Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10055 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22317/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè
contro
COGNOME
NOME
-intimata- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME in RG n. 775/2016 depositato il 22/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con decreto depositato il 22.6.2018 il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione e Custodia Giudiziaria avverso il decreto con cui il G.D. della RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria aveva rigettato la sua domanda di insinuazione del credito dell’importo di € 449.583,29, oltre IVA, richiesto a titolo di canoni di locazione scaduti e non corrisposti dal mese di ottobre 2013 al maggio 2015, oltre € 41.509,14 per oneri condominiali, nonché interessi di mora ex art. 5 d.lgs n. 231/2002.
Il Tribunale di Lamezia ha, preliminarmente, ritenuto sanato il difetto di legittimazione attiva rilevato dal G.D. in capo alla società istante (sollevato per essere i beni oggetto di locazione sottoposti a procedura esecutiva immobiliare) per effetto dell’intervento adesivo spiegato nel giudizio ex art. 98 legge fall. dal custode AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ed ha rilevato l’insussistenza di qualsivoglia rapporto giuridico tra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in bonis, in considerazione della inopponibilità alla procedura del contratto di sublocazione dell’1.3.2010, stipulato tra la conduttrice RAGIONE_SOCIALE (successivamente RAGIONE_SOCIALE) e la subconduttrice stessa RAGIONE_SOCIALE, in quanto privo di data certa.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione e Custodia Giudiziaria affidandolo a due motivi.
La procedura ha resistito in giudizio con controricorso ed ha, altresì, depositato la memoria ex art.380 bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta l’errata e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ. e dell’art.1460 cod. civ. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.
Lamenta la società ricorrente che il Tribunale ha erroneamente ritenuto inopponibile il contratto di sublocazione di cui è causa per difetto di data certa anteriore all’ammissione della società RAGIONE_SOCIALE alla procedura di amministrazione straordinaria ed ha omesso la valutazione della documentazione dalla stessa offerta ed allegata in atti a sostegno delle proprie ragioni di credito (fatture emesse in dipendenza del contratto di locazione, scritture contabili, dichiarazione resa dalla custode giudiziario, la quale, nel terzo rendiconto di gestione depositato nell’ambito della procedura esecutiva pendente davanti al Tribunale di Cosenza, aveva dato atto che la RAGIONE_SOCIALE aveva versato la somma di € 334.776,64 per le mensilità dal luglio 2012 al febbraio 2013).
Il giudice di primo grado aveva ignorato un’altra decisiva circostanza confermativa della preesistenza del contratto di sublocazione rispetto all’apertura dell’amministrazione straordinaria, ovvero la richiesta avanzata dai Commissari Giudiziali della RAGIONE_SOCIALE nella procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Cosenza di ‘cessione’ del contratto di sublocazione in oggetto ad una terza (RAGIONE_SOCIALE), cessione che era stata autorizzata dal G.E. con provvedimento del 20.4.2015.
2. Il motivo è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 4104/2017) quello secondo cui ‘L’accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza ed idoneità di fatti diversi da quelli
specificamente indicati nell’art 2704 c.c., ma equipollenti a questi ultimi, in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità – o, eventualmente, la posteriorità – della formazione del documento, è compito esclusivo del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata’.
Nel caso di specie, le argomentazioni con cui il giudice di primo grado ha motivato la sua valutazione di difetto di data certa del contratto di sublocazione sono immuni da censure.
In particolare, in primo luogo, il primo giudice ha evidenziato che l’assunto della RAGIONE_SOCIALE secondo cui il credito dalla stessa vantato sarebbe stato riconosciuto ‘attraverso i pagamenti, seppur irregolari, effettuati (dalla resistente) sino al 13.10.2013 -per quanto concerne i canoni di locazione -e sino al 10.03.2014 per quanto attiene agli oneri condominiali’ non era stato in alcun modo provato.
Il giudice di primo grado ha, altresì, valorizzato la dichiarazione della custode, che nel dare atto che la RAGIONE_SOCIALE aveva pagato otto mensilità dal luglio 2012 al febbraio 2013, aveva precisato -circostanza omessa dalla ricorrente nella sua ricostruzione -che tale pagamento era stato effettuato ‘a titolo di indennità di occupazione’, e non di canoni scaduti.
In sostanza, il Tribunale ha dato conto di una diversa causale di merito dei pagamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE, del tutto compatibile con la ricostruita occupazione sine titulo , indiziante di un rapporto di godimento ‘precario’ diverso da quello fondato su un preciso titolo contrattuale, disatteso per difetto di data certa opponibile.
Infine, il Tribunale di Lamezia Terme si è pienamente confrontato anche con le circostanze dedotte nel giudizio di opposizione allo stato passivo dalla custode a supporto dell’assunto della preesistenza del contratto di sublocazione rispetto alla procedura (RAGIONE_SOCIALE aveva occupato gli immobili dal 15.9.2008; il contratto
di sublocazione era stato sottoscritto dal legale rappresentante della subconduttrice deceduto il 9.9.2013; i Commissari straordinari avevano ammesso che il contratto di sublocazione era stato sottoscritto in data 1.3.2010). Sul punto, il giudice di primo grado ha evidenziato che i documenti asseritamente provanti le circostanze sopra indicate non erano stati, in realtà, depositati.
Nel proprio ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE ha fatto riferimento ad altra documentazione che, a suo dire, proverebbe la data certa (fatture, scritture contabili, rendiconto di gestione del custode) senza, tuttavia, neppure dedurre di aver sottoposto tali documenti all’esame del giudice di merito (e comunque precisare sulla base di quali elementi gli stessi documenti proverebbero la data certa) e non considerando, tuttavia, che le odierne censure si appalesano di merito, in quanto finalizzate inammissibilmente a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di primo grado e, come tali, non consentite in sede di legittimità.
Anche la censura di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. è inammissibile.
A prescindere dal rilievo che, come anticipato, il giudice di primo grado si è confrontato con tutte le deduzioni svolte dalla ricorrente nel ricorso in opposizione ex art. 98 legge fall., valutando in modo analitico se le stesse fossero corredate o meno da elementi probatori a loro supporto, in ogni caso, secondo l’attuale formulazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) deve intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, con la conseguenza che l’omesso esame di elementi istruttori (lamentato in questa sede dalla società ricorrente) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la
sentenza -ma non è certo questo il caso – non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 9253 del 2017, Cass. S.U. n. 8053/2014).
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e dell’art. 104 disp. att. c.p.p., per avere il Tribunale rilevato il difetto di legittimazione attiva dell’RAGIONE_SOCIALE in favore della Custodia Giudiziaria nominata nella procedura esecutiva RG. ES: n. 129/88.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Il giudice di primo grado -come evidenziato in narrativa – ha ritenuto sanato il difetto di legittimazione attiva dell’RAGIONE_SOCIALE (rilevato, invece, dal G.D. ) per effetto dell’intervento adesivo del custode nel giudizio di opposizione, tanto è vero che ha esaminato tutti i motivi di doglianza dell’RAGIONE_SOCIALE, rigettandoli nel merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della procedura delle spese processuali che liquida in € 13.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 13.2.2024