Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28916 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28916 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 519/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI NORD n. 4562/2021 depositato il 18/11/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. –RAGIONE_SOCIALE ha chiesto ammettersi al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE il credito chirografario di euro 137.232,60 (di cui euro 135.486,12, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 13149.89 su cui venivano girocontate anche le competenze del conto corrente n. 15466.69) ed euro 1.746,48 per interessi al tasso legale sino alla data del fallimento.
1.1. -Nel progetto di stato passivo il curatore fallimentare ha eccepito, tra l’altro: «B) Il Contratto di conto corrente depositato è privo di data certa (rectius timbro postale in spedizione a corso particolare), né risulta depositato agli atti il contratto di c/c n. 15466169, il quale, oltre ad essere intestato alla Fallita in bonis, avrebbe determinato, seppur in minor parte, alla formazione del citato saldo passivo (contrato oggetto anche del giudizio pendente tra le parti e di cui si dirà innanzi), né dei riassunti scalari dai quali si possa evincere il reale tasso applicato ai contratti; – dalla lettera di credito si evince l’esistenza di una variazione dell’affidamento concesso a suo tempo e datato 27.05.2011, quindi la Banca doveva depositare – e non l’ha fato- idonea documentazione dalla quale si evincesse l’esistenza di un affidamento e le sue relative condizioni, poi variate nel 2011; C) Gli estratti conto depositati, in larga parte, non sono quelli ufficiali ma oggetto di una ricostruzione da parte della Banca. D) il predetto rapporto di conto corrente e la pedissequa pretesa azionata, sono state oggetto di un giudizio in cui la società in bonis aveva chiesto (unitamente ai fideiussori) l’accertamento ed il ricalcolo dei detti contratti di corrente. Giudizio attualmente pendente presso la Corte di Appello di Firenze a seguito di rigetto della domanda proposta in primo grado dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Dall’esame della documentazione e degli atti di causa acquisiti è emerso che quand’anche la società fallita sia stata soccombente in primo grado, dall’esame della CTP depositata e della CTU svolta nel detto giudizio, l’appello potrebbe trovare accoglimento con ciò comportando la generazione di un saldo attivo in capo alla fallita. E) nel corso degli anni, applicava per i citati rapporti, interessi di natura usuraria (come emerso dalla CTU resa nell’ambito del giudizio de quo), circostanza confermata anche
dall’evoluzione giurisprudenziale della subbietta materia, la quale ha sancito, inconfutabilmente, che la RAGIONE_SOCIALE deve essere acclusa nel calcolo per individuare l’eventuale applicazione di interessi usurari rilevata espunta (Cass. 19597/2020)».
1.2. -Il Giudice delegato ha escluso il credito accogliendo le eccezioni del curatore e RAGIONE_SOCIALE NPL RAGIONE_SOCIALE (di seguito breviter ‘banca’) ha proposto opposizione ex art. 98 l.fall
1.3. -Il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l’opposizione basandosi sulla CTU espletata nel giudizio di primo grado promosso dalla società in bonis e dai fideiussori per il ricalcolo del saldo dei rapporti di conto corrente, allora pendente in appello (e poi in cassazione), senza sospendere il giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e senza ammettere il credito con riserva.
1.4. -In particolare, il tribunale ha ritenuto che: i) la banca ha prodotto gli estratti conto relativi al rapporto n. 15466.69, ma non anche il relativo contratto in forma scritta, risultando perciò fondata l’eccezione di nullità del relativo contratto, ai sensi dell’art. 117, primo comma, t.u.b., con conseguente inserzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c. e sostituzione della disciplina pattizia invalida con la disciplina legale prevista dall’art. 1284, terzo comma, c.c., sicché gli interessi pattuiti a tassi ultralegali vanno ridotti alla misura legale, il che comporta, secondo i calcoli del c.t.u., una differenza a favore del correntista di euro 77.222,80 che va detratta dal saldo debitore del conto n. 13149.89 (euro 135.486,12); ii) il contratto di conto corrente n. 13149.89, l’unico documento negoziale che reca l’approvazione per iscritto delle condizioni contrattuali praticate in costanza di rapporto, manca di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, e dall’esame della documentazione prodotta non emergono elementi che consentano di attribuirgli data certa anteriore al fallimento, non potendo questa ricavarsi dal giudizio promosso contro la banca dalla fallita in bonis, poiché, come constatato dal CTU, in quel giudizio il contratto di c/c non è stato prodotto (la banca non ha ottemperato all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la CTU è stata espletata sui soli estratti conto e); iii) non contribuiscono a fornire data certa ex art. 2704 c.c. al contratto di conto corrente né
la completezza degli estratti conto (in quanto, pur avendo data certa anteriore al fallimento perché prodotti nel giudizio di cui sopra, danno contezza dell’evolversi del rapporto, ma non forniscono indicazioni circa l’avvenuta approvazione per iscritto delle condizioni contrattuali in data anteriore al fallimento) né le lettere-contratto di credito recanti timbro postale antecedente alla sentenza di fallimento, che integrano aperture di credito concesse sul rapporto di conto corrente bancario n. 13149.89 (poiché, pur offrendo valide indicazioni circa l’esistenza in data antecedente al fallimento del rapporto contrattuale fra le parti, non forniscono alcun elemento da cui possa desumersi l’opponibilità del contratto prodotto e delle condizioni in esso contemplate); iv) l’inopponibilità del contratto non determina necessariamente il rigetto in toto della domanda: la produzione di estratti conto completi e dotati di data certa anteriore al fallimento consente infatti di ritenere provata l’esistenza del rapporto contrattuale, sicché, nel rideterminare il dare/avere fra le parti, vanno escluse solo le somme relative a spese, interessi e commissioni indicate dal contratto di conto corrente privo di data certa, mentre può ritenersi provata la corresponsione di somme ad altro titolo effettuata dall’istituto di credito; v) occorre epurare li saldo del conto corrente n. 13149.89 anche da tutte le spese e commissioni addebitate, e ricalcolarne il saldo facendo applicazione degli interessi al tasso legale, come ha fatto il CTU; vi) al saldo negativo del conto corrente n. 13149.89 (euro 135.486,12) vanno quindi sottratte le competenze illegittimamente applicate nell’ambito del conto correlato n. 15466.69 (euro 77.222,80) e le ulteriori competenze relative al conto corrente ordinario n. 13149.89 (euro 80.547,74), con un saldo a credito del correntista di euro 31.181,28 (come da CTU, soluzione 2, ipotesi B).
-Avverso detta decisione la banca ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con i primi due motivi, formulati congiuntamente, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2704 c.c.
3.1. -La violazione dell’art. 2697 c.c. deriverebbe dall’avere il tribunale ribaltato il saldo del conto corrente 13149.89 -asseritamente provato dal deposito del contratto (invece negato dal controricorrente), della movimentazione completa e della certificazione ex art. 50 t.u.b. -utilizzando gli esiti di una CTU resa in un precedente giudizio governato però da diversi criteri di riparto dell’onere probatorio, essendo lì ininfluente il mancato deposito del contratto di c/c, non incombendo sulla banca convenuta alcun onere di allegazione, mentre dalla pendenza del giudizio ben poteva desumersi l’anteriorità del contratto al fallimento.
3.2. -La violazione dell’art. 2704 c.c. deriverebbe dall’avere il tribunale erroneamente ritenuto inopponibile alla curatela il contratto e, segnatamente, le condizioni in esso contemplato, in quanto: i) dalla pacifica completezza della movimentazione del conto si potrebbe desumere l’anteriorità del contratto al fallimento e, soprattutto, l’approvazione e dunque l’applicabilità delle relative condizioni, senza necessità alcuna di dover sostituire la disciplina pattizia con quella legale; ii) il deposito delle lettere-contratto di credito, munite di data certa, sottoscritte dalla società fallita, non contestate dalla curatela e tutte recanti esplicito riferimento al conto corrente n. 13149.89, costituirebbero elementi idonei a conferire data certa al contratto di apertura del conto corrente.
