Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17437 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17437 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17606-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il DECRETO N. 2879/2023 del TRIBUNALE di VITERBO, depositato il 3/7/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 16/5/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di essere ammessa allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza del 2/3/2020, per la somma complessiva di €. 1.389.681,21 , quale
credito al corrispettivo dovuto in ragione delle forniture eseguite dalla stessa in favore della società poi fallita.
1.2. Il giudice delegato ha rigettato la domanda di ammissione sul rilievo che, ‘ in assenza di un contratto avente data certa ‘, ‘ non è possibile determinare l ‘ importo dovuto per la prestazione ‘ e che , pertanto, ‘ il creditore non ha assolto l ‘ onere su di esso gravante di fornire prova dell ‘ esatto ammontare del credito, non essendo sufficienti le fatture, note di credito e ddt, documenti, peraltro, anch ‘ essi privi di data certa ‘.
1.3. La Bridgestone ha proposto opposizione allo stato passivo.
1.4. Il Fallimento è rimasto contumace.
1.5. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.6. Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l ‘ opponente è ‘ tenuto ad allegare e provare … la fonte negoziale o legale del suo diritto di credito e ad allegare l ‘ inadempimento ‘ del debitore poi fallito, dimostrando ‘ non solo l’esistenza del credito, ma anche l’anteriorità dello stesso rispetto alla dichiarazione di fallimento ‘, ‘ mentre grava sulla curatela opposta l ‘ onere di dimostrare l ‘ esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell ‘ obbligazione ‘ , ha, in sostanza, ritenuto che: – non era emersa in giudizio ‘ la prova dell ‘ anteriorità non solo dell ‘ eventuale contratto intercorso tra le parti, ma anche dell ‘ espletamento dell ‘ attività in favore della RAGIONE_SOCIALE e, quindi, del sorgere del credito, ‘ rispetto alla dichiarazione di fallimento ‘; -l ‘ opponente aveva, infatti, prodotto nella fase innanzi al giudice delegato solo ‘ atti di provenienza unilaterale ‘ ( come ‘ fatture, note di credito, estratto conto, lettera di intimazione di pagamento ‘ ) i quali, in presenza
di una ‘ puntuale contestazione del curatore ‘ (come avvenuto nella specie), non possono ex se assurgere a prova del diritto di credito vantato dall ‘ opponente medesimo, né rispetto all ‘ an , né rispetto al quantum debeatur , potendo al più costituire un mero indizio; – per quanto riguarda ‘ i documenti di trasporto ‘ , invece, la relativa deduzione si rivela ‘ alquanto generica ‘, in quanto l ‘ opponente avrebbe dovuto indicare per ogni fattura il corrispondente numero del documento di trasporto; – in ogni caso, gli ‘ estratti notarili autenticati delle scritture contabili ‘ (che, in astratto, sono idonei a conferire data certa ex art. 2704 c.c.), in cui sarebbero riportate tutte le fatture prodotte dall ‘ opponente, spiegano efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., solo nei rapporti tra imprenditori e, comunque, recano la data dell ‘ 8/7/2021, che è successiva rispetto alla dichiarazione di fallimento; – le scritture contabili, pertanto, anche a voler ritenere che abbiano valore presuntivo dell ‘ esistenza del credito, non varrebbero comunque a conferire data certa anteriore al fallimento né alle fatture, né ai documenti di trasporto dei quali sono indicati i numeri identificatici; – la deduzione per cui nella contabilità della fallita sarebbero registrate le fatture emesse per le prestazioni asseritamente rese è, poi, generica; – non è stata, infine, articolata alcuna prova orale al fine di provare ‘ la consegna della merce in data anteriore al fallimento ‘ , non potendo, al riguardo, ritenersi sufficienti ‘ le note di credito’ prodotte nel giudizio di opposizione in quanto comunque atti di formazione unilaterale del creditore e prive del riferimento ai documenti di trasporto.
1.7. Il tribunale, quindi, ha ritenuto che il credito vantato dalla Bridgestone non era opponibile al Fallimento opposto ed ha, quindi, rigettato la domanda che la stessa aveva proposto.
1.8. La RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato l ‘ 1/9/2023, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
1.9. Il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 2704 c.c. e degli artt. 101, 116 e 183 c.p.c. e dell ‘ art. 111 Cost., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di ammissione al passivo proposta dall ‘ opponente rilevando in via ufficiosa l ‘ eccezione di mancanza di data certa anteriore al fallimento degli estratti notarili e dei documenti da essi richiamati, senza, per contro, disporre, in violazione del principio del contraddittorio, la comunicazione di tale rilievo all ‘opponente per le osservazioni da parte della stessa in ordine all ‘ esistenza di un fatto potenzialmente preclusivo all ‘ ammissione del credito azionato.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2704 e 2697 c.c. e dell ‘ art. 116 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l ‘ opponente non aveva fornito in giudizio la prova della opponibilità del credito azionato nei confronti del Fallimento, omettendo, tuttavia, di prendere contezza degli estratti notarili nei quali il pubblico ufficiale ha attestato che: quanto riportato negli estratti stessi è scritto nei libri giornali tenuti in osservanza delle norme di legge; – le impronte dei fogli di cui ai singoli estratti sono contenute in precise evidenze informatiche ‘ il cui riferimento ha il valore temporale 21 febbraio 2020, 16:52:47 ‘, ossia una data antecedente il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, dichiarato il 2/3/2020; -‘ il delegato
responsabile della conservazione … ai sensi dell’ articolo 4 del DPCM del 3/12/2013 … ha con la propria firma digitale validato l ‘ evidenza informatica contenente le impronte delle pagine del Libro Giornale ‘; -‘ il valore dell ‘ impronta del file di cui al presente estratto è calcolato con l ‘ algoritmo hash SHA 256 ‘, che genera una stringa alfanumerica specifica e immodificabile; – il tribunale, se avesse considerato i contenuti delle attestazioni, avrebbe, dunque, rilevato l ‘ evidenza di anteriorità opponibile anche alla curatela, con conseguente ammissione del credito.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l ‘ opponente non aveva fornito in giudizio la prova della opponibilità del credito azionato nei confronti del Fallimento sul rilievo che, per quanto riguarda i documenti di trasporto, la relativa deduzione era generica, non avendo l ‘ opponente indicato, come avrebbe invece dovuto fare, il numero del documento di trasporto corrispondente a ciascuna fattura, omettendo, tuttavia, di considerare il fatto che l ‘ opponente, al fine di consentire una corretta e più agevole ricostruzione dei rapporti commerciali intercorsi, aveva provveduto ad una analitica e puntuale produzione di ben 777 documenti tra fatture e DDT, abbinando ad ogni singola fattura i relativi DDT sottoscritti dalla fallita e attestanti l ‘ avvenuta consegna della merce, così da consentire al giudicante di verificare con immediatezza che la prestazione era stata adempiuta.
2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
2.5. La ricorrente, in effetti, pur lamentando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha finito, in
sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito: lì dove, in particolare, questi, ad onta delle presunte emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la società opponente non aveva fornito in giudizio alcuna ‘ prova dell ‘ anteriorità non solo dell ‘ eventuale contratto intercorso tra le parti, ma anche dell ‘ espletamento dell ‘ attività in favore della RAGIONE_SOCIALE ‘ poi fallita.
2.6. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un ‘ attività riservata in via esclusiva all ‘ apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione: se non, come stabilito dall ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., per il vizio consistito nell ‘ avere quest ‘ ultimo, in sede d ‘ accertamento della fattispecie concreta: – a) omesso del tutto l ‘ esame (e cioè la ‘ percezione ‘) di uno o più fatti storici (principali o secondari), la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz ‘ altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte poi ricorrente a fondamento della domanda o dell ‘ eccezione dalla stessa proposta; – b) supposto l ‘ esistenza di uno o più fatti storici (principali o secondari), la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini già esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbero senz ‘ altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte poi
ricorrente a fondamento della domanda o dell ‘ eccezione proposta dalla stessa.
2.7. L ‘ omesso esame degli elementi istruttori forniti non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti storici rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta (quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso) siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze asseritamente emergenti dalle prove acquisite o richieste in giudizio (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).
2.8. Nello stesso modo, il travisamento della prova (ove non si traduca in un errore di percezione del dato probatorio nella sua oggettività che, come tale, ove il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata, ‘ è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione ‘ prevista dall’ art. 395 n. 4 c.p.c.), vale a dire (il diverso) errore in cui il giudice di merito sia, in ipotesi, caduto nell ” individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi ‘, è sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del ‘ minimo costituzionale’ .
2.9. Una volta, infatti, che ‘ il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazione nella sua oggettività, … ed abbia adottato la propria decisione sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto da una motivazione rispettosa dell ‘ esigenza costituzionale di motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basi razionali idonee a
renderla accettabile ‘ (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.11).
