Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7771 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 29953/2017 proposto da RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo Studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, controricorrente
avverso il decreto nr. 14363/2017 depositato in data 13/11/2017 dal Tribunale di Lodi;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 13 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE) si insinuò allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE facendo valere, in via chirografaria, i seguenti crediti : 1) € 71.315,81, per «anticipi erogati a favore dei professionisti relativamente alle prestazioni di assistenza legale, verifiche contabili e attestazione dei piani concordatari della procedura RAGIONE_SOCIALE»; 2) € 15.630 per le manutenzioni straordinarie dei beni mobili dell’azienda condotta in affitto e per la messa in sicurezza dell’azienda e dei lavoratori a seguito di crollo presso il capannone di Castelnuovo Bocca d’Adda; 3) € 50.210,19 per le spettanze da riconoscere ai dipendenti trasferiti alla RAGIONE_SOCIALE in virtù di contratto di affitto d’azienda.
2 Sull’opposizione ex art . 99 l.fall. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, che aveva escluso il credito insinuato, il Tribunale di Lodi ha rigettato il ricorso rilevando: i) che, con riferimento al credito di € 71.315,41, per anticipi erogati ai professionisti coinvolti nella procedura di concordato preventivo, la scrittura privata del 29/6/2015 era inopponibile al RAGIONE_SOCIALE in quanto priva di data certa; ii) che, come da comunicazione al curatore da parte RAGIONE_SOCIALE del 7/12/2016, con cui si dava atto della liberazione del RAGIONE_SOCIALE dagli obblighi derivanti dal contratto di locazione, nulla era dovuto da RAGIONE_SOCIALE a titolo di rimborso delle spese di manutenzione straordinaria dell’immobile oggetto del contratto di affitto; iii) che, in relazione al credito insinuato per somme pagate a titolo di TFR, ratei, ferie e permessi relativi ai dipendenti trasferiti in forza di contratto di affitto
d’azienda, non era stata fornita la prova della corresponsione della somma di € 10.386,96.
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 E’ stato prodotto dal controricorrente estratto della sentenza di fallimento della RAGIONE_SOCIALE depositata in data 11/7/2018; l’evento non ha alcuna ripercussione sul presente procedimento in quanto per AVV_NOTAIOolidata giurisprudenza nell’ambito del giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (v. tra le tante Cass. n. 15928/2021, 27143/2017; 7477/2017 e 21153/2010)
2.Il primo motivo oppone « violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 e 2709 c.c. (art. 360 c.p.c nr 3). Omessa, insufficiente, incoerente ed illogica motivazione (art. 360 c.p.c nr. 5)»; la ricorrente sostiene che il Tribunale abbia errato nel non aver valorizzato, ai fini dell’opponibilità della scrittura del 29/6/2015, l’espresso richiamo, in essa contenuto, al concordato preventivo, evento dal quale poteva essere desunta l’anteriorità dell’insorgenza del credito rispetto alla data del fallimento. La prova della data certa si trarrebbe anche dalla documentazione fiscale attestante il pagamento delle prestazioni menzionate nella scrittura privata.
2 Il motivo è inammissibile.
2.1 In tema di prova della data certa di una scrittura privata non autenticata, l’articolo 2704 c.c., richiede che, in mancanza di una delle situazioni tipiche di certezza contemplate dalla prima parte della citata norma (registrazione, morte od incapacità di un sottoscrittore, riproduzione in atto pubblico), si deduca e dimostri
un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
E’ compito del Giudice di merito stabilire se ad un determinato fatto possa legittimamente attribuirsi efficacia probatoria analoga a quella riservata, dalla norma suddetta, ai fatti ivi espressamente elencati, con accertamento che, adeguatamente motivato sotto il profilo della assenza di vizi logici e giuridici, si sottrae al controllo di legittimità (cfr. Cass. 4738/1984, 3999/2006, 4104/2017 e 37027/2021).
