Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7753 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 8345/2018 proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, controricorrente
avverso il decreto nr. cron. 594/2018 depositato in data 8/2/2018 dal Tribunale di Roma;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 14 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, –RAGIONE_SOCIALE (CCC) chiese l’ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in via privilegiata, ex art. 2751 bis nr. 5 c.c. e art. 82 comma 3 bis d.l. 60/2013, del credito di € 42.907.724,93, per il mancato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori edili, AVV_NOTAIOe varianti e per le riserve, oltre agli interessi sino al RAGIONE_SOCIALE, relativi ai contratti di appalto, poi risoltisi per inadempimento AVV_NOTAIOa committente RAGIONE_SOCIALE, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria al servizio AVV_NOTAIOa piattaforma logistica di Fiumicino e AVV_NOTAIOa costruzione di dieci capannoni industriali di dimensioni complessive pari ad oltre 320.000 mq, corredati da edifici, impianti ed opere di urbanizzazione interne alla piattaforma a servizio di detti capannoni e, in via chirografaria, del credito € 200.000 a titolo di rimborso del finanziamento soci.
2 Il G.D, aderendo alle conclusioni e alle osservazioni del curatore, escluse il credito in quanto fondato su documentazione priva di data certa o non opponibile alla curatela, operando il regime degli artt. 2709 e 2710 c.c. solo tra imprenditori; ulteriore elemento ostativo all’ammissione del credito veniva individuato nella pendenza di non meglio identificato contenzioso in cui la RAGIONE_SOCIALE in bonis prima e il RAGIONE_SOCIALE successivamente avevano proposto domanda riconvenzionale anche nei confronti AVV_NOTAIOa creditrice insinuante.
3 Sull’opposizione di CCC, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso osservando che l’opponente non aveva assolto all’onere di fornire la prova AVV_NOTAIOa data certa AVV_NOTAIOa documentazione posta a sostegno AVV_NOTAIOa
domanda; in particolare: i) i contratti di appalto non erano stati stipulati per atto pubblico o scrittura autenticata, né erano rinvenibili segni o timbri dai quali potesse evincersi l’anteriorità AVV_NOTAIOa scrittura alla dichiarazione di fallimento; ii) CCC non aveva articolato prove testimoniali per dimostrare l’autenticità e il contenuto degli stati di avanzamento; iii) il RAGIONE_SOCIALE non aveva prodotto l’integrale copia AVV_NOTAIOa domanda di ammissione al concordato preventivo, né aveva chiesto l’acquisizione ex art. 210 c.p.c. precludendosi di provare l’ an e il quantum del credito attraverso un atto proveniente dalla committente.
2 CCC ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2704 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché AVV_NOTAIO‘art. 74 disp. att. c.p.c, in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c.; il ricorrente ascrive al Tribunale di aver ritenuto inopponibili al fallimento i contratti di appalto, le relative integrazioni e la documentazione per lo svolgimento AVV_NOTAIO‘attività per difetto di data certa senza verificare ex art. 2704 comma 1 ultimo inciso c.c., l’esistenza di fatti idonei a stabilire l’anteriorità dei documenti che si evincevano dalla copiosa documentazione allegata al fascicolo di parte.
2 Il motivo è fondato.
2.1 Sovviene l’interpretazione corrente AVV_NOTAIO‘art. 2704 c.c., ove al primo comma stabilisce che ‘ la data AVV_NOTAIOa scrittura privata AVV_NOTAIOa quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno AVV_NOTAIOa morte o AVV_NOTAIOa sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta
o dal giorno in cui il contenuto AVV_NOTAIOa scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità AVV_NOTAIOa formazione del documento ‘.
2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di accertamento AVV_NOTAIOo stato passivo e ai fini AVV_NOTAIOa decisione circa l’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati e sopra trascritti, ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneità a stabilire la certezza AVV_NOTAIOa data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (cfr. Cass. 18938/2016 e 4509/2018).
2.2 Nella vicenda in esame, risulta dagli atti di causa, con indicazione nel corpo del ricorso, dunque in ossequio al principio di autosufficienza degli atti ed evidenziazione AVV_NOTAIOa sede nella quale essi sono stati dedotti in giudizio, che CCC si era proposto di fornire prova dei fatti storici da cui poter inferire l’anteriorità AVV_NOTAIOa conclusione dei contratti di appalto rispetto alla dichiarazione di fallimento attraverso plurimi elementi documentali costituiti da: atto costitutivo AVV_NOTAIO‘ Associazione Temporanea di Imprese avente data certa; estratto conto dei finanziamenti del 16/11/2006; verbale di assemblea straordinaria AVV_NOTAIOa insolvente del 21/12/2006; comunicazioni aventi data certa di CCC del 3/6/2009, 31/7/2009 e 10/3/2010 e analoghe comunicazioni del 26/6/2012 prot. nr 3021.
2.3 A fronte di siffatte deduzioni e allegazioni, il Tribunale ha completamente omesso l’esame AVV_NOTAIOa documentazione versata in atti, ritenendo non accertata la data dei contratti di appalto e
quale anteriore all’apertura AVV_NOTAIOa procedura concorsuale di una AVV_NOTAIOe parti contraenti, ciò solo sul presupposto che le scritture non erano state redatte con atto pubblico né erano munite di sottoscrizione autenticata o di altri timbri o bolli dai quali si potesse ricavare la data certa, che gli stati di avanzamento non erano autentici e che non era stata prodotta copia del ricorso per ammissione al concordato preventivo che avrebbe potuto fornire indicazioni sull’anteriorità AVV_NOTAIOa data alla dichiarazione di fallimento.
3 Il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2709 c.c. e degli artt. 112 e 116, in relazione all’art. 360 nr 3 c.p.c., espressamente formulato in via gradata, per avere il decreto erroneamente ritenuto privi di estrinseca valenza probatoria gli stati di avanzamento dei lavori, resta assorbito dal buon esito del primo motivo.
4 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 nr. 4 c.p.c. per non essersi il decreto pronunciato in merito alla domanda di ammissione allo stato passivo del finanziamento soci.
4.1 La censura è meritevole di accoglimento.
4.2 Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria e ineludibile e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, AVV_NOTAIO‘atto difensivo e/o del verbale di udienza relativo, nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde AVV_NOTAIOentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità
e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività circa le questioni prospettate ( cfr. Cass. 15367/2014 ,21926/2014 e 28072/2021).
4.2 Nel caso di specie risulta, oltre che dagli estratti, riportati nel corpo del ricorso, AVV_NOTAIOa domanda di insinuazione e dall’opposizione, dalla stessa lettura del provvedimento impugnato, che CCC abbia chiesto l’ammissione del credito di € 200.000 per una causale -rimborso finanziamento soci -del tutto scollegata dal contratto di appalto.
4.3 Il Tribunale ha completamente omesso di pronunciarsi, neanche implicitamente, su tale domanda, incorrendo nel dedotto vizio di omessa pronuncia.
5 In definitiva, accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio AVV_NOTAIOa causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che statuirà anche