Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10117 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10117 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5344/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PISTOIA in RG n. 2971/2022 depositato il 18/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con decreto depositato il 18.1.2023 il Tribunale di Pistoia ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da NOME COGNOME avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato la sua domanda di insinuazione del credito dell’importo di € 285.000,00, richiesto a titoli di prestazioni professionali svolte in favore della società fallita.
Il Tribunale di Pistoia ha condiviso l’impostazione del G.D., ritenendo il contratto di consulenza e collaborazione del 4.4.2016 non opponibile alla procedura in quanto privo di data certa. Il giudice di primo grado ha, inoltre, ritenuto che l’opponente non avesse dimostrato lo svolgimento dell’attività di consulenza e collaborazione allegata, difettando qualsiasi prova documentale ed essendo i capitoli di prova testimoniale genericamente formulati.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a cinque motivi.
Il fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ.
Il ricorrente ha contestato l’affermazione del Tribunale di Pistoia secondo cui la mancanza di data certa del contratto di cui è causa non è superabile a mezzo della prova testimoniale, dovendo il capitolo 1 -con cui si chiedeva di confermare che il contratto di collaborazione prodotto in causa era stato sottoscritto dal AVV_NOTAIO nella qualità di presidente del consiglio di
amministrazione di RAGIONE_SOCIALE -essere, invece, reputato ammissibile.
Inoltre, il ricorrente deduce di aver prodotto il ‘partitario’ relativo a tutti i pagamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE in favore di NOME COGNOME a partire dal 30.4.2016 al 10.2.2021, da cui si evince l’esistenza di un consolidato rapporto di collaborazione tra lo stesso ricorrente e la società poi fallita.
La mancata valorizzazione di tale partitario si traduce, ad avviso della ricorrente, in un’ulteriore violazione dell’art. 2704 cod. civ.
Il tribunale ha, inoltre, ignorato i capitoli di prova nn. 2 e 3 diretti a dimostrare che la società poi fallita, con l’autorizzazione del consiglio di amministrazione, nel periodo compreso tra gennaio 2016 e febbraio 2021, aveva provveduto a mettere a disposizione del sig. COGNOME le somme necessarie per la copertura delle spese di trasferta in Italia e all’estero effettuate dal ricorrente nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per illogicità manifesta, per aver ignorato i capitoli di prova 2 e 3 e per aver ammesso il capitolo 1, tutte circostanze che avrebbero consentito di determinare la data di sottoscrizione del contratto di collaborazione stipulato da RAGIONE_SOCIALE ed il Cei.
Con il terzo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti sempre in relazione alla mancata valutazione dei capitoli 2 e 3 volti a dimostrare fatti decisivi per la soluzione della controversia.
Con il quarto motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato per illogicità manifesta per avere il Tribunale di Pistoia erroneamente dichiarato l’inammissibilità di tutti i residui capitoli di prova. Sul punto, il ricorrente contesta la genericità delle circostanze capitolate, le quali hanno tenuto conto del fatto che l’attività di collaborazione tra il RAGIONE_SOCIALE e la società poi fallita si è
protratta per alcuni anni e non consentivano di individuare con precisione le date e i luoghi di ogni singola trasferta.
I primi quattro capitoli, da esaminarsi unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, riguardanti per lo più i capitoli di prova testimoniale articolati dal RAGIONE_SOCIALE, sono inammissibili.
Va osservato che la statuizione di rigetto del Tribunale di Pistoia si fonda su due autonome rationes decidendi :
il contratto di collaborazione e consulenza sottoscritto dal RAGIONE_SOCIALE è privo di data certa;
il ricorrente non ha comunque dimostrato lo svolgimento dell’attività di consulenza e collaborazione allegata, difettando qualsiasi prova documentale ed essendo i capitoli di prova testimoniale genericamente formulati.
