Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29532 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29532 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 2603/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale in calce al ricorso
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale in calce al controricorso
contro
ricorrente
e contro
COGNOME NOME
intimato
avverso il decreto di cui al procedimento nr. 6049/2019, depositato in data 9/12/2021, del Tribunale di Cagliari;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024 giugno 2024 dal cons. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1 Il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE contro il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE col quale, per quanto di interesse in questa sede, il G.D. aveva escluso il credito di € 459.339,98 preteso da ll’opponente , in collocazione privilegiata, a titolo di residuo corrispettivo di quanto dovutole in forza dei contratti d’appalto stipulat i con la società poi fallita, aventi ad oggetto opere per la realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale e uffici inINDIRIZZO S. Elena.
1.1 Il tribunale ha rilevato. i) che a prova del credito RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto un decreto ingiuntivo non opponibile al fallimento, in quanto non munito del decreto di esecutorietà in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale, e i contratti d’appalto priv i di data certa, mentre non aveva allegato documentazione contabile concernente l’esecuzione dei lavori appaltati, eccezion fatta per il certificato emesso dal Comune di Quartu Sant’Elena, che attestava l’esecuzione di opere per € 445.250; ii) che tuttavia neppure tale minor importo, rispetto a quello richiesto, poteva essere riconosciuto, atteso che la stessa opponente aveva dato atto nella domanda di insinuazione di aver ricevuto dalla società poi fallita, a titolo di acconto sul pagamento dei lavori, la somma di € 574.380,18 , maggiore di quella dovutale in forza della certificazione comunale, mentre non risultava dimostrato il maggior credito di euro 1.554.000.
1 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, pubblicato il 9/12/2021, sulla base di cinque motivi illustrati con memoria. Il Fallimento ha resistito con controricorso, mentre è rimasto intimato NOME COGNOME, intervenuto nel giudizio di merito ad adiuvandum dell’opponente.
CONSIDERATO CHE
Con i motivi di ricorso RAGIONE_SOCIALE imputa al tribunale, in estrema sintesi:
la violazione e la falsa applicazione dell’art.2704 c .c. e degli artt. 93 e 94 l.fall., in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., per aver ritenuto che l’anteriorità dei contratti d’appalto rispetto alla dichiarazione di fallimento potesse essere individuata esclusivamente dalle scritture e non potesse essere altrimenti dimostrata;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 641, 645 e 647 c.p.c., in relazione agli artt. 324 cpc e 2909 c.c e in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c, per aver ritenuto che solo il c.d. visto di esecutorietà determini il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo;
la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c .p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c .p.c., per aver respinto la richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo alla fase monitoria , ritenendo che fosse onere di essa ricorrente produrlo e argomentando che comunque i documenti relativi a tale fase erano stati prodotti, sia pur privi di data certa, e per non aver ammesso la prova testimoniale dedotta, volta a dimostrare l’ a vvenuta esecuzione dei lavori e l’anteriorità del credito;
la violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio, del giusto processo e dell’art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c, per aver respinto tutte le istanze istruttorie di essa opponente e per aver respinto la domanda per carenza di prova nonostante la prova offerta;
l’o messo esame di un fatto decisivo nonché la motivazione perplessa o incomprensibile in ordine alla mancata ammissione del credito attestato dal certificato comunale.
2 Il primo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, con conseguente assorbimento del quarto.
2.1 Il tribunale ha escluso che i contratti di appalto prodotti dalla ricorrente fossero muniti di data certa limitandosi a rilevare che risultavano documentati da scritture private non registrate, e non conclusi con atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizioni autenticate.
2.2 Tuttavia, in tema di opponibilità della data della scrittura privata ai terzi questa Corte ha ripetutamente affermato che : « l’art. 2704 c.c. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi, ma lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza del fatto (diverso dalla registrazione) idoneo, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa (Cass. 12959/2018, 23425/2016, 24793/2008, 23793/2006 ), sia pure con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità, di modo che il fatto atipico, da cui risulti l’anteriorità della formazione del documento, sia fornito di un livello di certezza uguale a quello dei fatti tipici menzionati nella prima parte della stessa norma (Cass. 27192/2019; conf. Cass. 26115/2017, 19656/2015, in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, e Cass. 2299/2012). Sempre in tema di opponibilità della data della scrittura privata ai terzi, è altrettanto pacifico che, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall’art. 2704 c.c., comma 1, la prova di un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento può essere data anche attraverso testimoni o presunzioni, sempre che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine richiesta, e non siano rivolte, in via meramente indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento ( ex multis , Cass. 6985/2019, 21446/2023).
2.1 Orbene, non vi è dubbio che la produzione di documenti rappresentativi dei fatti costitutivi del diritto di credito in un giudizio civile introdotto anteriormente alla dichiarazione di fallimento costituisca un fatto idoneo a stabilire in modo certo la loro anteriorità rispetto al fallimento.
2.2 Il tribunale non ha tenuto conto che (come rilevato nell’ordinanza istruttoria di rigetto della richiesta formulata dall’opponente di acquisizione del fascicolo del procedimento monitorio) RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto con l’atto di opposizione la stessa documentazione, fra cui i contratti di appalto, posta a corredo della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, avvenuta tre anni prima della dichiarazione dei fallimento, con ciò fornendo prova della certezza della loro data (peraltro desumibile anche dalla certificazione comunale, che attestava l’esecuzione di parte dei lavori appaltati sempre in data anteriore al fallimento).
2.3 Palesemente immotivato è poi il rigetto di ammissione (per ritenuta -ma non chiarita- irrilevanza) della prova orale dedotta dall’opponente che, come si desume dal capitolo riprodotto nel corpo del ricorso, mirava, al contrario, a dimostrare l’esecuzione delle opere e dei lavori commissionati dalla RAGIONE_SOCIALE e dunque fatti decisivi ai fini dell’accoglimento della domanda.
3 Il secondo motivo del ricorso è invece inammissibile, ai sensi dell’art . 360 bis c.p.c., in quanto il tribunale , nell’affermare l’inopponibilità alla procedura concorsuale del decreto ingiuntivo prodotto da RAGIONE_SOCIALE perché non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e dunque non passato in cosa giudicata formale e sostanziale, si è conformato alla giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte ( ex plurimis , Cass. 21049/2022, 22666/2021, 24157/2020, 5657/2019, 22220/2018, 18733/2017, 1650/2014, 23202/2013).
4 Anche il quinto motivo va dichiarato inammissibile per la sua assoluta genericità, risultando del tutto comprensibile il rilievo del
tribunale secondo cui l’attestata, avvenuta esecuzione di lavori per un importo inferiore agli acconti già ricevuti, non poteva costituire prova dell’esistenza del credito ulteriore preteso.
5 All’accoglimento del primo e del terzo motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Cagliari , in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbito il quarto e inammissibili il secondo e il quinto; il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.