Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17535 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17535 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 17680/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA, C.F. P_IVA, quale società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30/04/1999, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma (RM), INDIRIZZO assistita e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P.IVA P_IVA, con sede in INDIRIZZO Caserta (CE), in persona del Curatore Dott.ssa NOME COGNOME.
-intimata – avverso il decreto n. 11924/2024 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicato in data 24/06/2024 e notificato dalla cancelleria in data 24/06/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decidendo sull’opposizione allo stato passivo avanzata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la così proposta impugnazione.
Con ricorso depositato in data 8.06.2023 RAGIONE_SOCIALE aveva infatti proposto opposizione ex art. 98 l. fall. avverso il decreto con il quale il giudice delegato aveva rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo proposta per la somma di € 126.165,23 , richiesta in chirografo, quale saldo passivo del conto corrente, e maturata alla data del 20.09.2022, ossia alla data della dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale ha osservato e rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) nel caso di specie pur a voler ritenere che l’avviso di cessione contenuto nella Gazzetta Ufficiale, nella sua genericità, fosse idoneo ad affermare la legittimazione ad agire di Siena NPL 2018 s.r.l., in qualità di cessionaria della Banca MPS s.p.a. – non era tuttavia condivisibile la tesi dell ‘ opponente quanto al fatto che tale avviso costituisse ‘altro atto o fatto idoneo’ ai sensi dell’art. 2704 c.c. a conferire al contratto di conto corrente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento; (ii) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione di un credito non è, di per sé, idonea a garantire l’anteriorità al fallimento del rapporto giuridico oggetto di insinuazione al passivo, in quanto la pubblicazione in Gazzetta ha il solo scopo di esimere il cessionario dalla notifica dell’avvenuta cessione del credito a ciascun debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1260 c.c. (Cfr. Cass. 25.01.2022, n. 2217), con la conseguenza che la pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti in blocco in Gazzetta Ufficiale dimostrava solo ‘l’anteriorità del contratto rispetto alla intervenuta dichiarazione di fallimento, ma non anche la data certa richiesta dalla norma, ai fini dell ‘ opponibilità del regolamento contrattuale alla curatela ‘; (iii) la data certa del contratto di conto corrente neppure poteva essere desunta dal timbro postale apposto sulla pagina in
bianco relativa alla lettera di apertura di credito prodotta dalla ricorrente e datata 11.10.2007, in quanto la giurisprudenza, pronunciatasi al riguardo, aveva avuto modo di affermare che il timbro postale può essere considerato un fatto idoneo a stabilire la data certa del documento ma solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro ovvero quando il timbro venga apposto direttamente sulla carta che contiene la scrittura e non sulla busta o sull’involucro (Cass. 6.7.2020 n. 13920); (iv) nella fattispecie in esame, RAGIONE_SOCIALE non aveva offerto alcuna prova quanto al fatto che il foglio bianco sul quale era apposto il timbro postale avesse formato un corpo unico con la scrittura privata, dovendosi così escludere la sua idoneità ad attribuire data certa al contratto di conto corrente; (v) anche a voler superare la questione dell’opponibilità del contratto di conto corrente, la ricorrente non aveva dato prova del quantum del credito fatto valere, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di ammissione al passivo fallimentare, nell’insinuare il credito da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali, dovendosi in effetti rendere conto analitico e continuo dello svolgimento dell’intero rapporto di conto corrente, per sua natura caratterizzato dal concorrere tanto di poste attive, quanto di poste passive alla progressiva formazione del saldo del conto medesimo; (vi) nel caso di specie, la cessionaria non aveva prodotto la serie integrale e continua degli estratti conto, depositati soltanto a partire dal 2012 e non dal 2007, indicato quale anno di sottoscrizione del contratto e dunque di inizio del rapporto di conto corrente; (vii) neanche la richiesta di insinuazione al passivo era stata circoscritta al periodo contenuto tra il 2012 e il 2016 (ossia fino al passaggio a sofferenza del rapporto di conto corrente), con la conseguenza che risultava preclusa al Tribunale anche l’ammissione di una CTU, rivelandosi la stessa meramente esplorativa.
Il decreto, pubblicato il 24.06.2024, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 c.c. e 96-97 l. fall., per aver il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere statuito erroneamente l’esclusione dallo stato passivo fallimentare del suo credito in ragione della carenza di data certa del contratto di conto corrente.
1.1 Osserva la ricorrente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (del 2312-2017 Parte Seconda n. 151) dell’avviso di cessione di crediti in blocco in suo favore era da considerarsi a tutti gli effetti un documento avente data certa anteriore al fallimento della debitrice. A ciò aggiunge che in sede di osservazioni al progetto di stato passivo aveva prodotto la lettera di passaggio a sofferenza, corredata di avviso di ricevimento della notifica perfezionatasi in data 29/03/2017. Con la conseguenza che, anche in questo caso, la data di passaggio a sofferenza del credito era ben anteriore rispetto alla data della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Tale ultimo elemento non sarebbe stato in alcun modo tenuto in considerazione dal Tribunale.
1.2 Secondo la ricorrente, il giudice di merito si sarebbe, poi, incomprensibilmente discostato dall’orientamento ormai costante d ella giurisprudenza di legittimità, essendosi soffermato solo ed esclusivamente sull ‘ asserita mancanza del timbro postale sul contratto, senza però voler in alcun modo considerare gli ulteriori elementi che permettevano di inquadrare il contratto di conto corrente in un momento temporale certamente anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento della società debitrice. Così, l’avviso di ricevimento in data 29.03.2017 della raccomandata, con la quale la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. aveva notificato alla società Carisma Più S.r.l. (ora fallita) la lettera di passaggio a sofferenza, nonché la messa in mora ex art. 1219 c.c. costituivano, a tutti gli effetti, elementi dai quali desumere, senza alcun dubbio, l’anteriorità del contratto e del relativo credito rispetto alla procedura fallimentare.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 96-97 l. fall., per aver il Tribunale di Santa
NOME COGNOME statuito erroneamente l’esclusione dallo stato passivo fallimentare del suo credito in ragione della mancata integrale produzione degli estratti conto.
Il ricorso è inammissibile.
3.1 Occorre esaminare per primo il secondo motivo di ricorso.
3.1.1 Vi sono in realtà due rationes decidendi sulle quali si fonda il provvedimento qui impugnato e che hanno giustificano il rigetto della proposta opposizione allo stato passivo: da un lato, l’affermata non opponibilità del contratto di conto corrente alla curatela fallimentare, per mancanza di data certa ex art. 2704 c.c. ( ratio decidendi oggetto di censura nel primo motivo di ricorso); e, dall’altro, la mancata dimostrazione del credito insinuato, già nella sua quantificazione (ragione decisoria aggredita, invece, con il secondo motivo, qui oggetto di esame).
Ebbene, la seconda ratio decidendi è stata impugnata dalla ricorrente con deduzioni difensive del tutto inammissibili perché rivolte, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., a sollecitare questa Corte ad un nuovo scrutinio della quaestio facti , tramite la richiesta rilettura della documentazione già versata in atti nel corso del giudizio di merito: scrutinio che, invece, è inibito al giudice di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).
3.1.2 La dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo – che consolida definitivamente la seconda ratio decidendi , sulla quale si fonda il provvedimento impugnato – rende nello stesso tempo carente di interesse la ricorrente a coltivare il primo motivo di ricorso, posto che la sua eventuale fondatezza non determinerebbe comunque l’accoglimento del presente ricorso per cassazione.
Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del Fallimento intimato.
Sussistono i presupposti processuali invece per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2025