Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1683 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1683 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 369/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dal l’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrenti-
nonché contro
COMUNE DI PADULI
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2167/2022 depositata il 18/5/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/3/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME chiedevano al Tribunale di Benevento di condannare NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE a risarcirli per le dannose conseguenze del restringimento di un canale di scolo proveniente da monte e attraversante a valle le proprietà di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Entrambi i convenuti si costituivano, resistendo.
Il Tribunale, con sentenza n. 1061/2016, condannava solo NOME COGNOME a risarcire i COGNOME nella misura di euro 6195,20 e il COGNOME nella misura di euro 10.100,20, oltre a rivalutazione e interessi.
NOME COGNOME proponeva appello, cui resistevano il RAGIONE_SOCIALE, i COGNOME e il COGNOME. La Corte d’appello di Napoli lo rigettava con sentenza n. 2167/2022.
NOME COGNOME ha presentato ricorso, composto di quattro motivi, da cui si sono difesi con un unico controricorso i COGNOME e il COGNOME.
Sia il ricorrente, sia i controricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 345 c.p.c., 1172 c.c. e 112 c.p.c.
1.1 La C orte territoriale ha rigettato il motivo d’appello sulla inammissibilità dell’azione perché proposta oltre l’anno dalla costruzione delle opere di cui era stato ordinato alla rimozione, erroneamente affermando che l’eccezione era stata proposta per la prima volta in appello.
Tale eccezione sarebbe rilevabile d’ufficio, e comunque il giudice d’appello ‘non dà il giusto valore’ all’ordinanza pronunciata ex articolo 669 terdecies c.p.c., la quale, correggendo il ricorso cautelare che era stato presentato come fondato sull’articolo 700 c.p.c., aveva qualificato l’azione come nunziatoria di danno temuto ai sensi dell’articolo 1172 c.c. (v. ricorso p. 10).
Poiché il procedimento di denunzia di nuova opera o di danno temuto termina la fase cautelare con provvedimento del giudice monocratico o di collegio ex articolo 669 terdecies c.p.c. (in tal senso Cass. 18535/2022), ‘la qualifica data dal giudice del cautelare si estende anche alla fase successiva ed eventuale di merito’, per cui non vi sarebbe stata nuova eccezione; e ‘la questione era ormai cristallizzata ‘ con ordinanza collegiale del 19 luglio 2010 ove, rilevato che la fattispecie dell’articolo 700 c.p.c. è residuale, il caso in esame ‘è invece tutelabile attraverso l’azione tipica di denunzia di danno’ -.
1.2 A prescindere dalla circostanza che nella sentenza impugnata (v. p. 4) si afferma che il Tribunale di Benevento, in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ha riqualificato quella proposta in sede cautelare ‘come azione di denuncia di nuova opera (art. 1171 cod. civ.’ e il ricorrente afferma, invece, senza osservare nulla al riguardo di tale discrasia, che il detto Tribunale avrebbe riqualificato l’azione ‘da ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. in azione di denunzia di danno temuto ex art. 1172 c.c. ‘ , va rilevato che, nel caso in esame, la domanda proposta dopo la fase cautelare è soltanto risarcitoria, per cui tutta l’argomentazione di cui è intessuto il motivo non è pertinente; e non occorre certo, per
presentare domanda risarcitoria, presentare pure domanda di merito avente ad oggetto la nunziatoria, trattandosi di domande distinte e autonome, la nunziatoria non essendo presupposto dell’altra.
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell’azione nunciatoria, i requisiti che condizionano la proponibilità dell’azione nella fase cautelare (l’infrannualità dall’inizio dell’opera e la sua incompletezza) e la concessione della misura richiesta (pericolo di danno) non rilevano nella successiva fase di merito, nella quale l’attore è tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunciata lesione alla situazione di fatto o al diritto fatti valere (Cass. n. 2765 del 4/02/2011 e Cass. n. 22589 del 16/10/2020).
Ne consegue l’inammissibilità del motivo stesso.
Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e carente motivazione.
2.1 In primo luogo, si osserva che il primo motivo dell’appello proposto dall’attuale ricorrente lamentava che il Tribunale non si fosse fondato su ‘prove legittimamente acquisite’ nel processo perché ‘gli attori non avevano provato le precedenti dimensioni del canale colatoio da cui affermare che il COGNOME RAGIONE_SOCIALE ne avesse ristretto la sezione’; e la sentenza sarebbe stata pronunciata solo in base a una consulenza tecnica d’ufficio effettuata dopo sei mesi rispetto ai ‘denunziati eventi’, per cui sarebbe stata nulla.
La C orte territoriale, ad avviso del ricorrente, ‘obliterava completamente la questione relativa all’assenza di prova’ e, senza motivazione sulle censure di NOME COGNOME, ‘affermava che la prova emergeva dalla relazione della CTU’. La motivazione della sua sentenza sarebbe apparente; in particolare, ‘l’apoditticità dell’affermazione circa le dimensioni maggiori del canale prima dell’intervento dell’anno 2003 rende nulla l’impugnata sentenza
perché comporta la nullità dell’ulteriore informazione che COGNOME NOME abbia ristretto il canale’, il che non sarebbe stato provato neppure dalla ‘abusività dell’opera realizzata da COGNOME‘.
2.2 In secondo luogo, il giudice d’appello da un lato ‘utilizza la CTU per giungere all’affermazione della responsabilità di COGNOME NOME‘ per i danni, e dall’altro ritiene la CTU non idonea a provare il ‘carico urbanistico realizzato a monte della condotta’: in particolare, il giudice d’appello ‘non avrebbe dovuto ritenere generica l’affermazione del ctu per escludere il RAGIONE_SOCIALE dai danni’, per cui fornirebbe una motivazione apparente che renderebbe nulla la sentenza.
2.3 Come già emerge dal riferimento in rubrica alla motivazione omessa, insufficiente e carente, il motivo in realtà non sorregge la censura fondata sugli articoli 112 e 115 c.p.c., bensì propone una doglianza conforme all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. abrogato, entrando anche in alcune delle valutazioni di fatto compiute dal giudice d’appello.
Ne deriva un’evidente inammissibilità.
Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., disapplicazione degli articoli 1301 e 1304 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione dell’articolo 2055 c.c.; inoltre denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c.
3.1 La Corte d’appello afferma che il Tribunale non poteva ripartire le responsabilità tra l’attuale ricorrente e NOME COGNOME (la quale, si può subito notare, era proprietaria di un altro terreno) perché questa non è parte nel processo.
In tal modo avrebbe però violato gli articoli 1301, 1304 e 2055 per ‘non aver determinato … il grado di responsabilità in capo a COGNOME NOME alla luce della transazione … tra gli attori e COGNOME NOME‘. D’altronde il ricorrente non aveva né possibilità né interesse di chiamare in causa NOME COGNOME poiché ‘la sua difesa tendeva
all’accertamento dell’inesistenza di una sua responsabilità e, comunque, alla subordinata richiesta di graduazione della responsabilità … alla luce del grado di responsabilità riconosciuto in capo ad NOME COGNOME‘. Pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto ‘valutare se la transazione aveva inferito all’intera obbligazione ovvero soltanto ad una quota … ed all’esito disporre … la diminuzione del risarcimento per quell’importo riconducibile alla responsabilità del debitore estromesso’. E il giudice d’appello nulla avrebbe motivato sulla richiesta di applicazione dell’articolo 1301 c.c. presente nel quinto motivo d’appello; l’assenza della motivazione renderebbe nulla la sentenza.
3.2 È manifestamente infondato il motivo laddove asserisce che il giudice d’appello non abbia ‘motivato’ -rectius : deciso – sul quinto motivo d’appello: ciò dimostra la sentenza a pagina 7, ove il giudice lo considera (‘NOME COGNOME ha censurato la sentenza del Tribunale anche nella parte in cui non ha stabilito l’incidenza percentuale della responsabilità sua e di quella di NOME COGNOME, che comunque non potrebbe superare il 50% tenuto conto che NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con la transazione intercorsa con la predetta danneggiante, hanno rinunciato al risarcimento danni nei confronti di lei’) e poi, appunto, lo decide, affermando proprio che il primo giudice non poteva ripartire le responsabilità tra NOME COGNOME e NOME COGNOME perché NOME COGNOME non era parte in causa, e aggiungendo che ‘NOME COGNOME non ha avanzato alcuna domanda nei confronti di NOME COGNOME, al fine della ripartizione del carico della responsabilità, nel rapporto interno ai danneggianti’ e che NOME COGNOME avrebbe potuto eventualmente esercitare azione di regresso verso di lei ai sensi dell’articolo 2055, secondo comma, c.c.
Questi argomenti non sono stati superati nel motivo in esame; e comunque predominante e assorbente -così da inibire l’ingresso in ogni questione sostanziale è l’assenza in processo, come parte in
causa, di NOME COGNOME, dato che in una siffatta situazione, in cui tra l’altro ella non ha potuto esercitare il diritto di difesa, il giudice d’appello non avrebbe potuto attribuirle una quota di responsabilità sgravandone NOME COGNOME.
Il motivo, dunque, merita rigetto.
Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché error in procedendo e in iudicando .
4.1 Il giudice d’appello ha ritenuto ricavabile il quantum dei danni ‘dalla CTU redatta sulla base delle fotografie, dei dvd e delle ctp’; così però sarebbe caduto in errore, privilegiando uno strumento presuntivo senza prova attorea dell’esistenza dei fatti dannosi. Pertanto la C orte territoriale ‘confonde il processo di formazione della prova del danno con quello successivo della quantificazione’; e non rileva che ‘gli attori non avevano articolato alcuna prova testimoniale per dimostrare che dagli eventi alluvionali denunziati erano derivati proprio quei danni riprodotti nelle fotografie e nel dvd’. Non rileva neppure il fatto che gli attori ‘non hanno chiesto di discutere i CTP a conferma delle loro relazioni’, avendo l’attuale ricorrente contestato puntualmente ‘tutta la documentazione prodotta’. Né poteva la sentenza d’appello affermare che NOME COGNOME ‘aveva formulato un’opposizione quanto mai generica’ alla determinazione del danno compiuta dal CTU, ‘perché la CTU è stata fortemente e puntualmente contrastata in primo grado dalla CTP … e dallo stesso appellante’. Comunque il giudice d’appello avrebbe disatteso la giurisprudenza per cui le contestazioni alla CTU sono formulabili anche in comparsa conclusionale.
4.2 La presunzione è uno strumento probatorio comunque utilizzabile al di fuori delle fattispecie di prova legale, e quindi sotto questo profilo il motivo va disatteso.
Il motivo, inoltre, presenta censure fattuali, e per di più genericamente, come generica è la censura conclusiva sul mancato
esame delle critiche alla CTU. D’altronde, il giudice d’appello, nelle pagine 67 della sentenza, afferma l’impossibilità per l’attuale ricorrente di presentare osservazioni e quesiti al CTU ‘nel corso delle indagini sul luogo’ per non avere nominato CTP, il che non inibisce ovviamente argomentazioni difensive successive, e quindi anche nella comparsa conclusionale.
Complessivamente, quindi, il motivo va disatteso.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 3 . 500, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater , d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 6 marzo 2025
Il Presidente NOME COGNOME