclusione la Corte capitolina perveniva, in primo luogo, perché il contratto veniva espressamente qualificato dalle parti come mandato in rem propriam e, in secondo luogo, perché nelle premesse si faceva esplicito riferimento all’interesse RAGIONE_SOCIALE
mandataria RAGIONE_SOCIALE di recuperare il credito « in funzione dei titoli sopra indicati ed in ragione degli eventi sopravvenuti all’atto di cessione e in esecuzione dei separati accordi inter partes di eventuale risoluzione modifica e/o integrazione totale o parziale del contratto di permuta sopra indicato ». In favore RAGIONE_SOCIALE qualificazione del mandato come rilasciato anche nell’interesse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE militavano inoltre, a giudizio RAGIONE_SOCIALE Corte, i pregressi rapporti tra cedente e cessionaria e la parziale identità RAGIONE_SOCIALE compagini sociali.
1.4 Affermava, infine, la Corte che ogni ulteriore questione era assorbita.
2 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE srl ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza sulla base di otto motivi. RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso, mentre il Fallimento è rimasto intimato. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 380bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:
primo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 276 comma 2°, 115, 116 c.p.c., nonché 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 e 4, c.p.c.; si sostiene che la Corte d’ Appello abbia totalmente omesso l’esame del thema afferente la data certa ritenendolo erroneamente assorbito dalla qualificazione del mandato come in rem propriam quando invece la decisione sulla opponibilità o meno del documento ai terzi -questione peraltro rilevabile d’ufficio – appariva palesemente indispensabile per la soluzione del caso. Anche a volere ammettere che la Corte avesse implicitamente deciso, la statuizione sull’assorbimento RAGIONE_SOCIALE questione RAGIONE_SOCIALE data certa del mandato sarebbe, a dire del ricorrente, priva di motivazione ed in ogni caso in contrasto con
l’art. 276 c.p.c. in quanto la decisione sull’opponibilità di una scrittura al terzo era pregiudiziale rispetto a quella che concerne il contenuto del documento;
ove la Corte di Appello avesse esaminato la prospettata questione avrebbe verificato che il fatto attributivo RAGIONE_SOCIALE data certa del prodotto mandato alla RAGIONE_SOCIALE era successivo all’estinzione del mandato, ovvero che mancava la prova (ed il mancato assolvimento del relativo onere da parte RAGIONE_SOCIALE reclamata) RAGIONE_SOCIALE data certa del documento di mandato anteriore alla estinzione/morte RAGIONE_SOCIALE mandante, e conseguentemente la mancata prova;
secondo motivo – omesso esame, ex art. 360, comma 1° n. 5 , c.p.c., di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che l’asserita società mandante risultava estinta al 24/3/2022 e, quindi, non avrebbe potuto conferire mandato nell’unica data certa ravvisata dallo stesso Tribunale, vale a dire il 20/1/ 2023, giorno in cui l’atto era stato prodotto nel giudizio ex art. 51 C.C.I.I;
terzo motivo – violazione degli artt. 1321, 1325 e 1421 c.c., 49, comma 1°, 37 e 40 C.C.I.I., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 4 , c.p.c., per avere la Corte ritenuto l’efficacia e l’opponibilità del documento la cui sottoscrizione è stata accertata (il 20/1/2023 con il deposito del contratto nel giudizio volto alla dichiarazione RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale) in data successiva alla estinzione/morte del mandante (24/3/2022);
quarto motivo – violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, comma 2°, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 e 4, c.p.c.; si sostiene che la Corte abbia errato nel qualificare il mandato in rem propriam in quanto non era rinvenibile alcun concreto interesse RAGIONE_SOCIALE società che aveva ceduto il credito ed aveva ricevuto il corrispettivo di agire per il recupero dello stesso;
quinto motivo – violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1722 n.4 e 1723 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n.3, c.p.c. per avere la Corte, al fine di qualificare il contratto di mandato, attribuito rilevanza alle espressioni usate dalle parti senza valorizzare l’interesse del mandatario in assenza del rapporto sottostante sinallagmatico di ‘provvista’ che veda il mandatario sostanzialmente creditore RAGIONE_SOCIALE mandante; viene, inoltre, evidenziata la violazione dei criteri ermeneutici ;
sesto e settimo motivo – violazione degli artt. 1392 e 1393 c.c., 83 c.p.c., 182 c.p.c., 40 C.C.I.I., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3 e 4, c.p.c. per non avere la Corte rilevato la mancanza, l’invalidità e/o l’inefficacia, rispetto al rappresentato, RAGIONE_SOCIALE procura ad litem conferita dalla mandataria all’AVV_NOTAIO;
ottavo motivo – violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. per non avere la Corte disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese tra le parti, sussistendone i requisiti.
2 Il primo e il secondo motivo, intesi a denunziare sotto vari profili l’errore del giudice del reclamo nel ritenere assorbita l’eccezione di inopponibilità del contratto di mandato per mancanza di data certa, sono fondati per quanto di ragione.
2.2 La vicenda processuale, secondo la ricostruzione compiuta dall’impugnata sentenza, si è così dipanata: i) RAGIONE_SOCIALE proponeva istanza per l’apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, assumendo di essere creditrice verso quest’ultima RAGIONE_SOCIALE somma di € 426.788,55 , portata dal decreto ingiuntivo esecutivo a seguito di opposizione proposta e rigettata con sentenza passata in giudicato; ii) RAGIONE_SOCIALE, si costituiva contestando la legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE ricorrente, sul presupposto dell’intercorsa cessione pro soluto del credito da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE così deducendo il difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE ricorrente istante, anche in relazione al fatto che in data 24/3/2022 la RAGIONE_SOCIALE era stata cancellata dal
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; iii) in data 20/01/2023, in prossimità dell’udienza fissata nell’ambito del giudizio di liquidazione giudiziale, RAGIONE_SOCIALE, depositava scrittura privata-mandato del 23/2/2022 con cui RAGIONE_SOCIALE le conferiva mandato per il recupero del credito nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per promuovere tutte le opportune azioni esecutive, procedure concorsuali e qualunque altra azione finalizzate al recupero del credito; iv) dichiarata la liquidazione giudiziale, la società debitrice proponeva reclamo rilevando che il mandato era contenuto in un documento privo di data certa e che, anche a voler ritenere infondata l’eccezione di carenza di data certa del mandato atteso che, come affermato dal Tribunale di Roma, il documento era stato formato senz’altro in data coincidente con il deposito nel fascicolo processuale, il mandato risultava essere successivo sia alla data RAGIONE_SOCIALE estinzione RAGIONE_SOCIALE mandante che a quella RAGIONE_SOCIALE proposizione dell’istanza di apertura RAGIONE_SOCIALE procedura di liquidazione; v) la reclamante argomentava altresì che, poiché il mandato è un contratto intuitu personae , che si estingue con la morte del mandante – evento nella specie da ricollegarsi alla estinzione RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE – anche se la data RAGIONE_SOCIALE scrittura fosse stata anteriore all’estinzione RAGIONE_SOCIALE società, il mandato si sarebbe estinto, al più, il 24/3/2022 (data di cancellazione RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE); vi) la reclamata replicava sostenendo che, poiché le parti sottoscrittrici l’accordo facevano chiaramente riferimento ad un evento futuro quale quello dello scioglimento e RAGIONE_SOCIALE cancellazione dal RAGIONE_SOCIALE poi verificatosi in data 24/03/2022, era evidente che il mandato si perfezionò prima di questa data.
2.3 Al vaglio RAGIONE_SOCIALE Corte erano, quindi, poste le questioni, oggetto di eccezione dell’odierna ricorrente, RAGIONE_SOCIALE opponibilità a terzi RAGIONE_SOCIALE scrittura e RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE data certa e quella RAGIONE_SOCIALE natura del mandato, rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE sopravvivenza degli effetti del
contratto alla cancellazione dal registro per le imprese RAGIONE_SOCIALE società mandante.
2.4 La Corte distrettuale ha scrutinato la seconda questione, qualificando il mandato in rem propriam e come tale irrevocabile e sopravvivente alla morte del mandante ( rectius estinzione RAGIONE_SOCIALE società a seguito di cancellazione dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) ex art. 1723 c.c., ritenendo assorbito il thema decidendum RAGIONE_SOCIALE data certa opponibile al debitore.
2.5 Senonché, ragioni di ordine logico-giuridico imponevano la trattazione preliminare del tema afferente la data certa RAGIONE_SOCIALE scrittura, con tutte le implicazioni che tale accertamento comporta anche con riferimento alla estinzione RAGIONE_SOCIALE società mandante.
2.6 La decisione di tale questione, ove risolta in senso favorevole per il reclamante, avrebbe, infatti, reso superflua la trattazione RAGIONE_SOCIALE questione di merito RAGIONE_SOCIALE natura del mandato.
2.7 È, quindi, errata la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte nella parte in cui ha ritenuto assorbita l’eccezione di inopponibilità RAGIONE_SOCIALE scrittura privata per mancanza di data certa.
2.8 Come è noto l’assorbimento di una domanda in senso proprio (o, come nel caso di specie, di una eccezione) ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse RAGIONE_SOCIALE parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass. n. 2193/2020, 33764/2019 e 28663/2013).
2.9 Nel caso non è dato rinvenire alcuna RAGIONE_SOCIALE situazioni processuali soprarichiamate, giustificative di una declaratoria di assorbimento dal momento la questione, che ha formato oggetto di specifica eccezione del debitore, RAGIONE_SOCIALE carenza di data certa RAGIONE_SOCIALE scrittura
investe, a monte, l’opponibilità stessa del contratto di mandato e non può certo ritenersi superata dall’operazione ermeneutica di individuazione RAGIONE_SOCIALE natura dello stesso mandato.
3 Gli altri motivi rimangono assorbiti.
4 In accoglimento del primo e secondo motivo, l’impugnata sentenza va dunque cassata con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 11 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME