Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13493 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13493 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27966/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.TEVERE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 40423/2017 depositata il 19/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Risulta dal decreto impugnato che BNL S.p.RAGIONE_SOCIALE ha proposto domanda di ammissione tardiva allo stato passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE al chirografo per l’importo di € 549.043,99 , derivante
dall’accensione di un conto corrente e d a un conto anticipi, entrambi aperti presso l’Agenzia BNL di Bologna , domanda rigettata dal Giudice Delegato.
BNL S.p.A. ha proposto opposizione allo stato passivo, deducendo che era stato prodotto, oltre al contratto di conto corrente e al conteggio ex art. 50 d. lgs. n. 385/1993, estratto conto dalla data del 21 ottobre 2011 alla dichiarazione di fallimento, nonché l’estratto conto relativo al conto anticipi.
Il Tribunale di Roma, con il decreto impugnato, ha rigettato l’opposizione , ritenendo che non ci sia data certa della copia del conto corrente prodotta in giudizio, con conseguente inopponibilità del contratto al fallimento, attesa la terzietà del fallimento rispetto a ciascun creditore, circostanza che « impedisce di avere contezza» sia delle condizioni economiche praticate, sia dell’esistenza e dell’ammontare del credito , rendendo conseguentemente inutilizzabili gli estratti conto prodotti.
Propone ricorso per cassazione il cessionario del creditore, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il fallimento intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui il Tribunale, in conseguenza dell’assenza di data certa del contratto di conto corrente prodotto dal cedente, ha confermato l’esclusione integrale del credito. Osserva parte ricorrente che l’assenza di data certa incide sull’opponibilità al fallimento delle condizioni contrattuali ai fini della regolamentazione del rapporto, ma non del rapporto in sé, potendo il rapporto risultare provato dagli estratti conto.
2 . Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 112, 115 e 116, 132, 161 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto incompleti gli estratti conto prodotti. Osserva parte ricorrente che in sede di opposizione ha prodotto copia completa degli estratti conto relativi ai rapporti oggetto di insinuazione dall’apertura (21 ottobre 2011 per il conto corrente e 27 gennaio 2015 per il conto anticipi) alla dichiarazione di fallimento, per cui il tribunale non avrebbe correttamente esaminato la documentazione prodotta in giudizio. Sotto questo profilo evidenzia come il primo estratto del conto corrente iniziale presentava un saldo zero, estratto che viene trascritto per specificità . Vi sarebbe, pertanto, omessa pronuncia e omessa motivazione sul punto.
3 . Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1832 e 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che in assenza della data certa del contratto di conto corrente, la banca non possa avvalersi degli estratti conto al fine di comprovare l’esistenza del credito essendo -diversamente -gli estratti conto idonei a comprovare l’esistenza del credito, salva la contestazione da parte della curatela dell’esistenza delle operazioni sottostanti le relative scritturazioni.
4 . Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 94, 95 e 101 l. fall., 2697 cod. civ., 115 e 167 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha rilevato che il fallimento ha contestato gli estratti conto prodotti. Osserva parte ricorrente che la curatela è rimasta contumace in sede di opposizione, essendosi limitata a contestazioni solo in sede di stato
passivo, laddove le produzioni della fase di opposizione non erano state oggetto di confutazione. Nel qual caso, si sarebbero verificati gli effetti di cui all’art. 1832 cod. civ. in relazione all’esistenza dei rapporti sottostanti le scritturazioni in conto corrente.
I quattro motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte -dalla quale non vi è motivo di discostarsi -la terzietà del curatore in sede di stato passivo (Cass., Sez. U., n. 4213/2013) comporta che le pretese creditorie devono essere fatte valere con documentazione avente data certa ex art. 2704 cod. civ., antecedente all’apertura del concorso (Cass., n. 33724/2022).
Ove si tratti di contratti per i quali la prova scritta è prevista ad substantiam – come per i contratti bancari a termini di quanto dispone l’art. 117, comma 1, d. lgs. n. 385/1993 -la prova deve essere indefettibilmente data con documentazione scritta avente data certa, non surrogabile con altri mezzi (Cass., n. 33724/2022, cit.; Cass., n. 17080/2016 ) . Il che è confermato da quella giurisprudenza secondo cui la prova del contratto privo di data certa può essere data con ogni mezzo « salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del contratto stesso » (Cass., n. 4705/2011, Cass. n. 2319/2016). Sicché, in assenza di data certa della fonte contrattuale per la quale sia prevista la forma scritta ad substantiam -« l’assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova ed il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale» (Cass., n. 36602/2022; Cass., n. 28777/2024).
27966/2019 R.G. 7. Ne consegue che dinanzi alla deduzione di esistenza di un rapporto bancario, la mancanza di una scrittura avente data certa « equivale, in buona sostanza, a mancanza di prova dell’esistenza del contratto» e rende inidonea a provare l’esistenza del contratto
la produzione degli estratti del conto, benché integrali (Cass., n. 33724/2022; Cass., n. 28941/2024), essendo insostituibile la prova dell’esistenza della fonte contrattuale scritta con documento a essa equipollente; di conseguenza, sono inopponibili i diritti di credito su di essa fondati (Cass., n. 28791/2024; Cass., n. 28975/2024).
Il ricorso va, pertanto, rigettato; non vi è luogo a provvedimento sulle spese in assenza di difese scritte dell’intimato; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30/04/2025.