2.10. La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un ‘ esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).
2.11. Il giudice di legittimità, per contro, ha soltanto la facoltà del controllare, sotto il profilo della coerenza logicoformale, le argomentazioni svolte in ordine alla ricognizione della fattispecie concreta dal giudice di merito, così come esposte nella pronuncia impugnata, cui spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l ‘ attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all ‘ uno o all ‘ altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis , Cass. n. 40872 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21098 del 2016; Cass. n. 27197 del 2011).
2.12. Il compito di questa Corte, infatti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse
ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007): dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall ‘ art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, in ordine all ‘ accertamento dei fatti storici rilevanti (quali fatti costitutivi o, per contro, estintivi, modificativi o impeditivi) ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, come in effetti è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
2.13. Il decreto impugnato, in effetti, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso (la rilevanza di) quelle (asseritamente contrarie) invocate dall ‘ opponente, ha ritenuto, motivando il proprio convincimento sul punto in modo non apparente, perplesso o contraddittorio, che le prove raccolte non erano idonee a dimostrare che i fatti costitutivi dedotti a fondamento della domanda, (e cioè le forniture asseritamente eseguite in favore della società poi fallita), al fine di ottenere l’ammissione al passivo del credito (al pagamento del relativo prezzo), si erano senz ‘ altro verificati in data anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento della debitrice.
2.14. L’ apprezzamento così operato dal tribunale non risulta, tra l’altro, utilmente censurato dalla ricorrente (nell ‘ unico modo a tale fine possibile, e cioè), a norma dell ‘ art. 360 n. 5
c.p.c., per avere il giudice di merito supposto l ‘ inesistenza (o, per converso, l ‘ esistenza) di uno o più fatti storici controversi tra le parti, la cui esistenza, (o, rispettivamente, inesistenza) sia risultata con certezza (come doverosamente esposto in ricorso ed emergente dagli atti allo stesso allegati, nel rigoroso rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.) dal testo della stessa pronuncia impugnata o (più probabilmente) dagli atti processuali ed aventi carattere decisivo ai fini della soluzione della controversia (nel senso che, ove percepiti o, rispettivamente, esclusi, avrebbero senz ‘ altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in termini tali da integrare il fondamento storico della domanda proposta o dell ‘ eccezione invocata nel giudizio di merito dalla parte poi ricorrente).
2.15. Ed una volta che il giudice di merito ha ritenuto, in fatto (non importa se a torto o a ragione), che le dedotte forniture non risultavano essere state eseguite con certezza prima del fallimento della società acquirente (così prendendo in esame, pur senza dar conto di tutte le risultanze istruttorie asseritamente acquisite in giudizio, i fatti storici rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dall ‘ opponente, e cioè la dedotta esecuzione di tali forniture e in epoca senz ‘ altro anteriore alla dichiarazione di fallimento), non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che lo stesso tribunale ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dall ‘ opponente in quanto volta, appunto, all ‘ ammissione al passivo del credito (al prezzo) asseritamente maturato in forza dell ‘ esecuzione di tali prestazioni.
2.16. L ‘ accertamento che si svolge nell ‘ ambito del giudizio di verificazione dello stato passivo fallimentare ha, infatti, un
oggetto più ampio e complesso di quello che, sullo stesso diritto azionato dall’istante , si svolge in sede ordinaria.
2.17. Il giudizio di verificazione, invero, non ha solo lo scopo di accertare se il diritto di credito esiste (l ‘ an ) e per quale ammontare (il quantum ), come accade nel giudizio ordinario (ad es. di condanna del debitore inadempiente), ma, più estensivamente, di verificare se ed in che misura il creditore del fallito possa far valere tale diritto nei confronti degli altri creditori e, per l ‘ effetto, partecipare, in concorso con gli stessi, alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni acquisisti alla massa secondo l ‘ ordine di graduazione stabilito dall ‘ art. 2741 c.c..
2.18. Ciò si traduce, evidentemente, non tanto in un diverso petitum mediato (che resta pur sempre l ‘ accertamento del diritto di credito o del diritto di restituzione: il petitum immediato, invece, è l ‘ ammissione al passivo del credito), quanto in una fattispecie costitutiva ( causa petendi ) del diritto azionabile più ampia ed articolata (perché, appunto, da far valere, oltre che verso il debitore, rappresentato ex art. 43 l.fall. dal curatore, nei confronti di tutti i creditori anteriori e dello stesso curatore che ne rappresenta gli interessi) e, correlativamente, in possibili fatti estintivi, modificativi ed impeditivi che, in quanto azionabili (anche) dai creditori e dal curatore, sono ulteriori e diversi rispetto a quelli che sarebbero stati deducibili, ad opera del (solo) debitore, nel giudizio di accertamento dello stesso diritto in sede ordinaria.
