Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31201 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31201 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29069 del 2020 proposto da:
Oggetto
Stabilizzazione Riconoscimento anzianità pregressa -Risarcimento del danno da tardiva stabilizzazione Accertamento del giudicato esterno.
R.G.N. 29069/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 22/11/2024
CC
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avv.to NOME COGNOME con il quale elettivamente domicilia in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avv.to NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to NOME COGNOME entrambi domiciliati in Roma, presso la Sede di Rappresentanza della Regione Campania, INDIRIZZO
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza n. 1344 del 2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12.5.2020 R.G.N. 3992/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Napoli, per quanto ancora qui in rilievo, accogliendo in parte l’appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, che confermava quanto all’accoglimento della domanda di riconoscimento dell’anzianità pregressa, rigettava le domande di risarcimento del danno per la tardiva costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e della posizione assicurativa e previdenziale proposte con il ricorso ex art. 414 c.p.c. da NOME, compensando le spese del doppio grado del giudizio.
NOME COGNOME ottenuto il riconoscimento del diritto alla stabilizzazione ex art. 81 della l.r. n. 1 del 2008, con sentenza n. 6722 del 2012 del Tribunale di Torre Annunziata, in virtù di detta pronunzia chiedeva il riconoscimento dell’anzianità pregressa ed il risarcimento del danno da tardiva stabilizzazione, nei termini innanzi indicati.
La Corte di Appello, come anticipato, confermava la sentenza di prime cure quanto al riconoscimento dell’anzianità pregressa, a tutela del principio di non discriminazione, in armonia con la direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 ed in particolare con la clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla suddetta direttiva e con la giurisprudenza di legittimità; la riformava, invece, negando il diritto al risarcimento del danno da tardiva stabilizzazione e regolarizzazione del pagamento degli oneri previdenziali, ritenendo giustificata e dunque non inadempiente, previo esame della normativa anche regionale, la condotta della Asl di sospensione della stabilizzazione in ragione della vigenza
del divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per le Aziende Sanitarie della Campania imposto ratione temporis dal Commissario ad acta.
3.1. Le spese del doppio grado di giudizio venivano compensate in ragione della complessità delle questioni trattate, degli interventi, successivi alla pronunzia di primo grado, del giudice di legittimità in tema di riconoscimento dell’anzianità pregressa, oltre che della soccombenza reciproca.
Propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi la lavoratrice.
Resiste con controricorso l’ASL Napoli 3 Sud (di seguito anche: Asl).
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 429 c.p.c. sempre in relazione al n. 3 cit.; infine la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo e per carenza di motivazione.
1.1. Nel motivo lamenta il mancato riconoscimento del danno da tardiva stabilizzazione. Assume che il ritardo nella stabilizzazione si desumerebbe dalla sentenza n. 6722/2012 del Tribunale di Torre Annunziata con cui è stato dichiarato il diritto della lavoratrice alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, decisione cui ha fatto seguito la delibera (trascritta nel corpo del ricorso) n. 11 del 3.3.2013 del Direttore sanitario di esecuzione della sentenza e conseguente stabilizzazione della COGNOME
1.2. Nel mezzo si rimarca, quindi, che nella sopraindicata sentenza n. 6722/2012 del Tribunale di Torre Annunziata è stata riconosciuta l’illegittimità della condotta dell’ASL di sospensione della procedura di stabilizzazione ed il conseguente diritto della lavoratrice alla assunzione. Ne consegue, osserva la parte ricorrente in cassazione, che è stata accertata la condotta antigiuridica dell’Asl che ha fatto sorgere il diritto al risarcimento del danno per il ritardo con cui la COGNOME è stata immessa in servizio tardivamente solo a seguito della pronunzia della sentenza innanzi indicata.
Con la seconda doglianza denunzia la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; la violazione dell’art. 1218 c.c. in relazione del pari al citato n. 3 dell’art. 360 c.p.c.
2.1. Insiste la ricorrente che sussistono tutti i presupposti per il riconoscimento del danno da ritardo nella stabilizzazione di natura extracontrattuale ( cfr. pag. 16 del ricorso) e che erra la pronunzia di appello laddove afferma competere al danneggiato l’onere della prova della colpa del danneggiante, in quanto in applicazione dell’art. 1218 c.c. è, invece, la parte inadempiente, l’Asl, a dover offrire la prova di essere esente da colpa. Si insiste ancora che nei casi di inadempimento all’obbligo legale di assunzione la sussistenza del danno non esige alcuna prova, sicché vanno risarciti sia il danno da ritardo nell’assunzione che quello per il ritardo nella regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa.
Il terzo mezzo, infine, denunzia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e la carente motivazione.
3.1. Si nega che quella qui all’attenzione sia una ipotesi di reciproca soccombenza e si deduce che la sentenza della Corte di
Appello nemmeno ha indicato le ‘gravi ed eccezionali ragioni’ che hanno indotto alla compensazione totale delle spese, generico il riferimento alla complessità delle questioni e ai recenti interventi del giudice di legittimità, che ridondano in una carenza assoluta di motivazione.
I primi due motivi, concernenti entrambi, sebbene sotto profili diversi, la domanda da risarcimento del danno da ritardata stabilizzazione, possono essere esaminati congiuntamente.
4.1. I motivi non possono essere accolti.
4.2. Va in primo luogo osservato che la fondatezza della domanda risarcitoria, per come prospettata nel primo mezzo, viene insistita con riguardo all’accertata illegittimità – nella sentenza n. 6722 del 2012 del Tribunale di Torre Annunziata – della condotta dell’ASL di sospensione della procedura di stabilizzazione della lavoratrice.
4.3. Al riguardo, in disparte l’inammissibilità del mezzo in ragione del rilievo che in esso non è trascritta nemmeno in stralcio e nei passaggi essenziali l’anzidetta pronunzia (ma solo la delibera dell’Azienda che in esecuzione della stessa provvede alla stabilizzazione) e nemmeno si rappresenta ove la questione sarebbe stata posta nei termini di cui innanzi nelle fasi di merito, il motivo è altresì infondato in quanto, come evidenziato in controricorso, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 8785 del 2017 veniva accolto l’appello dell’Asl e, in riforma della sentenza impugnata, veniva rigettata la domanda avanzata in primo grado da parte da NOME di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato a seguito delle procedure di stabilizzazione. Avverso detta pronunzia, ricorda poi il controricorrente, la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione iscritto al R.G. n. 27766 del 2018, deciso, come accertato in via officiosa dal Collegio (sulla possibilità dell’accertamento in via
officiosa si veda infra) , dalla Corte di cassazione con sentenza n. 18613 del 2024 di rigetto del ricorso ex art. 414 c.p.c. della COGNOME e integrale conferma della decisione di appello.
4.4. Sulla possibilità del rilievo officioso del giudicato esterno, peraltro nel caso di specie maturato nella pendenza del ricorso per cassazione, basti qui ricordare l’insegnamento del giudice di legittimità in Cass. n. 12754/2022, rv. 66448001. Nell’indicata pronunzia si afferma che nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.
4.5. A detto insegnamento il Collegio si è conformato nel rilievo officioso della maturazione del giudicato con riguardo alla negazione del diritto della COGNOME alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della Asl controricorrente a seguito di stabilizzazione nei termini di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c., deciso con la sentenza n. 6722/2012 del Tribunale di Torre Annunziata più volte ricordata.
4.6. Conseguentemente, posto che fatto costitutivo del risarcimento del danno qui insistito, è proprio il ritardo nella stabilizzazione conseguente all’accertamento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato compiuta con la sentenza n. 6722 del 2012 del Tribunale di Torre Annunziata; verificato, invece, che è passato in giudicato l’accertamento che la
lavoratrice non aveva alcun diritto alla stabilizzazione (sulla base della prospettazione contenuta nel ricorso ex art. 414 c.p.c. decisa in primo grado con la sentenza n. 6722 del 2012 innanzi ricordata); evidentemente è del tutto infondata la prospettazione contenuta nel motivo volta al riconoscimento di un danno da ritardo nella stabilizzazione, stabilizzazione cui la lavoratrice non aveva diritto (almeno nei termini dedotti nel ricorso ex art. 414 c.p.c.).
Mancando la prova dell’illegittimità della condotta della parte datoriale nella sospensione della procedura di stabilizzazione e prima ancora e, a monte, del diritto della lavoratrice alla stabilizzazione ( cfr. quanto innanzi compiutamente illustrato) non rilevano le questioni poste nel secondo motivo e relative all’onere della prova dell’elemento soggettivo nella fattispecie di danno.
5.1. In relazione a detto elemento dell’illecito non può mancarsi comunque di rimarcare che: a) dopo aver invocato l’applicazione dello statuto della responsabilità extracontrattuale e l’applicazione dell’art. 2043 c.c. ( cfr. innanzi punto 2.1.), in contraddizione con le premesse, la parte ricorrente in cassazione sostiene l’applicazione dell’art. 1218 c.c. e delle regole di riparto dell’onere della prova in tema di responsabilità contrattuale; b) la doglianza formulata nella seconda censura, in ogni caso, non si confronta con il decisum, perché il rigetto da parte della Corte di Appello è stato motivato in primis sulla base del rilievo che la Asl ha correttamente sospeso, in conformità con le previsioni della legislazione anche regionale, la procedura di stabilizzazione, di modo che alcun danno è configurabile.
Il terzo motivo sulle spese è infondato.
6.1. La compensazione delle spese è fondata su una pluralità di rationes decidendi : soccombenza reciproca, complessità delle
questioni trattate, successivi interventi della S.C. in tema di riconoscimento dell’anzianità pregressa.
6.2. Al riguardo va brevemente osservato che la positiva valutazione anche di uno solo degli elementi è sufficiente a giustificare la compensazione.
6.3. Ebbene, va osservato che, in disparte l’assoluta genericità del motivo quanto alla negata complessità delle questioni trattate che lo rende inammissibile sotto questo profilo ed altresì ricordato che il giudizio sulla complessità, anche in fatto delle questioni, è devoluto al giudice di merito, la correttezza della compensazione delle spese di lite è frutto della corretta valutazione da parte del giudice di appello di una ipotesi di soccombenza reciproca.
6.4. Il Collegio aderisce, infatti, all’orientamento manifestato in Cass. n. 13231/2023, rv. 669349-01, pronunzia in cui si afferma che, in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi (com’è nel caso di specie in cui la COGNOME chiedeva, per un verso, l’accertamento dell’anzianità di servizio e, per altro verso, il risarcimento del danno da tardiva stabilizzazione), il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, che però non può, nemmeno parzialmente, essere condannata a rifondere le spese alla controparte, nonostante l’esistenza della soccombenza reciproca.
6.5. Non può quindi revocarsi in dubbio che l’ipotesi qui all’attenzione – di accoglimento della domanda relativa alla ricostruzione di carriera ed al riconoscimento dell’anzianità pregressa cui fa da contrappeso il rigetto della domanda risarcitoria da tardiva stabilizzazione – costituisce un caso di soccombenza reciproca che legittima il giudice alla compensazione totale o parziale delle spese.
6.6. Tanto basta al rigetto anche del terzo motivo di appello.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, €. 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.11.2024.
La Presidente
( NOME COGNOME)