Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20765 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20765 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23802/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli Avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliati come da domicilio digitale indicato;
– ricorrenti –
contro
Oggetto:
TRASPORTI –
Contratto di viaggio turistico –
in genere – Contratto di
viaggio vacanza “tutto
compreso” – Inadempimento –
CC 28.02.2025
Ric. n. 23802/2023
Pres L.A.COGNOME
Est. I. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Roma, come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE sito in Roma, INDIRIZZO e come da domicilio digitale indicato;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 309/2023 del Tribunale di Paola pubblicata il 20 aprile 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Ritenuto che
1. NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano la società RAGIONE_SOCIALE in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Paola, chiedendone la condanna ‘a pagare, in favore degli attori, l’importo complessivo di Euro 5.000,00, pari a Euro 2.500,00 ciascuno, a titolo di riduzione del prezzo e di c.d. ‘danno da vacanza rovinata’ ovvero la diversa somma che risulterà giusta e dovuta, anche ex art. 1226 c.c.’ ; parte attrice lamentava, in fatto, la soppressione, da parte della società convenuta, di alcuni scali della crociera a bordo della nave RAGIONE_SOCIALE, che prevedeva il primo imbarco in data 6/01/2018 a Port Louis (Mauritius) sino al 20.01.2018, con tappe a Sheychelles e Madagascar , comunicata ‘in data 21.12.2017’ (ovverosia oltre due settimane prima dell’imbarco per la crociera) ;
RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto; assumeva di essere stata costretta a cancellare gli scali previsti in Madagascar (a Nosy Be, Diego COGNOME e Tamatave) a causa dell’improvviso dilagare di un’epidemia di peste bubbonica e polmonare e a modificare l’itinerario della crociera, prolungando la permanenza a Port Louis (Mauritius) da uno a quattro giorni, alle
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Seychelles (da uno a tre giorni) e alla Réunion (da uno a tre giorni); aggiungeva che il ciclone tropicale ‘ Berguitta ‘ si era abbattuto proprio in quei giorni sulle isole Mauritius con raffiche di vento intorno ai 200 km/h, piogge torrenziali e condizioni meteorologiche incompatibili con la possibilità di poter effettuare un approdo in sicurezza, sicchè il comandante della Nave RAGIONE_SOCIALE si era visto costretto a sostituire, per ragioni sicurezza, lo scalo di Port Louis (Mauritius) con una tappa a Port Victoria (Seychelles);
con sentenza n. 267/2019, il Giudice di Pace di Paola accoglieva la domanda precisando, tra l’altro, «Nella fattispecie in esame è palese l’inadempimento contrattuale da parte della convenuta atteso che era a conoscenza delle variazioni di itinerario da almeno 2/3 mesi prima della partenza, non forniva notizie in merito ma solo inviando e-mail poco prima della partenza quando oramai per gli attori non vi era più alcuna possibilità di optare per itinerari alternativi» e condannava la convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro 4.000,00, a titolo di risarcimento danni, in favore dei ricorrenti, il tutto oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza di prime cure; NOME COGNOME e NOME COGNOME si costituivano, chiedendo il rigetto del gravame;
il Tribunale di Paola con la sentenza n. 309/2023 accoglieva il gravame ed in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda dei ricorrenti, con condanna di questi ultimi a rifondere alla società appellante le spese del doppio grado;
avverso la sentenza d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi NOME COGNOME e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
parte controricorrente ha depositato memoria.