2.2 Il Tribunale ha accertato che la scrittura privata del 29/6/2015, con la quale RAGIONE_SOCIALE si è accollata il pagamento dei professionisti che hanno prestato assistenza legale e contabile alla formazione del piano concordatario presentato dalla RAGIONE_SOCIALE poi fallita, non recava la data certa, né la stessa poteva desumersi dalla menzione nell’accordo dell’avvenuta istanza di concordato in virtù della genericità di tale riferimento, senza alcuna indicazione, né della data, né del numero di ruolo della procedura.
2.3 Va osservato che dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c. p.c. (ad opera del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto al «minimo costituzionale», nel senso che «l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”» (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
2.4 La motivazione dell’impugnato decreto, sia pur stringata, non può AVV_NOTAIOiderarsi, come si sostiene nel motivo, « omessa ed illogica».
2.5 La censura, nell’articolazione in cui viene fatto valere il vizio di violazione di legge, si risolve nella contestazione dell’accertamento di fatto compiuto, al riguardo, dal Tribunale circa la non idoneità della indicazione contenuta nella scrittura ad essere AVV_NOTAIOiderata alla stregua di un fatto, diverso da quelli specificamente indicati nell’art. 2704 c.c., ma equipollenti a questi ultimi e quindi abilitati a stabilire in modo certo l’anteriorità della formazione del documento rispetto alla dichiarazione di fallimento.
2.6 Riguardo alla prova della data attraverso la documentazione fiscale, indicata peraltro in maniera assolutamente generica, attestante il pagamento dei professionisti in esecuzione delle obbligazioni assunte nella scrittura, va rilevato che di tale questione non vi è menzione nel decreto.
2.7 Deve ricordarsi, in proposito, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. 25909/2021 e 31999/2022) qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito.
2.8 Nel caso di specie la ricorrente non ha puntualmente indicato quando, come e dove aveva svolto quell’allegazione nel giudizio di merito.
3 Il secondo motivo deduce ancora «omessa, insufficiente ed illogica motivazione» per avere il Tribunale rigettato la domanda di ammissione al passivo per gli oneri di manutenzione del capannone industriale, locato alla fallita e detenuto dalla ricorrente per effetto del contratto di cessione di ramo di azienda, sulla base del ritenuto subentro della RAGIONE_SOCIALE nella posizione contrattuale di conduttore dell’immobile in virtù del ruolo di promissario acquirente dell’immobile acquisito dalla ricorrente.
3.1 La censura è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum .
3.2 Contrariamente a quanto opinato da RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Lodi ha tratto il proprio convincimento circa il rigetto della domanda di ammissione per gli oneri di manutenzione del capannone non « sulla base dell’asserita sostituzione della fallita, da parte della ricorrente, nel ruolo di promissaria acquirente dell’edificio di cui trattasi » bensì sulla scorta delle dichiarazioni della stessa RAGIONE_SOCIALE riportate nel corpo del provvedimento con le quali si dava atto tra l’a ltro che per effetto « dell’accordo novativo la società fallita è stata dichiarata liberata dagli obblighi dal contratto di locazione ».
4 Il terzo motivo oppone «violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 e 2709 cc (art. 360 c.p.c. nr. 3. Omessa, insufficiente, incoerente ed illogica motivazione (art. 360 c.p.c. nr. 5 )»; viene contestata la decisione assunta nell’impugnato decreto di escludere l’ammissione del credito di € 10.386,86 per le somme pagate a titolo di TFR ed altre indennità in favore di lavoratori trasferiti in forza di contratto di affitto di azienda per non aver il Tribunale preso in AVV_NOTAIOiderazione elementi sintomatici del pagamento da parte dell’affittuaria di azienda degli emolumenti desunti dalla mancata proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo dei crediti relativi a due lavoratori.
4.1 Al netto della rubricazione del motivo in termini di violazione di norme non pertinenti alla specifica statuizione e al vizio di natura motivazionale non sussistente per le ragioni già spiegate in sede di disamina del primo motivo, la censura è inammissibile in quanto, nella sostanza, si riversa nel merito mirando ad una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
5 Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive € 6.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2024
il Presidente
NOME COGNOME