Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33847 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33847 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21233/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3254/2024 depositata il 18/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 10.7.2024 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello interposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale cittadino e con la quale era stata accolta, per quanto qui di interesse, la domanda proposta dal Comune di Napoli di accertamento negativo del credito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti per l’occupazione di un immobile sin dall’anno 1996.
L’appellante aveva ivi dedotto che erroneamente il Tribunale non aveva ritenuto sussistere l’allegazione né la prova del danno subito, nonostante le risultanze istruttorie acquisite in atti, ed aveva insistito nel rigetto della domanda proposta dal Comune.
Il convenuto appellato, costituitosi, aveva richiamato le proprie deduzioni insistendo nel rigetto dell’appello.
Il giudice dell’impugnazione, considerava che il danno subito dall’RAGIONE_SOCIALE non poteva ritenersi in re ipsa dovendo, al contrario, essere allegata da parte della reclamante la concreta possibilità perduta di esercizio del diritto di godimento diretto od indiretto del bene e poiché reputava che l’appellante non aveva fornito né specifica allegazione né, tanto meno, prova di tale danno, rigettava l’appello.
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso articolato in un solo motivo, assumendo la violazione e falsa applicazione dell’art.360 c.1 n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 1223,1226,2043,2056 e 2967 c.c., richiamando le osservazioni già svolte innanzi al Tribunale e lamentando che entrambi i giudici di merito non hanno fatto buon governo dei principi in materia di onere probatorio come espressi dalla giurisprudenza anche più recente della Suprema Corte.
Il Comune di Napoli ha resistito ritenendo corrette le motivazioni rese da entrambi i giudici di merito e chiedendo il rigetto del ricorso.
Ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. è stata formulata proposta di definizione anticipata del giudizio, che ha avuto il seguente tenore:
‘considerato che: l’unico motivo è manifestamente infondato; la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi, stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, (Sent. n. 33645 del 15/11/2022), secondo cui: ─ nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno è ‘la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale’; ─ ‘l’allegazione che l’attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito’; ─ ‘in presenza di una specifica contestazione sorge per l’attore l’onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici’; ─ ‘nel caso della presunzione l’attore ha l’onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa’; nel caso di specie la Corte d’appello, muovendo da tali principi, ha ritenuto che nel giudizio di primo grado l’attrice non avesse non solo provato, ma neanche allegato né l’intenzione di utilizzare per sé l’immobile, né quella di locarlo a terzi, rilevando che la possibilità di molteplici utilizzi del bene per cui è causa presupponeva, nel caso di specie, l’allegazione dello specifico e concreto pregiudizio derivante dall’impossibilità di utilizzarlo, ossia se il pregiudizio derivava dall’impossibilità di locarlo a terzi ovvero di utilizzarlo direttamente; dunque, l’affermazione per cui l’attore ha l’onere di allegare e provare (anche per presunzioni) il danno in questione fu corretta;
pertanto, propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. con pronuncia di rigetto.’
La ricorrente ha chiesto la decisione ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c..
Fissata l’odierna adunanza camerale, nessuna parte ha depositato memorie.
Nell’imminenza dell’adunanza odierna è sopravvenuto impedimento del Relatore designato ed è stato designato altro relatore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio rileva che, a fronte dei rilevi specifici svolti nella PDA, parte ricorrente, dopo avere sollecitato la decisione, non ha ritenuto di muovere alcuna osservazione agli stessi, non depositando, in particolare, memoria ex art. 381bis c.p.c..
Fermo che ciò non può costituire ragione di automatica condivisione del tenore della PDA, posto che la richiesta di decisione, che non deve essere motivata, sollecita comunque che la Corte renda il giudizio in via collegiale, secondo la natura del suo profilo decisionale, il Collegio condivide pienamente la valutazione espressa dalla PDA nel senso della infondatezza dell’unico motivo di ricorso formulato.
Con l’unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2967 c.c., nonché delle norme di cui all’art. 65 D.lgs. n. 300/99, al d.P.R. n. 296 del 2005, all’art. 2, commi 222 ss., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..
Assume che la sentenza di appello è errata e meritevole di riforma per violazione e falsa applicazione delle norme indicate ponendosi essa in aperto contrasto con l’insegnamento delle Sezioni unite n.33659/22 secondo cui, nella fattispecie di occupazione abusiva di immobile, è
richiesta al danneggiato l’allegazione ‘della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento.’ Richiama il passaggio della citata sentenza secondo cui ‘in presenza di una specifica contestazione sorge per l’attore l’onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l’attore ha l’onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell’ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa’. Solo se ‘la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall’occupazione abusiva, l’onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato ..’
Indica dunque che l’RAGIONE_SOCIALE è ente ‘istituzionalmente preposta ex lege all’amministrazione degli immobili dello Stato ed è tenuta a gestirli nel rispetto del principio introdotto dal d.lgs 85/2010 della massima valorizzazione funzionale. Di conseguenza, la richiesta di rilascio non poteva che essere finalizzata alla messa a frutto dell’immobile dal momento che la RAGIONE_SOCIALE ha l’obbligo costituzionale e legale di gestire gli immobili per fini remunerativi, avendo come vincolo, il raggiungimento di un equilibrio tra le spese per il mantenimento del patrimonio immobiliare
statale ed i mezzi finanziari di cui essa può disporre, a pena di danno erariale’.
Da tale assunto desume che essa RAGIONE_SOCIALE non aveva neppure un onere di allegazione del danno.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente la controricorrente lamenta l’illegittima allegazione da parte della ricorrente di plurime norme che si indicano violate così rendendosi inosservante del disposto di cui all’art.360 n.3 c.p.c..
Dall’atto, tuttavia, ben si evince che la critica svolta dalla ricorrente si incentra sul governo da parte del giudice dell’impugnazione, così come di quello di prime cure, dei principi in merito all’onere della prova del danno.
Piuttosto, come correttamente rilevato dalla controricorrente, il ricorso non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata che ha specificatamente motivato sulle doglianze svolte anche in questa sede.
Si osserva infatti che ‘il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea. Ne consegue che – in quanto, per denunciare, un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere. Pertanto, il motivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello
scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un ‘non motivo’, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e nell’art. 375 c.p.c. con il riferimento alla ‘mancanza dei motivi’.’ (Cass.n.9059/2025, Cass.n.7931/2013).
E, nella specie, parte ricorrente si limita a censurare nuovamente la valutazione del giudice d’appello il quale ha considerato che ‘Per quanto concerne l’allegazione e la prova del concreto utilizzo perso a causa dell’occupazione abusiva, poi, l’appellante anche nel presente giudizio di gravame si è limitato a rappresentare un danno figurativo dell’occupazione dell’immobile sulla base del valore locatizio, invocando la presunzione di tale danno dalla natura di pubblica amministrazione del soggetto titolare del bene: secondo l’appellante, infatti, l’allegazione dell’utilizzo dell’immobile era insita nella natura pubblica del bene e nella peculiare funzione dell’Amministrazione proprietaria, tenuta a gestire in modo efficiente e, quindi, redditizio, gli immobili di proprietà dello Stato. Tale ricostruzione non solo reintrodurrebbe nel sistema la nozione di danno in re ipsa per tutte le ipotesi di occupazione sine titulo dei beni della Pubblica Amministrazione (senza che tale differenziazione trovi appiglio nella legge o nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità), ma contrasta con tutti i principi enunciati dalla pronuncia delle Sezioni Unite riportati sopra, attesa la possibilità di destinare anche l’immobile pubblico ad una molteplicità di utilizzi (anche non redditizi) e il ristoro ottenuto per la violazione del diritto di proprietà già mediante la tutela reale restitutoria. Proprio la possibilità di molteplici utilizzi del bene per cui è causa presupponeva, quindi, nel caso di specie, l’allegazione dello specifico e concreto pregiudizio derivante dall’impossibilità di utilizzarlo, ossia se il pregiudizio derivava dall’impossibilità di locarlo a terzi ovvero di utilizzarlo direttamente. Come dedotto dallo stesso appellante a pag. 8 dell’atto di impugnazione, infatti, oltre all’eventuale locazione a terzi, il
bene immobile de quo avrebbe potuto essere utilizzato anche mediante la ‘messa a disposizione a titolo gratuito di altra Amministrazione Statale’. Tale utilizzo ‘diretto’, tuttavia, proprio perché gratuito, ai fini della dimostrazione del danno subito, avrebbe necessitato quanto meno dell’allegazione della specifica Amministrazione Statale da cui l’immobile doveva essere occupato e dell’eventuale risparmio di spesa derivante dal rilascio di altri mobili occupati dalla predetta amministrazione e locati da terzi previo corrispettivo; e tanto al fine non solo di quantificare l’effettivo danno subito, ma anche di consentire al Comune di contestare quanto dedotto specificamente. In mancanza, pertanto, di una deduzione specifica circa l’utilizzo concreto a cui l’immobile illegittimamente occupato dal Comune avrebbe dovuto essere destinato, il danno paventato in linea astratta dall’appellante non può ritenersi provato neppure in via presuntiva.’