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Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano ‘ Omessa pronunzia sulla domanda di riduzione prezzo ex art. 41 Cod. Turismo d. lgs. n. 79/2011, a norma dell’art. 360 n. 4 c.p.c. ‘ ; in particolare, assumono che dalla mera lettura della sentenza risulterebbe evidente che il Tribunale di Paola ha omesso di pronunziarsi sulla domanda di riduzione del prezzo del pacchetto turistico, proposta dagli odierni ricorrenti assieme alla richiesta di risarcimento del danno da vacanza rovinata; assumono che la crociera de qua aveva subìto una modifica peggiorativa quasi integrale, assimilabile a una soppressione della vacanza, in quanto la nave, dopo l’imbarco a Port Louis e lo svolgimento della sola tappa di Victoria, aveva evitato quasi tutti i porti previsti contrattualmente, trascorrendo la stragrande maggioranza del tempo in navigazione in condizioni di mare avverse; ciò posto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 41 Codice del Turismo, vigente all’epoca dei fatti, oggi confluito nel nuovo art. 43 Cod. Turismo, avevano richiesto la riduzione del prezzo pari al 75% degli esborsi economici dagli stessi sostenuti (Euro 5.000,00, oltre a Euro 300,00 per servizi di bordo, per complessivi Euro 5.300,00) calcolata nella misura di Euro 3.975,00;
2. con il secondo motivo di ricorso, lamentano ‘ in subordine ‘ la ‘ violazione o falsa applicazione art.41 e 47 Cod. Turismo vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. ‘ ; in particolare, lamentano che ove si dovesse ritenere che il Tribunale di Paola, in riforma integrale della sentenza di primo grado, si sia pronunciato non soltanto sulla domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata ma anche su quella di riduzione del prezzo del pacchetto turistico, avrebbe violato e falsamente applicato gli artt. 41 e 47 del Cod. Turismo in vigore all’epoca dei fatti ; infatti, in tal caso, il Tribunale, oltre ad aver erroneamente individuato la normativa applicabile (richiamando gli articoli 43-46 del codice del
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turismo vigente, in luogo delle norme del codice del turismo in vigore all’epoca dei fatti e nella specie, gli artt. 47 e 41, n. 4, Cod. Turismo), non ha considerato e valutato i presupposti espressamente previsti dalla richiamata normativa per il riconoscimento del diritto alla riduzione del prezzo del pacchetto turistico; presupposti che, ad avviso degli odierni ricorrenti, prescindono dalla sussistenza di una qualsivoglia responsabilità a carico del tour operator , dovendo essere riconosciuti quando l’off erta vacanziera effettiva risulti di qualità inferiore rispetto a quella concordata; insistono nel ritenere che, nel caso di specie, più che di una modifica peggiorativa si è trattato quasi di una soppressione della vacanza, essendo incontestato che la nave aveva evitato quasi tutti gli approdi previsti dal contratto di viaggio originario e trascorso la stragrande maggioranza del tempo in navigazione, in condizioni di mare avverse;
3. con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, infine, la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, 1° comma d.lgs. 3/2017 in attuazione direttiva 2014/104/UE e art. 2909 c.c. e 324 c.p.c., a norma dell’art. 360 n. 5 cpc, per l’omessa valutazione del giudicato esterno costituito dal provvedimento sanzionatorio n. 11336 del 28.06.2019 reso dall’A.G.C.M. (all. 3) passato in giudicato ‘; al riguardo, evidenziano che con provvedimento n. 11336 del 28.06.2019, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva sanzionato RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE per Euro 2.000.000,00 in ragione della pratica commerciale scorretta posta in essere dalla Compagnia, proprio con riferimento alla programmazione, alla promozione e alla variazione dei programmi di viaggio inerenti alla stessa crociera de qua ; richiamano la giurisprudenza di legittimità in proposito (Cass. Sez. U, n. 13916/2006; Cass. n. 1534/2018; Cass. n. 15339/2018) in tema di giudicato esterno che, al pari del giudicato interno, è rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque
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prodotti nel giudizio di merito (come nel caso che ci occupa), ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. Sez. lav. N. 12754/2022); ad avviso dei ricorrenti, il Giudice del gravame ha completamente omesso ogni valutazione del provvedimento sanzionatorio dell’A utorità GCM, provvedimento che è stato confermato con sentenza del TAR Lazio, anch’essa passata in giudicato; in particolare, il richiamato provvedimento ha accertato le plurime pratiche scorrette poste in essere da RAGIONE_SOCIALE nella programmazione, promozione e variazione dei programmi di viaggio in esame, cui hanno partecipato gli odierni ricorrenti, tali da integrare il diritto degli stessi anche al risarcimento del danno da vacanza rovinata, come disciplinato dagli artt. 46 e 47 c. Turismo vigente ratione temporis (secondo cui ‘Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del c.c., il turista può chiedere… un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta’), dall’art. 1455 c.c. e 403 Cod. Navig.(il passeggero ha diritto al risarcimento del danno se il vettore muta l’itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi), aggravate dalle acclarate e reiterate violazioni degli obblighi di informazione e assistenza;
i tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente stante l’evidente vincolo di connessione che li avvince e sono fondati nei limiti e in ragione delle seguenti considerazioni;
4.1. giova al riguardo richiamare l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui
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al n. 4 del 1 co. dell’art. 360 c.p.c. con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (cfr. Cass. sez. un. 24.7.2013, n. 17931);
ebbene, nel caso di specie, il ricorso in esame contiene il riferimento alla nullità della decisione derivante da omissione di pronuncia sulla originaria domanda proposta dagli odierni ricorrenti e anche nella parte motiva si sostiene che il Giudice d’appello abbia del tutto ignorato le ragioni poste a fondamento della domanda originaria, venendo meno al suo compito di esaminarne il merito, ritenendo viceversa fondato il motivo d’appello dedotto da Costa Crociere al fine di affermare che alcun inadempimento fosse configurabile a suo carico;
4.2. per verificare il fondamento delle censure proposte dagli odierni ricorrenti, è necessario ripercorrere il percorso argomentativo della decisione impugnata;
il Tribunale di Paola ha trascritto la disciplina dettata dagli artt. 43 e 46 del d. lgs. n. 79/2011 (codice del Turismo), nel testo modificato dal d.lgs. 21/05/2018 n. 62 ed entrato in vigore in data 30/06/2018, successivamente allo svolgimento dei fatti di cui è causa (gennaio 2018) (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
lo stesso Tribunale ha poi dato conto che con circolare in data 23/10/2017 il Ministero della Salute aveva comunicato che il rischio di infezione di Yersinia pestis , generalmente basso per i viaggiatori internazionali in Madagascar, sussisteva per coloro che si recano nelle aree rurali dello stesso Paese in cui la peste bubbonica è endemica, elencando le misure per limitare i rischi del contagio e che, con successiva circolare in data 7/11/2017, inoltre e tra l’altro, lo stesso Ministero aveva comunicato, su raccomandazione dell’OMS , di evitare qualsiasi restrizione ai
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viaggi in Madagascar, apparendo molto basso il rischio di diffusione internazionale della peste e che, comunque, i viaggiatori internazionali che arrivano in Madagascar avrebbero dovuto essere informati sull’epidemia in atto e sulle misure di protezione necessarie (come proteggersi dalle punture delle pulci, evitare il contatto con animali morti, evitare lo stretto contatto con pazienti affetti da peste polmonare, etc.) (pag. 5 della sentenza impugnata);
tanto premesso, il Tribunale ha quindi ritenuto con una argomentazione che si articola in appena dieci righe che: «al momento dell’acquisto del pacchetto turistico per cui è causa da parte degli odierni appellati, ossia in data 9.10.2017, il peggioramento della situazione endemica non era prevedibile da parte di Costa Crociere s.p.a.. Invero, a causa degli sviluppi della pandemia avvenuti fra la fine di ottobre e la metà di dicembre 2017, Costa prendeva atto della situazione di pericolo prospettata dalle autorità locali ed internazionali competenti e procedeva alla modifica dell’itinera rio della crociera. Pertanto, la data del 21 dicembre 2017, in cui RAGIONE_SOCIALE informava i propri passeggeri della cancellazione dello scalo in Madagascar dall’itinerario operato dalla nave, non può ritenersi tardiva. » aggiungendo, lapidariamente, che: «l’inesatto inadempimento da parte di RAGIONE_SOCIALE sia stato dovuto a forza maggiore ai sensi degli artt. 43-46 Codice del Turismo, per cui non può affermarsi la sua responsabilità» (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);