In ordine alla seconda ratio decidendi , va, in primo luogo, evidenziato che tutte le censure svolte dal ricorrente avverso la statuizione del Tribunale di Pistoia sono inammissibili, in quanto finalizzate a sindacare il merito dell’esercizio di un potere discrezionale che è riservato al giudice di merito.
Va, inoltre, osservato che la motivazione con cui il Tribunale di Pistoia non ha ammesso i capitoli di prova da 4 a 12 non è affatto manifestamente illogica, essendo stata colta la genericità di circostanze capitolate senza un preciso riferimento temporale alle trasferte che avrebbe compiuto il Cei in un arco di tempo di cinque anni, avuto riguardo al variegato oggetto di attività che formavano oggetto del contratto di collaborazione e consulenza (come evidenziato dal decreto impugnato a pag. 4 ‘ introduzione della committente nei paesi esteri di produzione delle materie prime agricole; presentazione di potenziali clienti e fornitori; analisi per proposte commerciali complesse al fine di consentire alla committente di giungere alla più corretta formulazione delle
proposte …etc…) e che, come coerentemente rilevato dal Tribunale, dovevano essere specificamente provate.
In ordine ai capitoli 2 e 3, su cui il decreto impugnato non si è effettivamente pronunciato, va preliminarmente osservato che è orientamento costante di questa Corte (vedi Cass. n. 16214/2019; conf. 27415/2018; Cass. n. 56544/2017) quello secondo cui ‘ ll vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento’. Nel caso di specie, i capitoli 2 e 3, diretti a dimostrare che la società poi fallita, nel periodo compreso tra gennaio 2016 e febbraio 2021, aveva provveduto a mettere a disposizione del sig. COGNOME le somme necessarie per la copertura delle spese di trasferta in Italia e all’estero effettuate dal ricorrente nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, non investono un punto decisivo della controversia, non essendo idonee a dimostrare le specifiche attività svolte dal Cei nell’interesse della fallita, facendo riferimento genericamente alle spese per trasferte -non altrimenti circostanziate – compiute dal Cei in un lungo arco temporale di cinque anni.
Infine, inammissibile è la censura svolta dal ricorrente in ordine all’omessa valorizzazione del ‘partitario’. Si tratta di questione cui il decreto non ha fatto cenno, con la conseguenza che il ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, avrebbe dovuto allegare ‘come’ e ‘dove’ tale questione era stata sottoposta all’esame del giudice di merito (Cass. n. 22886/2022; Cass. n. 32804/2019; Cass., 17/01/2018, n. 907;
Cass., 13/06/2018, n. 15430; Cass. n. 28060/2018;Cass., 09/07/2013, n. 17041).
L’inammissibilità delle censure svolte nei confronti della seconda ratio decidendi comporta, conseguentemente, l’inammissibilità di quelle svolte nei confronti della prima.
Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte che qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle ” rationes decidendi ” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018).
Va, infine, osservato che, in ogni caso, anche le censure svolte dal ricorrente nei confronti della prima ratio decidendi sono inammissibili. Per stessa ammissione del ricorrente (vedi pag. 7 terzo capoverso del ricorso) anche il capitolo di prova n. 1 (come il n.2) era diretto a determinare la data di sottoscrizione del contratto di collaborazione stipulato dal Cei. Orbene, questa Corte (Cass. n. 31874/2023) ha anche recentemente affermato che ‘In tema di scrittura privata non avente data certa, la prova storica o critica del momento della redazione non rientra tra i fatti equipollenti a quelli specificamente indicati nell’art. 2704 c.c., poiché inidonea a dare obiettiva certezza della data del documento’.
Con il quinto motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato per illogicità manifesta, per non avere il Tribunale di Pistoia ordinato l’esibizione documentale richiesta.
7. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che questa Corte (cfr. Cass. n. 27412/2021) ha recentemente statuito che ‘ In tema di poteri istruttori del giudice,
l’emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa ‘. Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato il rigetto della richiesta di esibizione con la natura esplorativa della stessa istanza, e con tale specifica argomentazione il ricorrente non si è neppure confrontato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 13.2.2024