Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32842 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32842 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. r.g. 12911/2021 proposto da:
GUIDA CONCETTA, NOME, NOME, tutti in proprio e nella qualità di eredi di NOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’ avvocato NOME COGNOME con cui elettivamente domiciliano in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avvocato NOME COGNOME.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla memoria di nomina del nuovo difensore depositata il 24-27 febbraio 2023, dall’avv. E nrico COGNOME
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 741/2021, pubblicata in data 01/03/2021, notificata in data 03/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato il Banco di Napoli e la Banca Popolare di Novara ora B.P.M. in parziale accoglimento della domanda attorea al pagamento della complessiva somma di € 258,00 oltre interessi legali a far data dal 22/03/2011 sino al soddisfo.
La domanda aveva ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal padre degli odierni ricorrenti a causa della illecita negoziazione di due assegni circolari emessi dalla Banca Popolare di Novara, recanti rispettivamente l’importo di € 2.911,56 e 3.884,98, portati all’incasso presso il Banco di Napoli con accredito sul conto di tale NOME COGNOME nonostante si trattasse di titoli non trasferibili intestati al genitore degli odierni ricorrenti, beneficiario di due finanziamenti ottenuti da Prestitalia s.p .a. per l’importo complessivo di € 30.960,00, del quale importo i richiamati titoli rappresentavano una quota dell’erogazione del prestito.
In particolare, l’attore, poi deceduto, in primo grado chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale nella misura di quanto illegittimamente prelevato, nonché quello non patrimoniale quantificato in € 100.000,00.
Pertanto, il Tribunale limitava il risarcimento del danno al solo indebito prelievo dallo stipendio delle rate di ammortamento del finanziamento, piuttosto che per l’illegittima negoziazione degli assegni circolari.
La Corte distrettuale condivideva la decisione del giudice di primo grado, richiamando una decisione assunta in sede di appello di rigetto di identico gravame avente ad oggetto altrettanti titoli non trasferibili emessi in favore del signor COGNOME NOME e portati all’incasso da terzi presso il Banco di Napoli.
In particolare, la pronuncia richiamata rilevava che ‘la circostanza richiamata dagli appellanti che il loro Dante causa non aveva ricevuto gli assegni in questione perché pagati a soggetti non legittimati non costituisce prova dell’effettivo danno ovvero ad esempio che NOME abbia dovuto restituire alla società finanziatrice le somme corrispondenti agli assegni anzidetti. Inoltre, La Corte di merito soggiunge che il danno patito da NOME non può coincidere con il pagamento da parte delle banche degli assegni circolari, poiché in tal modo si finirebbe con l ‘ identificare il danno con l’inadempimento, con ciò ipotizzando una fattispecie di danno punitivo ritenuto per giurisprudenza della Corte di Cassazione incompatibile con il nostro ordinamento (Cassazione 13071/2018; Cassazione 1183/2007) ‘ .
In sintesi, per la Corte distrettuale il danno patrimoniale andava limitato soltanto alle rate di ammortamento del finanziamento trattenute sullo stipendio del signor COGNOME NOME a fronte della mancata percezione delle quote di finanziamento riportate dagli assegni circolari e non ricevuti.
D’ altra parte, erano stati gli stessi appellanti, ad avviso della Corte, ad aver limitato la domanda risarcitoria a tutto quanto illegittimamente prelevato a proprio danno.
La Corte, infine, riteneva non provata la domanda risarcitoria di danno non patrimoniale connessa alla illegittima negoziazione degli assegni circolari.
La sentenza pubblicata il 01/03/2021, notificata in data 03/03/2021 è stata impugnata con ricorso in Cassazione, assistito da tre motivi. Si sono costituiti la Banca Intesa San Paolo S.p.a. e Banco BPM S.p.a. con controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1218, 1189 e 1176 comma secondo c.c..
In particolare, i ricorrenti si dolgono della pronuncia nella parte in cui ha affermato che: ‘ …la circostanza richiamata dagli appellanti che il loro dante causa non aveva ricevuto gli assegni in questione, perché
pagati a soggetti non legittimati, non costituisce prova dell’effettivo danno, ovvero ad esempio, che NOME abbia dovuto restituire alla società finanziatrice le somme corrispondenti agli assegni anzidetti. … tale risarcibilità è sempre condizionata all’accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall’illecito e non può dirsi provat a in re ipsa’.
Orbene, gli odierni ricorrenti, richiamando la nota decisione delle Sezioni unite di questa Corte n.12477/2018, evidenziano come sia stato pienamente assolto l’onere probatorio in capo agli stessi, nella misura in cui hanno allegato e provato l’inadempimento della Banca negoziatrice per aver consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’articolo 43 della legge assegni, l’incasso di un assegno bancario di traenza o circolare munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dal beneficiario del titolo. Ad avviso dei ricorrenti, viceversa, le Banche resistenti nulla avrebbero provato circa l’esistenza di cause di esclusione della loro responsabilità ai sensi dell’articolo 1218 codice civile ovvero di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza professionale, come delineata dall’articolo 1176 secondo comma c.c., con conseguente violazione del principio della ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c..
Con il secondo motivo di censura ci si duole della violazione falsa applicazione dell’articolo 43 del R.D. n. 1736/33 in combinato disposto con gli articoli 112 e 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma primo, numeri 3 e 5 c.p.c..
Ad avviso dei ricorrenti la Corte di appello avrebbe violato l’articolo 43, comma secondo, della legge assegni, laddove avrebbe dovuto accertare la responsabilità contrattuale della Banca negoziatrice per aver pagato gli assegni circolari a persona diversa dall’effettivo beneficiario.
Con riferimento al danno non patrimoniale i ricorrenti si lamentano dell’omessa valutazione del materiale probatorio offerto circa i danni patiti dal de cuius signor COGNOME nonché dagli odierni ricorrenti, nella misura in cui la Corte del merito non avrebbe tenuto
conto della significativa riduzione della capacità economica del signor COGNOME in virtù delle trattenute operate per il pagamento delle rate dei finanziamenti.
Con il terzo e ultimo mezzo ci si duole della violazione falsa applicazione del DM n 55/2014 in relazione all’articolo 360 comma 1, n.3 c.p.c..
In particolare, si contesta la decisione di parziale compensazione delle spese in ragione del limitato accoglimento della domanda attorea, rilevando che le competenze maturate giusta applicazione delle nuove tariffe sono di gran lunga superiori a quelle liquidate dalla Corte di
appello.
Il ricorso è infondato.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto aggrediscono la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale e non patrimoniale per responsabilità contrattuale.
Al riguardo la corte distrettuale ha limitato il danno patrimoniale subito dal signor COGNOME NOME alla misura degli esborsi che ha dovuto subire in relazione alle rate di ammortamento del finanziamento trattenute sullo stipendio a fronte della mancata percezione delle quote di finanziamento riportate sugli assegni incassati da terza persona. Ad avviso della corte di merito il danno risarcitorio richiesto con la domanda contenuta nell’atto introduttivo è sganciato dagli importi indicati nei titoli ed illegittimamente negoziati da terzi.
I motivi di censura non si confrontano con l’ iter logico-argomentativo della decisione, reiterando la tesi del danno contrattuale in re ipsa per illegittima negoziazione dei titoli; danno viceversa espressamente escluso dalla corte territoriale.
La sentenza impugnata ha difatti ritenuto insussistente la prova del danno asseritamente subito dal reale beneficiario del titolo se non per gli esborsi eseguiti per il pagamento delle rate di finanziamento, non sussistendo in concreto alcuna prova di un ulteriore danno patrimoniale e non patrimoniale. Si tratta di una valutazione di merito, motivata e come tale insindacabile in cassazione.
Per quanto concerne la censura relativa alle spese, si osserva che la pronuncia di primo grado ha stabilito la condanna degli odierni resistenti limitatamente al 25%, in ragione del parziale accoglimento della domanda. Orbene, nel terzo motivo di ricorso si eccepisce che in base allo scaglione da € 5.200 ,00 ad € 26.000 ,00 discenderebbero importi superiori a quelli liquidati, pari ad € 32.687,47 (parametri massimi) o € 17.694,93 (parametri medi) . Ma le spese sono state calcolate dalla corte d’appello proprio su tale scaglione, e non risulta al riguardo esistente un errore di computo.
Quanto infine alla liquidazione delle spese relative al giudizio d’appello, la censura è del tutto generica e come tale inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore di ciascun controricorrente delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma, il 19/09/2024