4.3. ebbene, dalla motivazione resa dal Tribunale, così come sopra riportata, incomprensibile risulta nella sostanza l’ iter logico giuridico seguito per ritenere fondato il motivo d’appello proposto da Costa Crociere s.p.a.;
correttamente parte ricorrente contesta che la disciplina richiamata non sia quella applicabile al caso di specie, stante che
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gli articoli applicabili, ratione temporis, erano l’art. 41, n. 4, e l’art. 47 del d. lgs. n. 49/2011 (in vigore sino al 30/6/2018) e, altrettanto legittimamente, denuncia l’omessa pronunzia da parte del Tribunale sulla originaria domanda di inadempimento;
in particolare, poco intellegibile, se non addirittura tautologica, si rivela l’affermazione del Tribunale secondo cui la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE non potevasi affermare in quanto l’inesatto inadempimento era stato dovuto a ‘forza maggiore’ , omettendo di spiegare financo in quale fenomeno la causa di ‘forza maggiore’ si fosse manifestata;
va in proposito osservato che la valutazione di esattezza della prestazione prestata rispetto a quella concordata va operata in modo obiettivo tenendo conto dei complessivi obblighi, anche informativi, gravanti sull ‘organizzatore nei confronti del viaggiatore in forza delle caratteristiche del pacchetto turistico venduto, della disciplina normativa vigente e applicabile al momento del viaggio e di tutti gli elementi di prova allegati agli atti (per tutte, in fattispecie di trasporto marittimo di persone, v. Cass. Sez. 3, 15/02/2007 n. 3462);
nella specie, il Giudice d’appello non ha valutato gli obblighi di diligenza qualificata e buona fede o correttezza incombenti sull’operatore professionale in ordine alla definizione del programma dell’ iter della crociera in considerazione delle situazioni locali e del relativo aggravamento, nonché sotto il profilo degli obblighi di relativa informazione e avviso in tempo utile per consentire ai clienti di valutare la persistente utilizzabilità della prestazione ovvero le ragioni di un eventuale recesso dal contratto, sopratutto in considerazione della circostanza che la situazione endemica era già ben nota (giusta Circolare del Ministero della Salute in data 23 ottobre 2017) per i viaggiatori internazionali che arrivavano in Madagascar, come sottolineato
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dallo stesso giudice di prime cure (e riportato nell’impugnata sentenza);
senza tale verifica, la circostanza emersa del peggioramento della situazione endemica rispetto alla necessità di seguire un itinerario di crociera diverso da quello previsto da contratto (evitando quasi tutti gli approdi previsti) non può assurgere a causa, per ciò solo, di forza maggiore, tale da escludere la responsabilità dell’organizzatore del viaggio;
va posto in rilievo, altresì, che non risulta dal Giudice dell’appello chiarito:
se, attesa la asserita stipulazione di un nuovo contratto (c.d. riprenotazione), la forza maggiore sia stata nella specie considerata con riferimento a quest’ultimo ovvero al primo contratto;
quando è avvenuto il peggioramento delle condizioni;
se tale peggioramento ha avuto riguardo al fenomeno pandemico della peste bubbonica o a quello atmosferico del ciclone tropicale Berguitta (o a entrambi i fenomeni);
quando la Costa Crociere ne è venuta a conoscenza;
sul perché Costa Crociere abbia dato avviso ai clienti solo il 21 dicembre 2017;
cosa è accaduto in merito alla richiesta di riduzione del prezzo, a fortiori, all’esito dell’operata modifica del programma della crociera;
è mancata, infine, ogni valutazione in ordine al provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 11336/2019 comminato a Costa Crociere s.p.a. in ragione della pratica commerciale scorretta riferita ai programmi di viaggi analoghi a quello di cui è causa, provvedimento che è stato confermato con sentenza del TAR Lazio in data 18/10/2021, allegata anch’essa debitamente agli atti dagli odierni ricorrenti;
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5. alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue l’accoglimento p.q.r. del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Paola, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Paola, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della