Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30973 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30973 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 4922-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in CARRARA INDIRIZZO), INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 841/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 25/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
1. La società RAGIONE_SOCIALE veniva condannata dal Tribunale di Massa – in solido con NOME COGNOME quale direttore dei lavori e a RAGIONE_SOCIALE, tenuta a manlevarlo – con sentenza n. 329/2009, al risarcimento dei danni patiti dalla società RAGIONE_SOCIALE, per complessivi €377.000,00, in conseguenza dell’inadempimento degli obblighi negoziali inerenti al contratto d’appalto stipulato tra le parti in data 20.10.1997, avendo la società appaltatrice costruito le fondazioni del manufatto commissionatole dall’odierna ricorrente in posizione difforme rispetto a quanto previsto dal progetto, tanto da non rispettare la distanza legale dal confine, come prescritto dal PRG del Comune di Massa. Il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna della società attrice al pagamento del saldo per i lavori pattuiti (£71.000.000); dichiarava RAGIONE_SOCIALE tenuta a manlevare il D.L. COGNOME.
2. Impugnava la sentenza del Tribunale la società RAGIONE_SOCIALE dina nzi alla Corte d’Appello di Genova la quale, con sentenza n. 841/2016, accogliendo integralmente il gravame, rigettava tutte le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che alcuna responsabilità potesse essere ascritta all’appellante circa il mancato rispetto delle distanze legali dal confine dell’edificio in questione; revocava la condanna di RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne
NOME COGNOME e condannava, quindi, RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della somma già versata in esecuzione della sentenza di primo grado e al pagamento del saldo per i lavori pattuiti ed eseguiti dall’appellante, oltre al versamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno della sua decisione, per quel che qui ancora rileva, osservava la Corte che:
come chiaramente specificato dalle parti e come emerge dal complesso delle risultanze documentali, la prestazione relativa alla scelta dell’ubicazione del capannone sul fondo attoreo era estranea all’oggetto del contratto d’appalto che, per contro, era limitato alla realizzazione di opere edili di fondazione e di completamento di un fabbricato;
dalle risultanze istruttorie orali risulta accertato che le fondazioni sono state realizzate dalla RAGIONE_SOCIALE seguendo il tracciamento indicatole dalla committenza mediante apposizione nel terreno di quattro capisaldi che definivano la figura geometrica necessaria per lo scavo di fondazioni e opere inerenti;
le risultanze istruttorie orali e documentali non evidenziano dati certi che possano attestare che il geometra COGNOME svolgesse le funzioni di direzione e controllo dei lavori;
-anche in presenza di una situazione potenzialmente pregiudizievole (violazione delle distanze legali), in difetto di un danno attuale risarcibile non è consentito al giudice del merito procedere alla liquidazione di danni futuri, mancando il requisito dell’attualità e certezza. Deve, pertanto, escludersi, in ogni caso la responsabilità del COGNOME: ciò vale anche per le domande risarcitorie elevate dagli originari attori nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE;
dalle risultanze peritali emerge che il fabbricato realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE si trova ad una corretta distanza dal confine con la
proprietà di terzi: gli aggetti, sbalzi e pensiline riscontrate nel sopralluogo, inosservanti di tali distanze, sono verosimilmente di realizzazione successiva rispetto all’instaurazione della causa in essere, in quanto non risultano inserite nei grafici del progetto depositato presso il Comune di Massa, né sono state rilevate dalla CTU effettuata nel primo grado del giudizio;
difettando la responsabilità di NOME COGNOME, deve essere revocata la condanna della RAGIONE_SOCIALE a tenerlo indenne, nulla il COGNOME dovendo all’originario attore;
deve, invece, essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE volta ad ottenere la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento del saldo del corrispettivo per i lavori pattuiti, pari all’importo di vecchie lire 71.400.000 (€36.875,00) , oltre interessi, mai contestata in dettaglio dall’attrice .
Proponeva ricorso per la cassazione della sentenza d’ appello RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a quattro motivi e illustrandolo con memoria.
Si difendeva depositando controricorso illustrato da memoria NOME COGNOME.
Depositava controricorso RAGIONE_SOCIALE
Restava intimata RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto, violazione dell’art. 1176, comma 1, cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 ) cod. proc. civ. Nella prospettazione della ricorrente, a prescindere dall’obbligo contrattualmente ass unto da parte della RAGIONE_SOCIALE di posizionare il capannone alla distanza legale dal confine, comunque rientrava nella responsabilità
professionale di quest’ultima verificarne il posizionamento e segnalare la collocazione dello stesso in violazione delle distanze: tale omissione comporta, di per sé, violazione dell’obbligo di osservare la diligenza qualificata nell’esecuzione della prestazione, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., secondo quanto precisato in tema di contratto di appalto dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo si deduce violazione di norme di diritto, violazione dell’art. 111 Cost., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente denuncia l’argomentazione apparente e la manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di seconde cure ritiene non dimostrato il ruolo di direttore dei lavori del RAGIONE_SOCIALE, così escludendo la sua responsabilità rispetto all’errato posizionamento del capannone, pur adducendo testimonianze che confermano tale ruolo (testi NOME COGNOME e NOME COGNOME) e documenti che addirittura lo attestano (si fa riferimento al ruolo erroneamente attribuito a NOME COGNOME, il quale, però, risulta in atti essere direttore di produzione delle strutture prefabbricate impiegate per la costruzione dell’edificio: ruolo svolto nello stabilimento ove esse sono prodotte, che nulla avrebbe a che fare con la direzione dei lavori riguardanti in il contratto di appalto di cui è causa).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 ) cod. proc. civ. Nella prospettazione della ricorrente il ruolo di Direttore dei Lavori ricoperto dal COGNOME appare un fatto storico che ha certamente costituito oggetto di discussione tra le parti e che ha carattere decisivo, come risulta in più punti della documentazione acquisita nei procedimenti di primo e secondo grado (in particolare: la domanda di concessione edilizia
firmata dal COGNOME; il preventivo di spese professionali, ove compare la voce direzione lavori tra le prestazioni per le quali si chiede il compenso).
Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione di norme di diritto, violazione dell’art. 1218 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorso denuncia l’erronea prospettazione della Corte d’Appello dell’ine sistenza di un danno attuale risarcibile, poiché il proprietario del fondo confinante non ha intentato alcuna azione volta ad ottenere dall’odierna ricorrente l’osservanza delle distanze legali dal confine e il risarcimento del danno. In violazione di quan to stabilito dall’art. 1218 cod. civ., il giudice di seconde cure non ha automaticamente collegato l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE e del COGNOME ai danni che ne sono immediatamente e direttamente derivati, consistenti nell’aver posizionato il ca pannone per cui è causa ad una distanza dal confine inferiore rispetto a quella legale, come previsto dall’art. 872, comma 2, cod. civ., il quale prevede in questa situazione il risarcimento dei danni e la riduzione in pristino. Né, prosegue la ricorrente, avrebbe alcun rilievo il successivo mutamento degli assetti proprietari (l’avvenuto acquisto del mappale confinante da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, che pone il fabbricato per cui è causa ad una corretta distanza dal confine con la proprietà di terzi), poiché il risarcimento è inteso a ristorare il pregiudizio della situazione giuridica di vantaggio di cui il danneggiato è titolare.
Per le ragioni di cui si dirà appresso, è opportuno dapprima esaminare il quarto motivo di ricorso, che il Collegio ritiene infondato.
5.1. E’ vero che la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa , con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l’onere di provare la sussistenza e l’entità concreta del pregiudizio
patrimoniale inferto al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum , tale pregiudizio (Cass. Sez. 2. n. 25935/2022, che conf. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25082 del 09.11.2020 – Rv. 659708 – 01).
Tuttavia, a ll’azione di danno ex art. 872, comma 2, cod. civ. legittimato attivo è il proprietario del fondo confinante, e il danno ( in re ipsa ) sarà eventualmente da questi subíto, non dal (potenziale) danneggiante: pertanto, la tutela in forma specifica come il risarcimento del danno spettano al proprietario confinante che lamenti tale violazione: «Unico legittimato a proporre domanda di riduzione in pristino a seguito di violazione delle distanze legali è il proprietario dell’immobile rispetto al quale la distanza della costruzione eseguita sul fondo finitimo sia inferiore a quella legale» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18341 del 16/09/2005-Rv. 584618 -01; conf. da: Cass. Cass. sez. 2. N. 25935/2022, cit.; Cass. n. 21501 del 2018).
6. Avendo il Collegio rigettato il quarto motivo di ricorso, ed avendo la Corte d’Appello condannato l’odierna ricorrente sulla base di una « doppia ratio » – soggettiva (per la società appaltatrice, non essendo essa tenuta ad occuparsi del posizionamento del fabbricato in rispetto elle distanze legali con il fondo confinante; per il COGNOME, non essendo stata provata la sua qualità di Direttore dei Lavori) e oggettiva (insussistenza del danno attuale) l’eventuale accoglimento dei primi tre mezzi di ricorso non porterebbe comunque alla cassazione della sentenza. Questa Corte, infatti, ha in più occasioni affermato che: «Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua
interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005, Rv. 582945 -01, conf. da: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2811 del 08/02/2006, Rv. 586593 -01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 10374 del 08/05/2007, Rv. 596410 – 01).
6.1. In virtù di quanto sopra, i primi tre motivi del ricorso devono dichiararsi inammissibili per difetto di interesse.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento ai controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida:
in favore di NOME COGNOME in €10. 500,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta;
in favore di RAGIONE_SOCIALE in €8.000,00, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art.
13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n orma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda