Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17487 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17487 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8527-2021 proposto da:
COGNOMERAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il DECRETO n. 1341/2021 del TRIBUNALE DI MILANO del 15/2/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 27/5/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE società di diritto tedesco, ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza del 26/10/2018, insistendo, per quanto ancora rileva, per la restituzione dei beni dalla stessa
acquistati con contratto stipulato con la società poi fallita in data 25/7/2017.
1.2. La società opponente ha, in sostanza, dedotto di aver stipulato con la RAGIONE_SOCIALE s.p.a., nel mese di luglio del 2017, un contratto che contemplava, da un lato, la vendita, da parte di quest ‘ ultima, in suo favore, di macchinari e, dall ‘ altro lato, l ‘ affitto degli stessi beni in favore della medesima venditrice per i successivi cinque anni, al canone mensile di €. 20.883,33, oltre IVA.
1.3. Il Fallimento ha resistito all ‘ opposizione deducendo, tra l’altro, che il ‘ contratto di vendita ‘ era privo ‘ della data certa ‘ sul rilievo dell ‘inidoneità a tal fine sia delle ‘ contabili di bonifico … in quanto la relativa causale è stata unilateralmente inserita dalla MERO in disposizioni di bonifico ‘, sia ‘ delle comunicazioni a mezzo mail … in quanto comunicazioni inoltrate mediante mail ordinaria ‘ .
1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.5. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: -‘ il profilo dirimente ai fini della … decisione è l’ assenza di data certa del contratto de quo ‘; -‘ la scrittura privata in base alla quale la ricorrente agisce in giudizio ‘, infatti, ‘ è del tutto carente del requisito della data certa ‘; – i documenti che l ‘ opponente ha prodotto, e cioè le ‘ contabili di pagament o in lingua tedesca ‘ , gli ‘ estratti conto ‘ e le ‘ fatture asseritamente registrat (e) nella contabilità della fallita ‘, non risultano rilevanti al fine di dimostrare l ‘ avvenuta stipulazione del contratto in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.
1.6. Ed infatti: a) ‘ le contabili sono del tutto illeggibili e comunque inidonee a dimostrare l ‘ esistenza di un contratto ‘ mentre al curatore non sono applicabili gli artt. 2709 e 2710 c.c.
in materia di prova fornita a mezzo di libri e scritture contabili; b) le ‘ comunicazioni a mezzo mail ‘, trattandosi di posta ordinaria, sono prive di data certa e non sono opponibili al Fallimento, anche perché i documenti menzionati nelle mail in questione non sono stati neppure offerti in produzione; c) la ‘ causale dei bonifici ‘ è stata, in oltre, inserita unilateralmente da COGNOME al momento della disposizione di bonifico; -d) la ‘ genericità dei capitoli di prova ‘, al pari del ‘ loro carattere valutativo ‘ e della ‘necessità di prova documentale ‘ , esclude, infine, l ‘ ammissibilità della prova orale articolata dall ‘ opponente.
1.7. Il tribunale, dopo aver stabilito che il contratto di acquisto invocato dall ‘ opponente era privo di data certa e quindi inopponibile al Fallimento, ha, quindi, ritenuto che il diritto di proprietà su impianti e macchinari dalla stessa azionato non era stato dimostrato in giudizio ed ha, quindi, rigettato la domanda di rivendica proposta, dichiarando assorbite le questioni concernenti la legge applicabile al contratto e la natura dello stesso in quanto volto a dissimulare un contratto nullo per violazione del divieto di patto commissorio.
1.8. La RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato il 17/3/2021, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione del decreto.
1.9. Il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando ai sensi dell ‘ art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2704 e 2729 c.c., in relazione all ‘ art. 103 l.fall., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che le contabili di pagamento in lingua tedesca erano inidonee a dimostrare l ‘ avvenuta stipulazione del contratto di acquisto in una data certamente anteriore rispetto alla
dichiarazione di fallimento della società venditrice, senza, tuttavia, considerare che l ‘ incontestata percezione da parte di quest ‘ ultima dei bonifici, quali emergono dai relativi addebiti e accrediti in conto corrente, e l ‘ esecuzione di tali versamenti nell ‘ adempimento del contratto in questione, menzionato nelle rispettive causali, si configurano come fatti che, a norma dell ‘ art. 2704, ult.periodo, c.c., dimostrano, quanto meno in via presuntiva, la certa anteriorità della formazione del documento rispetto alla dichiarazione di fallimento.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando ai sensi dell ‘ art. 360 n. 5 c.p.c. l ‘ omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., agli artt. 2704 e 2729 c.c. e all ‘ art. 103 l.fall., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che le contabili di pagamento erano inidonee a dimostrare l ‘ avvenuta stipulazione del contratto d ‘ acquisto in una data certamente anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento della società venditrice, senza, tuttavia, considerare che tali documenti, come emerge dalle rispettive causali e dagli estratti conto nonché dalle fatture emesse dalla società venditrice il 25/7/2017 e il 9/8/2017 e dalla loro annotazione nella relativa contabilità, dimostrano in modo incontrovertibile l ‘ esistenza del contratto nel mese di luglio del 2017 e la sua esecuzione, non essendoci, del resto, altri beni inventariati dal curatore ovvero altri rapporti tra le due società cui gli stessi potessero ipoteticamente riferirsi.
2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando ai sensi dell ‘ art. 360 n. 5 c.p.c. l ‘ omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché agli artt. 191, 198, 244 e 621 c.p.c. e all ‘ art. 103 l.fall., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il
tribunale non ha ammesso i mezzi istruttori che l ‘ opponente aveva chiesto, e cioè la consulenza tecnica contabile d ‘ ufficio e la prova testimoniale, i quali, invece, se ammessi, avrebbero senz ‘ altro dimostrato che il contratto di acquisto dei beni in questione era stato stipulato in una data certamente anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento della società venditrice e dunque, specie alla luce dei documenti prodotti, la sua opponibilità al curatore di tale procedura.
2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando ai sensi dell ‘ art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 244 e 621 c.p.c. nonché dell ‘ art. 2729 c.c., in relazione all ‘ art. 103 l.fall., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha ammesso la prova testimoniale offerta dall ‘ opponente, senza, tuttavia, considerare che, a norma dell ‘ art. 621 c.p.c., il terzo che propone la domanda di restituzione o di rivendicazione può provare il suo diritto sui beni mobili inventariati nell ‘ azienda del fallito tutte le volte in cui l ‘ esistenza del diritto sia resa verosimile dall ‘ attività esercitata dal terzo o dal debitore, e cioè quando, come nel caso in esame, tra il debitore e il terzo sia intercorso un rapporto qualificato, riconducibile alla professione o al commercio esercitato dagli stessi, che giustifichi il rinvenimento presso i locali del debitore di beni di proprietà del terzo.
2.5. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando ai sensi dell ‘ art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 14 e 15 della l. n. 218/1995, dell ‘ art. 3 del regolamento CE n. 593/2008 e dell ‘ art. 16 del regolamento CE n. 848/2015, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, facendo applicazione dell ‘ art. 2704 c.c., ha escluso che il contratto del 25/7/2017 avesse data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento della venditrice, senza, tuttavia, considerare, in
realtà, che: – il contratto intercorso tra le parti è, in ragione della differente nazionalità dei contraenti, assoggettato al regolamento CE n. 593/2008 e, dunque, in ragione della scelta operata dalle parti all ‘ art. 8 dello stesso, all ‘ applicazione del diritto tedesco; – l ‘ esistenza e l ‘ efficacia del contratto, al pari della sua opponibilità, dovevano essere, pertanto, valutate dal tribunale secondo la legge tedesca.
2.6. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili, con assorbimento del sesto (che riguarda la questione, ritenuta assorbita dal tribunale, della nullità del contratto di vendita in quanto volto a dissimulare un finanziamento stipulato in violazione del divieto di patto commissorio).
2.7. Questa Corte, invero, rileva che: – il tribunale di Milano, con decreto in data 13/12/2019, ha rigettato la domanda con la quale la RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto, sul fondamento dello stesso contratto dedotto nel presente giudizio, l’ammissione al lo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE del credito dalla stessa vantato per i canoni di noleggio d ell’ impianto che la società poi fallita (all’epoca denominata RAGIONE_SOCIALE) le aveva venduto con contratto in data 25/7/2017; – la Corte di cassazione, con ordinanza n. 35252 del 2023, ha rigettato il ricorso che la RAGIONE_SOCIALE aveva proposto nei confronti del predetto decreto, che è diventato, pertanto, definitivo; – la questione dell ‘opponibilità o meno del contratto di vendita invocato dalla società opponente, comune tanto al presente giudizio, quanto a quello definito con l’indicata ordinanza, risulta, dunque, oggetto , sia pur nei limiti previsti dall’art. 97, ult. comma, l.fall., di un accertamento giudiziale (negativo, e cioè d’ inopponibilità, ormai) coperto da giudicato (che,
essendosi formato in data successiva all’impugnata pronuncia, è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità anche se non emerge dagli atti del giudizio di merito: cfr. Cass. n. 12754 del 2022), il quale, com’è noto, esclude che la questione così definita possa essere successivamente rimessa in discussione in un diverso giudizio tra le stesse parti.
2.8. Ed infatti, qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l ‘ accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (cfr. Cass. n. 2387 del 2024).
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev ‘ essere, dunque, dichiarato.
Nulla per le spese di giudizio, in difetto di costituzione del Fallimento.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima