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Danno non patrimoniale: risarcimento per odori molesti

Un proprietario di immobile ha citato in giudizio i vicini a causa di perdite da una condotta fognaria che provocavano miasmi e liquami. Il Tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento per i danni materiali all’appartamento per mancanza di prova sul nesso di causalità. Tuttavia, ha accolto la domanda di risarcimento per danno non patrimoniale, quantificato in 5.000 euro, riconoscendo che le immissioni moleste e prolungate hanno leso il diritto del proprietario a godere del proprio immobile, un diritto costituzionalmente tutelato.

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Danno non patrimoniale da Immissioni: Quando Odori Molesti Danno Diritto al Risarcimento

Il diritto di godere della propria casa in pace è sacro. Ma cosa succede quando questo diritto viene violato da odori sgradevoli e persistenti provenienti dalla proprietà del vicino? Una recente sentenza del Tribunale di Roma chiarisce un punto fondamentale: è possibile ottenere un risarcimento per il danno non patrimoniale subito, anche se i danni materiali all’immobile non sono provati. Questo articolo analizza la decisione, spiegando come la lesione del diritto al pacifico godimento di un bene possa fondare una richiesta di risarcimento.

I Fatti del Caso: Una Convivenza Difficile

Il proprietario di un appartamento al piano seminterrato ha avviato una causa contro i proprietari di un terreno confinante. Il problema? Una condotta fognaria situata sul terreno dei vicini presentava gravi perdite, causando lo sversamento di liquami e la diffusione di miasmi e fumi maleodoranti. Queste immissioni non solo rendevano l’aria irrespirabile nelle aree comuni, come la rampa del garage, ma penetravano anche all’interno della sua abitazione. Stanco della situazione, l’uomo si è rivolto al giudice chiedendo un risarcimento di 10.000 euro per i danni materiali subiti dall’appartamento e 5.000 euro per il danno non patrimoniale, ovvero per il disagio e la limitazione nel godimento della sua proprietà.

La Decisione del Tribunale: Danno Patrimoniale vs Danno Non Patrimoniale

Il Tribunale ha esaminato le due distinte richieste di risarcimento, giungendo a conclusioni opposte per ciascuna.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale (i danni fisici all’immobile), la domanda è stata respinta. La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), ovvero la perizia dell’esperto nominato dal giudice, ha accertato che, al momento del sopralluogo, le pareti dell’appartamento erano state ritinteggiate e non presentavano danni visibili. L’esperto ha concluso che eventuali fenomeni di umidità erano probabilmente dovuti a risalita capillare dal terreno di fondazione, e non direttamente collegabili alle perdite della fogna. Mancava, quindi, la prova del nesso di causalità tra la perdita e il danno materiale.

Diversamente, la domanda di risarcimento per danno non patrimoniale è stata accolta. Il giudice ha ritenuto che la prolungata esposizione a odori molesti e miasmi avesse concretamente compresso e limitato il diritto del proprietario di godere pienamente del suo immobile, un diritto tutelato sia dal Codice Civile che dalla Costituzione.

Le Motivazioni della Sentenza

La decisione del Tribunale si fonda su principi giuridici consolidati. Il diritto di proprietà, definito dall’art. 832 del Codice Civile, non è solo il diritto di disporre di un bene, ma anche quello di goderne ‘in modo pieno ed esclusivo’. Quando questo godimento è turbato da immissioni che superano la ‘normale tollerabilità’, si verifica una lesione di un interesse costituzionalmente rilevante (art. 42 della Costituzione).

Nel caso specifico, la CTU svolta in una fase precedente del giudizio aveva già accertato la gravità delle perdite fognarie e la loro diretta conseguenza: ‘l’emissione di miasmi e fumi maleodoranti’. La situazione si protraeva da anni, come dimostrato da segnalazioni risalenti al 2018, e aveva persino costretto un inquilino a lasciare l’appartamento prima della scadenza del contratto. Questi elementi hanno dimostrato che la lesione subita dal proprietario non era un mero fastidio, ma un pregiudizio serio e meritevole di tutela. Il giudice ha quindi liquidato il danno in via equitativa nella misura di 5.000 euro, come richiesto, tenendo conto della durata del problema e del valore locativo dell’immobile.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche

Questa sentenza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che il danno non patrimoniale da immissioni moleste è una categoria di danno autonoma e risarcibile, a prescindere dalla prova di un danno materiale. Ciò che conta è dimostrare che la qualità della vita all’interno della propria abitazione è stata significativamente compromessa.

In secondo luogo, evidenzia l’importanza cruciale della prova. Sebbene i danni fisici non fossero visibili, la documentazione prodotta (segnalazioni dell’amministratore, perizie tecniche, contratto di locazione risolto anticipatamente) è stata fondamentale per dimostrare la persistenza e la gravità del disagio subito. Per chi si trova in situazioni simili, è essenziale raccogliere quante più prove possibili per attestare non solo la fonte del disturbo, ma anche il suo impatto concreto sulla vita quotidiana.

È possibile ottenere un risarcimento per odori sgradevoli provenienti da una proprietà vicina anche senza un danno fisico visibile all’immobile?
Sì, la sentenza conferma che è possibile. Il Tribunale ha concesso un risarcimento per danno non patrimoniale basato sulla violazione del diritto al pacifico godimento della proprietà, pur avendo respinto la richiesta di risarcimento per danni materiali a causa della mancanza di prove sufficienti sul nesso causale.

Cosa si intende per danno non patrimoniale in un caso di immissioni moleste?
In questo contesto, il danno non patrimoniale si riferisce alla compressione e limitazione del diritto del proprietario di godere del proprio immobile in modo pieno e sereno. La sentenza lo qualifica come la lesione di un interesse costituzionalmente protetto (il diritto di proprietà), che, se superando una soglia di tollerabilità, diventa risarcibile.

Qual è il ruolo della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) in queste cause?
La CTU ha un ruolo decisivo. In questo caso, la perizia ha avuto un duplice esito: da un lato, ha escluso la riconducibilità dei danni materiali alle infiltrazioni, portando al rigetto di tale domanda; dall’altro, ha confermato l’esistenza, l’origine e la gravità delle immissioni maleodoranti, fornendo la base probatoria essenziale per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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