In ogni caso, si sostiene, anche secondo la prospettazione del tribunale, andrebbe ammessa al passivo la differenza tra il saldo debitore del conto corrente n. 13149.89 pari a euro 58.263,32 (euro 135.486,12 meno euro 77.222,80), oltre interessi legali.
Secondo il ricorrente, la completezza della movimentazione del conto in esame sarebbe la principale circostanza da cui desumere la data certa anteriore del contratto e, soprattutto, l’approvazione e l’applicabilità delle relative condizioni: nell’ambito di un rapporto di durata, com’è quello di conto corrente, la completa movimentazione dello stesso sarebbe circostanza idonea a far ritenere che le relative condizioni siano state pattuite in data anteriore alla sua apertura; diversamente, si trasformerebbe la data certa da requisito di opponibilit à ad elemento costitutivo del negozio.
Anche il deposito delle lettere-contratto di credito, munite di data certa, sottoscritte dalla societ à fallita, non contestate dalla curatela e recanti esplicito riferimento al conto corrente n. 13149.89 costituirebbero elementi idonei a conferire data certa al contratto, rendendolo opponibile al fallimento, con tutte le sue condizioni.
4.1. -Le censure sono inammissibili.
4.2. -Sotto la formale deduzione di vizi di violazione di legge esse mirano in realtà a sollecitare un riesame dei fatti e della valutazione delle risultanze istruttorie che è riservata ai giudici di merito e non può trovare ingresso in sede di legittimità.
Il tribunale, che sicuramente poteva utilizzare la c.t.u. espletata in altro giudizio quale prova atipica, ha ampiamente motivato le ragioni per le quali non ha ritenuto idonea la documentazione prodotta a fornire la prova della data certa anteriore ai fini dell’opponibilità del contratto e delle condizioni ivi pattuite.
Come noto, la valutazione delle risultanze istruttorie è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale può selezionare quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse (Cass. 18134/2004, 20455/2006, 27197/2011, 24679/2013, 25188/2017, 28916/2020), e senza dover confutare esplicitamente gli altri elementi probatori allegati ma non accolti (Cass. 16467/2017, 11511/2014, 9662/2001), n é le deduzioni svolte al riguardo dalle parti (Cass. 42/2009, 33091/RAGIONE_SOCIALE, 41101/2021), essendo necessario e sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999).
4.3. -E’ allora appena il caso di richiamare i recenti arresti di questa Corte in base ai quali l’istituto della data certa, ai fini della opponibilità a terzi, riguarda l’atto che venga in rilievo, con giudizio di certezza, nella sua precisa, conoscibile e, dunque, completa esistenza, non essendo all’uopo sufficiente la mera menzione del suo contenuto in altro atto avente data certa (Cass. 34755/2023).
E’ stato altresì precisato che, sebbene l’inopponibilità di cui all’art. 2704 c.c. -che non riguarda il negozio, ma la data della scrittura, e che non attiene all’efficacia dell’atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento -implica che il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso; tuttavia, ove il contratto sia soggetto alla forma scritta “ad substantiam” (come appunto il contratto bancario, giusta l’art. 117, comma 1, t.u.b.), l’assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova ed il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale (Cass. 36602/2022).
-Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.96, comma 3, n. 3 l.fall., per non essere stata disposta l’ammissione del credito quantomeno con riserva, visto che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato le domande proposte dalla società in bonis e dai suoi garanti, attestando l’esistenza di un credito addirittura maggiore della banca, anche se quella sentenza è stata poi riformata dalla corte d’appello ed era stato promosso giudizio di cassazione.
5.1. -Il motivo è manifestamente infondato.
5.2. -E’ evidente che non ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, comma 2, n. 3) l.fall. in considerazione del fatto che il giudizio in questione aveva ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla società poi fallita e dai suoi garanti contro la banca, e non già una domanda di quest’ultima (nemmeno in via riconvenzionale).
-Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/10/2024.