Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17541 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17541 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23750/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
contro
ricorrente-
Avverso il decreto del Tribunale di Nocera Inferiore n.6549/2019 depositato il 20/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicata semplicemente come ‘RAGIONE_SOCIALE‘) chiese, per quanto di interesse in questa sede, che fosse ammesso allo stato passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE in collocazione chirografaria, il credito di € 265.084,70, oltre interessi, in virtù di scrittura privata di compensazione volontaria stipulata in data 31/7/2013 e di quattro effetti cambiari, di pari importo, emessi dalla società in bonis a garanzia del credito.
2 Il Giudice Delegato escluse tale credito dallo stato passivo, ritenendolo non provato.
Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione ex art 98 l.fall, ammetteva PLC allo stato passivo, in via chirografaria per la somma di € 265.084,70 rilevando che le cambiali erano munite di data certa in quanto recavano l’apposizione della marca da bollo con la stampigliatura della data di emissione del stessa in modo da formare un corpo unico con il titolo di credito.
Quanto alla scrittura privata scrittura privata di compensazione volontaria stipulata in data 31/7/2013 che costituiva la causale del credito, il Tribunale riteneva infondate le eccezioni di annullabilità della scrittura per conflitto di interessi tra le parti e di revocabilità dell’atto.
4 Il Fallimento ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto del Tribunale sulla base di tre motivi; PLC ha svolto difese mediante controricorso e memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, 1 comma n. 4 c.p.c., per aver il Tribunale reso una motivazione incoerente ed
affetta da insanabile contrasto in quanto, pur dando atto di un indirizzo giurisprudenziale di merito che richiede quale prova della data certa della cambiale il timbro postale di annullamento della marca da bollo, ha dato rilievo alla mera applicazione della marca da bollo sul retro degli effetti cambiali.
1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. 2697 c.c., in relazione all’art 360, comma 1 n. 3, c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto opponibili al Fallimento le scritture private e gli effetti cambiari privi di data certa anteriore al fallimento.
1.2 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. in relazione all’art 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale errato nell’aver rigettato l’eccezione di inefficacia degli atti preparatori della stessa sulla scorta della mancata individuazione di specifici atti da assoggettare a revocatoria, quando invece tali atti erano stati indicati.
2 I primi due motivi, da scrutinarsi unitariamente stante la loro connessione, sono fondati per quanto di ragione.
2.2 Come è noto, l’art. 2704 c.c., comma 1, dispone che: « La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento ».
2.3 Va rimarcato che laddove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall’art. 2704 c.c., comma 1, la data della scrittura privata è opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento (cfr., ex multis, Cass.
20813/2021 e 13943/2012). In altri termini, l’assenza di un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura priva non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione e tempestivamente allegato dalla parte, che sia idoneo nei termini riferiti -specifica attitudine a dimostrare l’anteriorità della formazione del documento – a dare certezza alla data della scrittura privata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20813/2021, 6462/2018, 23425/2016; 17926/2016 e 4699/2022).
2.4 Nel caso di specie il Tribunale campano non si è attenuto a tali principi poiché, pur richiamando una ipotesi paradigmatica di atto avente data certa nella cambiale munita di marca da bollo annullata da timbro postale, ha poi attribuito data certa alle cambiali sulle quali era stata applicata la marca da bollo (con datazione ma) senza alcun timbro postale o altro elemento idoneo a conferirne data certa.
2.5 L’anteriorità della data rispetto al fallimento, non può difatti ricavarsi in via presuntiva dalla semplice presenza sul retro del titolo di una marca da bollo datata, considerato che questa ancorché acquistata alla data indicata potrebbe essere stata apposta sul titolo successivamente.
3 Il terzo motivo rimane assorbito.
3 In accoglimento del primo e del secondo motivo l’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di cui innanzi si è dato conto e regolamenterà anche le spese del presente giudizio.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa l’impugnato decreto in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025.