2.19. Ne consegue, in pratica, che colui che presenta la domanda di ammissione al passivo, oltre a dover dimostrare l ‘ esistenza del credito nei confronti del debitore poi fallito, ha anche l ‘ onere di provare che tale credito deriva da un fatto, un atto o un contratto che, essendosi verificato prima sentenza
dichiarativa (ed avendo assunto, ove previste, le formalità a tal fine necessarie: art. 45 l.fall.), abbia prodotto effetti giuridici opponibili ai creditori concorsuali.
2.20. L ‘ anteriorità del credito assume, dunque, i connotati di un elemento costitutivo del diritto vantato dall’istante (Cass. n. 22711 del 2010, in motiv.; Cass. n. 24432 del 2011) e d ev’essere, come tale, sempre accertato, al pari di tutti (gli altri) fatti costitutivi, dal giudice delegato ovvero dal tribunale fallimentare in sede d’impugnazione dello stato passivo .
2.21. La mancanza dei fatti costitutivi (al pari, correlativamente, dell ‘ emergenza dagli atti ritualmente acquisiti in giudizio di fatti estintivi, modificativi o impeditivi), infatti, è, in forza delle regole generali, sempre rilevabile d ‘ ufficio dal giudice (salvo che non costituisca un ‘ eccezione in senso stretto, come la revocabilità del titolo, che è rimessa, quindi, all ‘ iniziativa del curatore).
2.22. Questa Corte, invero, ha da tempo chiarito che: il giudice delegato (così come, in sede d’opposizione allo stato passivo, il tribunale), pur a fronte della mancata contestazione da parte del curatore (che, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall’istante a sostegno della domanda, si applica, infatti, anche nei confronti del curatore fallimentare: Cass. n. 17731 del 2022), ha(nno) il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, in sede di decisione sulla domanda di ammissione, non solo le eccezioni (e cioè la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi) non riservate dalla legge all’iniziativa esclusiva della parte interessata (art. 95, comma 3°, l.fall.) ma anche, ed a maggior ragione, l’insussistenza dei fatti costitutivi del diritto o del credito azionato, come la (certa) anteriorità del fatto costitutivo del diritto azionato rispetto alla dichiarazione di fallimento.
2.23. Né può ritenersi che, a fronte del rilievo ufficioso della prospetta mancanza della certa origine prefallimentare del credito azionato, il tribunale fosse obbligato a concedere all ‘ opponente un termine per le osservazioni previste dall ‘ art. 101, comma 2°, c.p.c.: tale norma, infatti, così come introdotta dall ‘ art. 45, comma 13, della l. n. 69/2009 ed applicabile ai giudizi instaurati (come quello in esame) dopo il 4/7/2009, stabilisce l ‘ obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d ‘ ufficio, a condizione, tuttavia, che si tratti di questioni di fatto (o di questioni miste di fatto e di diritto) che richiedono un ‘ attività assertiva delle parti ovvero prove dal contenuto diverso rispetto a quelle già chieste dalle stesse (cfr. Cass. n. 822 del 2024) e non trova, dunque, applicazione nel caso (come quello in esame) in cui il giudice (non ha rilevato, in ragione della loro emergenza tra gli atti del giudizio, la sussistenza di fatti storici ulteriori e diversi rispetto a quelli già dedotti dalle parti come fatti costitutivi del diritto ovvero estintivi, mortificativi o impeditivi dello stesso, ma) si è, in realtà, limitato ad accertare, alla luce delle prove raccolte (ed, in ragione del regime giuridico delle stesse, utilizzabili nei confronti del Fallimento) la mancanza di uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato, vale a dire la sua certa anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento del debitore.