E la stessa Corte d’Appello ha rilevato esaustivamente che ‘Non può, peraltro, non osservarsi che nel caso in esame l’occupazione sine titulo del Comune sull’immobile per cui è causa non è stata tale ab origine , ma è scaturita dal venir meno del titolo gratuito (uso Governativo concesso all’Ente locale) che giustificava l’occupazione dell’immobile (circostanza accertata a pag. 3 della sentenza impugnata e non oggetto di uno specifico motivo di appello). L’originaria concessione gratuita al medesimo Comune occupante dimostra come già in precedenza il bene non fosse destinato a reddito, ma utilizzato per altre finalità pubbliche e, quindi, avvalora ulteriormente la necessità di un’allegazione puntuale circa le specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio subito per la successiva occupazione sine titulo’ .
Ne consegue che la Corte d’Appello ha fatto esatto richiamo e corretta applicazione degli oneri probatori indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Peraltro, il richiamo svolto da parte ricorrente a Cass. n.2500/2024 è incompleto atteso che la stessa decisione, dopo aver affermato che il danno subito dal proprietario per l’indisponibilità del bene può definirsi in re ipsa , purchè tale espressione sia intesa in senso descrittivo,..’ chiarisce espressamente che ‘il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (in detto senso, a composizione di contrasto di giurisprudenza, Sez. U n. 33645 del 15/11/2022 Rv. 666193 04)’.
Quanto al secondo profilo evidenziato dall’RAGIONE_SOCIALE, anche tenuto conto del dettato di cui all’art.3 Cost., non si ravvisa alcun fondamento normativo specifico ad una esenzione agli oneri probatori sopra citati in relazione alla qualità del soggetto che non ha potuto disporre del bene, nella specie la P.A..
Un tale fondamento non può trarsi certamente dal solo fine istituzionale dell’ente di cui al dlgs. 85/2010, fine che in sé non necessariamente offre dimostrazione dell’immediata destinazione del bene ad uso fruttifero, ché anzi nella specie, come evidenziato dalla stessa Corte d’Appello, l’immobile era stato originariamente concesso gratuitamente in uso (cfr. anche Cass.n.252/24).
Tanto meno il richiesto aggancio normativo può dedursi dal disposto di cui all’art.1 co.274 l.311/2011, norma che si limita ad esonerare l’RAGIONE_SOCIALE dalla prova dei presupposti legittimanti la fase della riscossione.
Ancora, il richiamo ulteriore al passo di Cass. S.U.n.33659/2022 svolto dalla ricorrente in merito alla decisività assunta, in quel caso esaminato,
dalla natura di società commerciale della parte coinvolta, non può (ed a prescindere dalla differente qualità del soggetto in questa sede parte del giudizio, una pubblica amministrazione) essere comunque disgiunto dalle ulteriori considerazioni ivi svolte in merito alla necessità di valutazione da parte del giudice delle circostanze del caso concreto alla luce degli oneri probatori affermati in quella sede (‘Resta riservato al giudice del merito, sulla base dei mezzi istruttori indicati, l’accertamento di fatto in ordine alle circostanze in discorso ed alla loro congruenza sul piano dell’inferenza presuntiva’).
L’ampia motivazione della PDA è dunque pienamente condivisibile.
Il ricorso è, pertanto, infondato.
In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro 12.000 per compensi oltre euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, devono essere rifuse dalla ricorrente al controricorrente.
Essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ.
Va, pertanto, disposta -ai sensi della prima delle due previsioni normative testé richiamate -la condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 6.000. In forza, invece, di quanto stabilito dalla seconda delle due citate previsioni normative, va, altresì, disposta la condanna della ricorrente al pagamento di ulteriore somma di denaro alla Cassa delle ammende, somma che si reputa equo fissare, nella specie, nella misura di €1.000.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 12.000 per compensi oltre euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Condanna parte ricorrente a pagare in favore della controricorrente, della somma di € 6.000 ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c..
Condanna parte ricorrente a pagare a favore della Cassa delle Ammende la somma di euro 1.000 ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c..
Sussistono i presupposti processuali per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 7.11.2025 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.
Il AVV_NOTAIO COGNOME