Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17102 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17102 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32105/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
avverso il DECRETO del TRIBUNALE d iMACERATA n. 1347/2021 depositato il 10/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Macerata ha accolto l’opposizione proposta dalla BPER Credit Management S.RAGIONE_SOCIALE.p.A. avverso il decreto con cui il G.D. della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Selene aveva rigettato l’istanza di insinuazione al passivo proposta dalla Banca, ammettendo quest’ultima:
-in via privilegiata ipotecaria per la somma di € 5.387 per capitale e interessi quale saldo debitore del conto corrente ipotecario n. 13124;
-in via privilegiata ipotecaria per la somma di € 266.562,30 per capitale interessi quale saldo debitore del conto corrente ipotecario n. 1414;
-in via chirografaria per € 12.202,42 per capitale e interessi, quale saldo debitore del conto corrente n. 11190.
Il giudice di merito ha ritenuto che gli estratti conto non devono recare la data certa, ex art. 2704 c.c., ai fini della loro opponibilità, non costituendo una scrittura privata di cui si intenda far valere gli effetti negoziali, ma rappresentano l’evoluzione storica del rapporto di conto corrente. In sostanza ha opinato che il requisito della data certa non ha nulla a che vedere con la funzione assegnata agli estratti conto, che resta tale anche in mancanza di prova dell’invio al correntista a norma dell’art. 1832 c.c.
Il Tribunale di Macerata ha, altresì, osservato che la menzione nell’atto pubblico del contratto di conto corrente bancario configura un fatto che, ai sensi dell’art. 2704 c.c., stabilisce in modo certo
l’anteriorità dell’apertura del conto rispetto all’atto notarile e, quindi, alla messa in stato di liquidazione coatta amministrativa.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione coatta amministrativa, affidandolo a due motivi.
BPER Credit Management ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1832, 1857 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115, 116 c.p.c., 119 comma 3° TUB, 44,45, 93,98,99, 208 e 209 L.F.
La ricorrente lamenta l’erroneità del decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di inopponibilità dei contratti di conto corrente bancario sul rilievo:
che la prova del credito potesse ricavarsi dagli estratti conto privi di data certa;
-il riferimento all’esistenza di contratti di conto corrente privi di data certa, contenuto in successivi contratti di apertura di credito, recanti tale requisito, renderebbe i primi opponibili alla procedura. Sul punto, la ricorrente espone che, nel procedimento di verifica di stato passivo, il Commissario Liquidatore, quale soggetto portatore degli interessi della massa, assume la posizione di terzo rispetto al giuridico posto alla base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di insinuazione al passivo. Ne consegue che i contratti per cui è prescritta la forma scritta ad substantiam (art. L. n. 154/1992) risultano opponibili al curatore/Commissario liquidatore soltanto qualora rechino la data certa anteriore all’apertura della procedura concorsuale, secondo le regole dettate dall’art. 2704 c.c.. Né, peraltro, la menzione dei contratti di conto corrente in altri
contratti stipulati per atto pubblico può costituire un fatto da cui ricavare l’anteriorità dei primi.
La ricorrente contesta l’affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo gli estratti conto non devono recare la data certa, valendo tale requisito solo per le scritture negoziali, ed osserva che gli estratti conto costituiscono la trasposizione delle previsioni contenute nel titolo contrattuale e di quegli effetti derivanti dal contratto che li giustifica, con la conseguenza che devono avere data certa ai fini dell’opponibilità alla procedura.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli art. 1418, 1325 n. 1 e n. 4, 1350 c.c. nonché artt. 3,4 L. n. 154/1992, 117 comma 3° e 118 TUB, 2697 e 2704 c.c., 115 e 116 c.p.c.
La ricorrente lamenta l’erroneità del decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di nullità, anche rilevabile d’ufficio, dei contratti di conto corrente prodotti dalla Banca, per violazione delle norme imperative e per carenza di prova scritta, in particolare, in quanto sprovvisti della sottoscrizione della Banca.
3. Il primo motivo è fondato.
Questa Corte (vedi Cass. n. 33724/2022; conf. Cass. n. 28975/2024; Cass. n. 28941/2024, non mass.) ha recentemente enunciato il principio di diritto secondo cui ‘In tema di ammissione allo stato passivo del fallimento della pretesa creditoria derivante dal saldo negativo del conto corrente bancario, la forma “ad substantiam” prevista per tale tipo contrattuale postula che la prova del credito non possa essere offerta attraverso gli estratti conto spediti al correntista in costanza di rapporto, ma debba essere necessariamente resa mediante la produzione in giudizio della scrittura negoziale provvista di data certa ex art. 2704 c.c. e come tale opponibile’.
In particolare, nella predetta ordinanza, questa Corte ha precisato che richiedendo il contratto di conto corrente bancario la forma
scritta ad substantia m, la sua prova non può essere data con altro mezzo (cfr. Cass. 17080/2016; nello stesso senso Cass. 4705/2011, Cass. 2319/2016, secondo cui la prova del contratto privo di data certa può essere data con ogni mezzo, ‘salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del contratto stesso’) e quindi con gli estratti integrali del conto: la verifica dell’andamento e delle modalità di svolgimento del rapporto per l’intera sua durata, ovvero del riscontro dell’effettiva e corretta esecuzione delle operazioni da cui scaturisce il saldo a debito del correntista, attiene, infatti, ad un tema di indagine successivo, che in tanto può essere affrontato in quanto sia accertata o non sia in contestazione la sussistenza della fonte contrattuale che a detto rapporto ha dato origine.
Pertanto, ove, come nel caso di specie (vedi pag. 2 del decreto impugnato nella parte in cui sono riportate le eccezioni sollevate dalla procedura nel giudizio di opposizione ex art. 98 L.F.), sia contestata la data certa dei contratti di conto corrente, le modalità di svolgimento del rapporto -come risultanti dagli estratti conto assumono un rilievo secondario e soprattutto non sono idonee a provare la data certa e rendere opponibili i contratti, cui afferiscono, alla procedura.
Né, del resto, il requisito della data certa può essere dimostrato attraverso la menzione del contratto di conto corrente bancario in altro contratto (nel caso di specie contratto di apertura di credito), seppur stipulato con atto pubblico, e quindi incontestabilmente munito di data certa, non potendo il requisito della forma scritta ad substantiam richiesto per i contratti bancari essere soddisfatto attraverso la loro mera menzione in altro contratto.
4. Il secondo motivo è assorbito.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 30.4.2025