Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29220 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21484/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difenso da sé medesimo; -ricorrente-
contro
CARTA NOME;
-resistente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VICENZA n. 1471/2023, depositata il 28/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso affidato a quattro motivi, NOME COGNOME, avvocato, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Vicenza, resa pubblica il 28 luglio 2023, che ne rigettava il gravame avverso la
decisione del Giudice di pace di Bassano del Grappa che, a sua volta, ne aveva respinto la domanda con cui chiedeva la condanna della convenuta NOME COGNOME, coniuge in regime di separazione personale, al risarcimento del danno per la lesione dell ‘ onore e della reputazione asseritamente patiti a seguito della frase offensiva (‘ vai a cagare ‘) pronunciata nei suoi confronti dalla COGNOME la sera del 16 marzo 2015, allorquando quest ‘ ultima, nel rincasare, lo trovava intento a consumare la cena in compagnia di una amica.
2. -Il Tribunale, a fondamento della decisione (per quanto ancora rileva in questa sede), osservava: a ) non sussisteva la lesione dell ‘ onere e della reputazione del COGNOME, in ragione della odierna ‘scarsa portata offensiva’ dell’ espressione pronunciata dalla COGNOME, comunque da escludersi in relazione alla concreta vicenda, essendo stata proferita in un ‘momento storico di forte attrito tra coniugi e di crisi del matrimonio (cfr. docc. 3, 4 e 8 COGNOME, fascicolo primo grado), anche dettato dalle relazioni comunque intessute dal COGNOME con altre donne (cfr. doc. 8 carta, fascicolo di primo grado)’; b ) in ogni caso, era da escludersi che il COGNOME – in quanto «avvezzo all ‘ utilizzo di un linguaggio di ben più forte ‘colore’ nel rapporto di coppia, anche in presenza di terze persone» -potesse aver ‘patito il pregiudizio non patrimoniale lamentato’, ossia ‘aver patito una sofferenza interiore (danno morale conseguenza) per qualsivoglia asserita lesione ad onore e reputazione in relazione alle specifica frase pronunciata da COGNOME, di ben più tenue spessore’, rispetto a quelle che lo stesso COGNOME proferiva nei confronti del coniuge (cfr. verbale d ‘ udienza del 15.2.2019, frasi riportate dalle testimone NOME COGNOME); c ) pur essendosi esclusa ‘la sussistenza di qualsivoglia illecito civile sanzionabile ai sensi di legge’, la frase ‘vai a cagare’ pronunciata dalla COGNOME e diretta al COGNOME non era ‘suscettibile nemmeno di applicazione della sanzione pecuniaria civile di cui all ‘ art. 4, co. 1 lett. a ) d.lgs. 7/2016, per essere
integrata nella fattispecie concreta l ‘ esimente di cui all ‘ art. 4, co. 3 d.lgs. n. 7/2016’, in quanto ‘il fatto è stato determinato uno stato d ‘ira determinato da un fatto ingiusto altrui’, alla stregua delle circostanze dedotte dalla stessa COGNOME ‘in primo grado (cfr. comparsa di risposta p. 3, fascicolo di primo grado)’.
-L ‘ intimata NOME COGNOME non si è difesa con controricorso, ma ha depositato il 30 settembre 2024 atto denominato ‘memoria ai fini della costituzione in giudizio’, con allegata procura difensiva, volto, ‘ferme le preclusioni difensive’, anche ad ‘essere notiziata del deposito della sentenza a decisione’ della presente causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo coma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 112, 167 e 183 c.p.c., nonché, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ‘travisamento di atti processuali’ e ‘nullità della sentenza per mancato esame di motivo d ‘ appello/difetto di motivazione sul punto decisivo della controversia’, per aver il Tribunale erroneamente applicato l ‘ esimente della provocazione di cui all ‘ art. 4 del d.lgs. n. 7/2016, nonostante che la COGNOME non ne avesse mai richiesto l ‘ applicazione, né con gli atti difensivi di primo grado, né in sede di appello, facendone menzione soltanto nella comparsa di risposta, ma unicamente come ‘ obiter dictum non essendo tale eccezione mai stata precisata e riproposta’.
Il giudice di appello sarebbe, quindi, incorso in un vizio di extrapetizione e, comunque, in difetto di motivazione, per aver ‘erroneamente ritenuto che la convenuta avesse chiesto in primo grado l ‘ applicazione dell ‘esimente’.
-Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 112, 324, 342 c.p.c. e 2909 c.c., per aver il Tribunale, ritenendo che la frase pronunciata dalla COGNOME il 16 marzo 2015 non avesse portata
offensiva, violato il giudicato ‘riguardante l’ offensività, l ‘ antigiuridicità e l ‘ illiceità delle espressioni usate dalla signora COGNOME‘, non avendo quest’ ultima proposto appello incidentale e, quindi, pronunciando su ‘un capo decisivo della sentenza di primo grado senza alcuna domanda delle parti in merito’.
-Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell ‘ art. 345, terzo comma, c.p.c., per aver il Tribunale, ai fini di escludere la portata offensiva della espressione proferita dalla COGNOME, fatto ampio riferimento al contenuto, decisivo, del documento n. 8 della parte convenuta, da quest ‘ ultima nuovamente depositato in appello nonostante il giudice di primo grado, con ordinanza del 9 gennaio 2019, ne avesse disposto ‘l’espulsione’ dal giudizio.
-Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 360bis , 348ter , 384, 388 c.p.c., 118 e 143 disp. att. c.p.c., per aver il Tribunale escluso la portata offensiva della frase pronunciata dalla COGNOME all ‘ indirizzo di esso COGNOME in contrasto con vari precedenti giurisprudenziali di merito e anche di legittimità che ‘avevano statuito che non sussisteva nessun dubbio sulla natura oggettivamente e soggettivamente ingiuriosa della frase’ stessa, con ciò discostandosi dal ‘valore di tendenza all’ interno dell ‘ordinamento’ costituito dalla forza vincolante dell ‘ interpretazione del giudice di legittimità.
-Il ricorso è inammissibile.
5.1. -Giova rammentare, anzitutto, che, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all ‘ onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa , poiché il danno risarcibile – nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell ‘ art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell ‘ illecito aquiliano (Cass. n. 16133/2014) – non si identifica con la lesione dell ‘ interesse tutelato dall ‘ ordinamento,
ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, sebbene anche attraverso presunzioni (tra le molte: Cass. n. 24474/2014; Cass. n. 25420/2017; Cass. n. 8861/2021; Cass. n. 20269/2024).
Il superamento della teorica del c.d. ‘ danno evento ‘ , elaborata compiutamente dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico, è frutto di successive elaborazioni giurisprudenziali, tributarie del revirement operato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994, i cui esiti possono compendiarsi nelle parole della sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui ‘gli elementi costitutivi della struttura dell ‘ illecito civile, che si ricavano dall ‘ art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva)… consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest ‘ ultimo dall ‘ ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata…)’.
Ed è questo il piano della distinzione fra causalità materiale e causalità giuridica (quest ‘ ultima da riferirsi agli artt. 1223 e 2056 c.c.), che sostanzia lo statuto dell ‘ obbligazione risarcitoria (come più di recente ribadito da Cass., S.U., n. 33645/2022, segnatamente al § 4.6.), rispetto al quale la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte afferma, come detto, la non risarcibilità di un danno in re ipsa anche in riferimento alla lesione del diritto fondamentale all ‘ onore e alla reputazione.
5.2. -Il Tribunale non soltanto ha escluso che la frase pronunciata dalla COGNOME, la sera del 16 marzo 2015, all ‘ indirizzo del COGNOME, alla presenza di altra persona, non avesse portata offensiva, ma ha anche escluso la sussistenza del danno risarcibile,
in ragione della ritenuta assenza di ogni pregiudizio non patrimoniale a carico dello stesso attore .
Va premesso, anzitutto, che non è dato ravvisare l ‘ esistenza di un giudicato interno ostativo all ‘ anzidetta statuizione; questione di giudicato che il ricorrente ha posto, con il secondo motivo di ricorso, rispetto soltanto alla offensività-antigiuridicità-illiceità delle espressioni proferite dalla COGNOME, ma che, comunque, è suscettibile di rilievo d ‘ ufficio in questa sede di legittimità ove sul punto non vi sia stata decisione in secondo grado (tra le altre, Cass. n. 5133/2019).
Difatti, l ‘ appello del COGNOME ha rimesso in discussione la sussistenza dell ‘ illecito civile, che il primo giudice aveva escluso in ragione della ritenuta applicabilità dell ‘ esimente di cui all ‘ art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 7/2016.
Varrà, quindi, il principio consolidato (tra le altre: Cass. n. 12202/2017; Cass. n. 24783/2018; Cass. n. 10760/2019; Cass. n. 30728/2022) secondo cui il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell ‘ ambito della controversia; sicché, l ‘ appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione (nella specie, l ‘ anzidetta esimente quale elemento escludente l ‘ illecito civile) riapre la cognizione sull ‘ intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (nella specie, la sussistenza del danno-conseguenza e, quindi, di un danno risarcibile).
Pertanto, la statuizione del giudice di appello in ordine all ‘ assenza, in capo al COGNOME, di ogni pregiudizio non
patrimoniale in conseguenza dell ‘ espressione proferita dalla COGNOME, costituisce, all ‘ evidenza, una autonoma ratio decidendi su cui la sentenza impugnata si sorregge idoneamente -anche a prescindere, dunque, dalla ratio concernente l ‘ assenza di offensività della predetta espressione – che il ricorrente non ha affatto investito di impugnazione, limitando le proprie censure ad altri ben distinti profili della decisione di appello (come illustrato ai §§ 1-4 delle ‘Ragioni della decisione’).
L ‘ inammissibilità del ricorso consegue, quindi, all ‘ applicazione del principio secondo cui il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall ‘ ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.
Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che (come nella specie) non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi , neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (tra le molte: Cass., S.U., n. 7931/2013; Cass. n. 4293/2016; Cass. n. 16314/2019).
-Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio in assenza di rituale attività difensiva da parte della resistente NOME COGNOME.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza