Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13499 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13499 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14436/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE con socio unico, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE E DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso ORDINANZA del TRIBUNALE di VERONA n. 165/2018 depositata il 02/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Risulta dal decreto impugnato che RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE e dei singoli soci per l’importo di € 239.920,59 al chirografo, crediti derivanti da scoperto di c/c, apertura di credito e altre facilitazioni, nonché da residuo mutuo, crediti non ammessi allo stato passivo per assenza di data certa della documentazione bancaria, nonché in forza di un controcredito vantato in compensazione dalla società dichiarata fallita.
Il Tribunale di Verona, con il decreto qui impugnato, previo espletamento di CTU, ha rigettato l’opposizione a stato passivo , giudizio nel corso del quale è intervenuta SIENA RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito . Ha ritenuto il giudice dell’opposizione che la documentazione prodotta (contratti di conto corrente e apertura di credito) fosse priva di data certa, essendo il timbro postale riferito alla busta di spedizione e non all’atto ivi contenuto. Parimenti, il Tribunale ha ritenuto inidonei a provare la movimentazione dei rapporti bancari gli estratti conto e gli estratti del conto anticipi, nonché sprovvisto di prova l’estratto ex art. 50 d. lgs. n. 386/1993 (TUB) e le scritture contabili. Conseguentemente il Tribunale, sul presupposto del l’inopponibilità dei contratti , ha applicato gli interessi al tasso legale « al netto degli addebiti per interessi convenzionali, commissioni e atri oneri previsti dalle condizioni contrattuali ritenute inopponibili» accogliendo, sulla base delle risultanze della CTU espletata, l’eccezione di compensazione della curatela con conseguente azzeramento del credito.
n. 14436/2020 R.G.
Propongono ricorso per cassazione il creditore escluso e il cessionario del credito, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il fallimento intimato, il quale deposita memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Osserva parte ricorrente che , ai fini dell’opponibilità dei contratti al fallimento, il timbro di data certa era stato apposto direttamente sui contratti fonte dei rapporti negoziali (conto corrente, apertura di credito e finanziamento) e che sui certificati ex art. 50 TUB, firmati digitalmente e in formato .P7m, era apposta una marca temporale, documenti che vengono trascritti in ossequio al principio di specificità. Osserva il ricorrente che il fatto storico, costituito dall’apposizione del timbro direttamente sui contratti, era stato introdotto con l’opposizione, era controverso ed era decisivo ai fini dell’opponibilità della documentazione contrattuale al fallimento.
Con il secondo motivo si deduce (gradatamente al superiore motivo) , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2712 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., per avere il giudice dell’opposizione disatteso le risultanze di elementi aventi valore di prova legale. Si osserva che i contratti prodotti costituivano copie fotostatiche degli originali, non disconosciute dal fallimento e, quindi, costituenti prova dei fatti ivi rappresentati, così traendosi la prova che il timbro apposto su tale copia debba ritenersi apposto sull’originale.
Con il terzo motivo si deduce (in via ulteriormente gradata , in relazione all’art. 360, primo comma, violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ. per avere il giudice dell’opposizione escluso la data certa
14436/2020 R.G. rispetto ai superiori motivi) n. 3, cod. proc. civ.,
dei contratti pur in costanza di deposito integrale degli estratti conto, non oggetto di contestazione da parte del fallimento. Osserva il ricorrente che l’assenza di contestazione da parte del curatore della data dei contratti conferisce ai suddetti documenti certezza della data di redazione.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per essersi il tribunale pronunciato ultra petita in relazione al controcredito del fallimento. Si osserva che il curatore non avrebbe specificato, sin dalla fase di formazione dello stato passivo, il contenuto dell’eccezione di compensazione, essendo priva dell’indicazione dei criteri di calcolo , nonché del titolo della stessa. Il Tribunale avrebbe, pertanto, dovuto rilevare la nullità dell’eccezione di compensazione anziché pronunciarsi sulla stessa previo espletamento di CTU.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione degli artt. 1241 e 1243 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha disposto la compensazione del credito della banca con il controcredito del fallimento, osservandosi che la compensazione può essere operata solo se il controcredito sia di pronta e facile liquidazione e non anche ove il credito sia controverso.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente cessionario articolata dal controricorrente, essendo stato il cessionario parte del giudizio di merito.
Il primo motivo va accolto con assorbimento degli ulteriori motivi. Al riguardo, va rigettata l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del primo motivo, non trattandosi di revisione dell’esame e della valutazione di documenti, bensì dell’omesso
esame di fatto storico, costituito dall’apposizione di timbri su documenti.
Deve essere fatta applicazione del principio secondo cui la censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ad oggetto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia avuto carattere decisivo, in quanto se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Il fatto storico il cui esame è stato omesso nel caso di specie, è appunto l’apposizione del timbro postale direttamente sui contratti, anziché solamente sulle buste, nonché l’apposizione di marca temporale sui certificati ex art. 50 TUB, firmati digitalmente e in formato .P7m. Tali fatti appaiono decisivi in quanto potenzialmente in grado di ribaltare la declaratoria di inopponibilità della relativa documentazione bancaria.
Nella specie, il decreto impugnato ha testualmente statuito: « quanto al rapporto di conto corrente, infatti, risultano privi di data certa non solo il contratto ma anche le successive aperture di credito operate su quel conto nel 2013 e nel 2015 Il timbro postale che figura su tali ultimi documenti è in realtà apposto sulle buste utilizzate presumibilmente per la spedizione. Tali buste sono, tuttavia, indipendenti medesimi, che ad esse sono collegati solo perché scannerizzati in un unico file digitale » (pag. 3, righi 4 e ss. decr. imp.). Dall’apposizione del timbro non sui contratti ma sulle buste il Tribunale ha dedotto l’inopponibilità dei contratti e, di conseguenza, l’inopponibilità delle condizioni contrattuali e l’inidoneità dell’ulteriore documentazione prodotta ai fini della determinazione dei saldi e dell’indebito oggettivo, come poi accertato dalla CTU.
La statuizione del tribunale ha omesso di considerare il fatto storico che -come evidenziato dalla trascrizione operata dal ricorrente nel primo motivo di ricorso -era stato in effetti dedotto, e cioè che i timbri non erano stati apposti solo sulla busta quale documento separato dagli atti negoziali, bensì direttamente sui medesimi atti negoziali, come non ha esaminato il fatto storico dell’apposizione della marca temporale, fatti storici decisivi e incidenti sulla decisione delle questioni giuridiche conseguenti e sulla formulazione del quesito dato al CTU, in base al cui elaborato è stata decisa la causa.
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo e, previo assorbimento degli ulteriori motivi, il decreto cassato con rinvio per nuovo esame. Al giudice del rinvio è rimessa la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Verona, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30/04/2025.