2.24. Quanto al resto, non può che ribadirsi che : – il curatore, in sede di formazione dello stato passivo, deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l ‘ istanza di ammissione, con la conseguenza che, trovando applicazione la disposizione contenuta nell ‘ art. 2704, comma 1°, c.c., l ‘ onere probatorio incombente sul creditore istante in sede di ammissione al passivo può ritenersi soddisfatto soltanto nel caso in cui lo stesso
produca in giudizio la documentazione dotata di data certa antecedente all ‘ apertura del concorso, e come tale opponibile ai creditori, e idonea a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata (cfr. Cass. SU n. 4213 del 2013); – sono, pertanto, inopponibili nei confronti dei creditori concorrenti le scritture (che dimostrino, in ipotesi, la stipulazione di un contratto con il fallito ) la cui data anteriore alla dichiarazione del fallimento ‘ non risulti in modo certo, secondo le regole poste dall ‘ art. 2704 c.c., per la cui osservanza ‘, ‘ quando non sussista uno dei fatti dalla norma stessa indicati specificamente come idonei a conferire siffatta certezza alla data della scrittura privata non autenticata (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico) e debba, invece, apprezzarsi, da parte del giudice, il ricorso ad altri fatti dai quali sia desumibile in modo egualmente certo l ‘ anteriorità della formazione del documento all ‘ evento suddetto ‘, ‘ è necessario che tali ultimi fatti abbiano carattere di obbiettività e soprattutto che non possano farsi risalire al soggetto stesso che li invoca e siano sottratti alla sua portata ‘ (così Cass. n. 1016 del 1993; Cass. n. 4646 del 1997; più di recente, Cass. n. 2299 del 2012; Cass. n. 18938 del 2016).
2.25. È vero, dunque, che, quando il documento privo di data certa sia finalizzato a provare un contratto per il quale (come quello dedotto dall’opponente, trattandosi di un contratto avente ad oggetto la fornitura di beni mobili in favore della società poi fallita) la forma scritta non è richiesta ad substantiam o ad probationem , la mancanza di data certa nella scrittura priva prodotta in giudizio per la relativa dimostrazione non esclude che la prova della stipulazione del contratto (prima del fallimento) e del suo contenuto possa essere acquisita aliunde , vale a dire indipendentemente dalla prova della certezza della
data sulla scrittura , e cioè, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, anche con testimoni (Cass. n. 12684 del 2004) e, più in generale, ‘ con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso ‘ ( Cass. n. 2319 del 2016).
2.26. È anche vero, tuttavia, che il giudice, ai fini della decisione circa l’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, quando voglia darsi la prova del momento in cui il contratto è stato concluso e sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, che non deve essere riconducibile (come l’emissione delle fatture o la ricezione dei pagamenti) alla stessa parte che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (Cass. n. 7753 del 2024; Cass. n. 4509 del 2018).
2.27. La prova della certezza della data della scrittura privata, ai fini della sua opponibilità ai terzi, richiede, in effetti, che, ove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall’art. 2704, comma 1°, c.c., sia dedotto e dimostrato in giudizio un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento, con la conseguenza che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito dell’indicata attitudine, non anche quando tali prove siano, in sostanza, rivolte a provocare, in via indiziaria e induttiva, un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (Cass. n. 21446 del 2023).
2.28. Del resto, se è vero che, in sede di accertamento dello stato passivo, ai fini dell’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il contratto è stato concluso, il creditore può dimostrare la certezza della data attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a quelli previsti dall’art. 2704 c.c., ivi compresa la documentazione proveniente dalla società in bonis , sempre che si tratti di documentazione idonea a tale scopo (Cass. n. 23582 del 2017), resta, nondimeno, il fatto che, con riguardo specifico ai libri contabili tenuti dal creditore, la mera iscrizione negli stessi non integra uno dei fatti previsti dal cit. art. 2704 c.c. per stabilire con certezza l’anteriorità della formazione del documento: l’annotazione nei libri regolarmente tenuti e vidimati può nei singoli casi essere idonea a fornire la prova della detta anteriorità, che discende non dalla mera annotazione in tali libri ma dalla vidimazione (non dedotta nel caso in esame) del pubblico ufficiale anteriore alla dichiarazione di fallimento, e dalla sua attestazione circa la tenuta dei libri a norma di legge, ossia da un fatto estrinseco all’annotazione, autonomamente idoneo a provare nella prospettiva del menzionato art. 2704 c.c. l’anteriorità dell’annotazione medesima alla data di chiusura dei registri e quindi alla data di apertura della procedura concorsuale (Cass. n. 4646 del 1997).
2.29. L a violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura, infine, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende la ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi
erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall’art. 360 n. 5 cit. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass . n. 13395 del 2018).
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev ‘ essere, dunque, dichiarato.
Nulla per le spese di giudizio, in difetto di costituzione del Fallimento.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima