Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7946 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7946 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 241/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC:
EMAIL
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO ATI RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MESSINA n.RG 83/2014 depositato il 21/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Messina ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE (di seguito Fallimento) proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito Banca) contro l’ esclusione del credito di euro 388.151,82, insinuato al passivo in via chirografaria a titolo di mutuo e saldo debitore di conto corrente.
1.1. -Nel progetto di stato passivo il curatore aveva concluso per la non ammissione del credito in ragione del superamento del tasso soglia usurario nel rapporto di conto corrente, e per insufficienza della documentazione sul contratto di finanziamento.
1.2. -Il giudice delegato aveva poi rigettato la domanda rilevando d’ufficio la nullità della clausola che prevedeva l’applicazione di commissioni di massimo scoperto nel rapporto di conto corrente (in quanto priva di causa ed indeterminata), nonché per l’ indeterminatezza del contratto di mutuo, avuto riguardo alla incidenza dei costi addebitati a titolo di interessi, connessi ad operazioni di finanza derivata.
1.3. -Il tribunale ha invece rigettato l’opposizione allo stato passivo per l’inopponibilità al Fallimento dei documenti prodotti dalla Banca, in quanto privi di data certa anteriore ex art. 2704 c.c.
-La Banca propone ricorso per cassazione in due motivi. Il Fallimento intimato non svolge difese.
CONSIDERATO CHE
2.1. -Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché la nullità del decreto impugnato (ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per aver il tribunale rilevato d’ufficio l ‘ inopponibilità al Fallimento dei documenti prodotti dalla Banca, per mancanza di data certa anteriore ex art. 2704 c.c., nonostante il curatore fallimentare (non costituito nel giudizio di opposizione allo stato passivo) e il giudice delegato avessero esaminato nel merito la domanda, sul presupposto (implicito) dell ‘opponibilità dei documenti medesimi.
2.2. -Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 98 e 99 l. fall., nonché nullit à̀ del decreto (ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), poiché i l potere di rilevare d’ufficio l’eccezione di mancanza di data certa avrebbe dovuto essere eventualmente esercitato dal giudice nel rispetto del diritto di difesa del creditore e del principio del contraddittorio.
-Il primo motivo è infondato, mentre il secondo, che al primo è connesso, va accolto.
-Questa Corte ha di recente precisato che, ai fini dell’ ammissione allo stato passivo fallimentare del credito derivante dal saldo negativo del rapporto di conto corrente bancario, la forma ad substantiam prevista per tale tipo contrattuale postula che la prova del credito non possa essere offerta attraverso gli estratti conto spediti al correntista in costanza di rapporto, ma debba essere necessariamente resa mediante la produzione in giudizio della scrittura negoziale provvista di data certa ex art. 2704 c.c. e come tale opponibile; invece, ai fini dell’ammissione allo stato passivo degli interessi correlati al credito derivante da un contratto di mutuo è sufficiente la produzione del titolo contrattuale che ne contenga la disciplina di calcolo, non essendo necessaria la produzione del piano di ammortamento (Cass. 33724/2022).
-Ciò premesso, l’infondatezza del primo mezzo discenda dal principio consolidato per cui la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore in sede fallimentare è rilevabile anche d’ufficio dal giudice (Cass. Sez. U, 4213/2013; Cass. 13920/2020, 2649/2021).
-La fondatezza del secondo deriva, invece, dal fatto che la stessa giurisprudenza appena citata ha contestualmente affermato che , nel rilevare d’ufficio la questione della data certa, il giudice la deve segnalare alle parti, onde consentire la discussione (cfr., in particolare, per ciò che concerne il rilievo del difetto di data certa, Cass. 28144/2023), sia pure aggiungendo che «l’ omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza, a meno che non abbia vulnerato la facoltà di chiedere prove o di ottenere a tale fine una rimessione in termini».
6.1. -Nel caso di specie quel vulnus vi è stato, anche alla luce delle ondivaghe posizioni assunte sulla domanda dapprima dal curatore fallimentare, poi dal giudice delegato e infine dal tribunale in sede di opposizione.
6.2. -Va allora ribadito che il tribunale aveva l’obbligo di stimolare il contraddittorio sulla questione, trattandosi di principio stabilito dall’art. 101, comma 2, c.p.c. con riguardo alle questioni non di solo diritto, ma di fatto o anche miste, di fatto e di diritto, come quella in esame (Cass. 11724/2021, 1617/2022), assegnando un termine alla Banca per l’eventuale allegazione o produzione di prove atte a contrastare il rilievo d’ufficio della mancanza di data certa dei documenti contrattuali.
-Segue la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Messina che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’1 1/12/2023