Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25501 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26402/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL);
– ricorrenti –
contro
Oggetto: Responsabilità Civile Generale -Risarcimento del danno da reato di evasione fiscale.
CC 22.03.2024 Ric. n. 26402/2021 Pres A, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, in persona, rispettivamente, del Direttore e del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ex lege , domiciliati in ROMA, INDIRIZZO;
– controricorrenti – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 591/2021 depositata il 18/03/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2024 dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Catania ha respinto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza n. 4385/2018 del Tribunale di Catania, con condanna degli appellanti in solido, al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese di lite del grado.
Per quanto ancora qui rileva, il presente giudizio segue un complesso giudizio tributario e penale a carico, tra gli altri, degli odierni ricorrenti, imputati di reati di contrabbando mediante evasione di dazi di importazione doganale nonché di ricettazione, falso e truffa, commessi dalla fine degli anni 1990 all’inizio del 2000 , nel corso del quale si costituirono parte civile, tra gli altri, l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, odierni controricorrenti; in prime cure, il Tribunale penale di Catania con sentenza n. 318/2006 condannò tutti e tre gli imputati per i reati loro ascritti ; la Corte d’appello di Catania , con sentenza n. 1777/2010, dichiarò non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per le residuate imputazioni perché estinte per prescrizione, ma confermò le statuizioni di condanna per i reati di falso e contrabbando, respingendo gli appelli di NOME COGNOME e NOME COGNOME e confermando le statuizioni civili;
CC 22.03.2024
Ric. n. 26402/2021
Pres A, RAGIONE_SOCIALE
EstRAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE questa Corte, con sentenza n. 36372 del 2011, per quanto ancora di interesse, respinse i ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, cassando con rinvio limitatamente alla disposta confisca nei confronti del solo NOME COGNOME; la Corte territoriale in sede di rinvio, con sentenza n. 1178/2014, dispose infine la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme in sequestro in favore di NOME COGNOME.
3. Le amministrazioni, odierne controricorrenti, costituitesi parti civili nel giudizio penale, con atto di citazione hanno convenuto in giudizio gli odierni ricorrenti intendendo proseguire il giudizio in sede civile al fine della liquidazione del danno accertato dal Tribunale di Catania con sentenza n. 318/2006, passata in giudicato, essendo stati rigettati gli appelli e le impugnazioni proposte e confermate le statuizioni civili; si sono costituiti tutti i convenuti, eccependo la contemporanea pendenza di un giudizio tributario azionato dalle stesse a mministrazioni per l’evasione RAGIONE_SOCIALE imposte per importazioni, nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE, di cui erano o erano stati, amministratori, a vario titolo, gli odierni ricorrenti, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Catania, con la già richiamata sentenza n. 4383/2018, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dall’RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE e, nello specifico: – ha rigettato l’eccezione di litispendenza, posto che tra le due cause indicate dai convenuti non vi era coincidenza soggettiva («quella dinanzi al giudice tributario vede come parti solo le società e non le persone fisiche oggi chiamate in giudizio») e neppure oggettiva («in questa sede si chiede il risarcimento dei danni non patrimoniali»), «per non tacere della causa petendi («in questa sede si chiede il risarcimento dei danni da reato e poco importa se per la quantificazione del danno viene utilizzato quale
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RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO parametro di riferimento, per il danno patrimoniale, l’importo RAGIONE_SOCIALE imposte dovute»); – ha affermato che «le condotte illecite tenute dai convenuti sono state accertate nel corso dei giudizi penali e sono ampiamente descritte nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenze indicate in citazione, mentre la declaratoria di prescrizione dei reati e la depenalizzazione RAGIONE_SOCIALE violazioni fiscali hanno avuto quale presupposto logico giuridico la colpevolezza degli imputati, tanto che né in sede di appello né in sede di giudizio innanzi alla RAGIONE_SOCIALE sono stati ritenuti sussistenti gli estremi di fatto e di diritto per la piena assoluzione; a ciò aggiungasi che le statuizioni civili della sentenza di primo grado sono state confermate nei successivi gradi di giudizio. Con riguardo alla quantificazione del danno patrimoniale, essa va effettuata sulla base dei parametri correttamente indicati in citazione, sicché i convenuti vanno condannati al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme indicate nel conclusum ( … ) relativamente poi alla liquidazione del danno non patrimoniale essa non può che essere effettuata equitativamente ed a tal fine va tenuto conto della rilevante gravità dei fatti illeciti, che hanno indubbiamente leso l’immagine della P.A (…) le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ( … ) condanna tutti i convenuti per la causale di cui in motivazione, al pagamento, in solido ed in favore di parte attrice, della somma di € 10.000,00 »; – ha condannato, infine, «COGNOME NOME, per le causali di cui in citazione, al pagamento, in favore di parte attrice della complessiva somma di € 85.118.552,00, oltre interessi al tasso legale, come in motivazione specificato; COGNOME NOME, per le causali di cui in citazione, al pagamento, in favore di parte attrice della complessiva somma di € 1.403.8 78,00, oltre interessi al tasso legale, come in motivazione specificato; COGNOME NOME e COGNOME NOME, per le causali di cui in citazione, al pagamento,
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in favore di parte attrice della complessiva somma di € 161.735,00, oltre interessi al tasso legale, come in motivazione specificato; tutti i convenuti al pagamento, in solido ed in favore di parte attrice, RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in complessi vi € 22.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, come per legge».
Avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione. Hanno resistito con unico atto di controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. I ricorrenti lamentano:
1.1. con il primo motivo di ricorso, la ‘ Violazione, e falsa applicazione dell’artt. 129 -578 c.p.p. e 2967 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . ‘ nonché la ‘ Insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 ‘ ; in particolare, sostengono che la sentenza impugnata abbia negato valore probatorio alla sentenza assolutoria n. 1777/10 della Corte d’appello di Catania, sezione penale, divenuta irrevocabile e sostengono, richiamando numerosi precedenti di legittimità, che ‘la motivazione, non essendo necessaria ai fini della dichiarazione di colpevolezza penale, diventa invece imprescindibile per ciò che concerne le statuizioni civili nell’ambito della deci sione in cui il Giudice penale le compie’ e che , dunque, ‘i motivi di impugnazione dell’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno’ (pag. 7 e 8 in ricorso) e contesta come ‘insufficiente e contraddittoria’ su un fatto decisivo l’aver affermato
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RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO nella sentenza impugnata, a pag. 6, che «il primo giudice abbia correttamente posto a fondamento del disposto accoglimento RAGIONE_SOCIALE istanze risarcitorie RAGIONE_SOCIALE amministrazioni finanziarie gli esiti dei procedimenti penali».
1.2. con il secondo motivo, la ‘ Insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 ‘ , contestano in particolare il ‘macroscopico errore’ in cui sarebbe incorso il Giudice d’appello per aver ritenuto che non sussistessero valide ragioni per distinguere dalle altre la posizione riferibile a COGNOME NOME, a fronte di rituali e valide allegazioni probatorie dalle quali risultava che i fatti risalenti agli anni 1998-2000 non gli potessero essere contestati, con conseguente assenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda svolta sul punto dalle Amministrazioni;
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. In primo luogo, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. nella parte in cui non contesta il principio applicato dalla Corte d’appello secondo cui, anche in caso di pronuncia agli effetti civili ex art. 578 c.p.p., l’accertamento a tali fini dei fatti che avrebbero fondato la responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE parti imputate, spieghi efficacia tra le parti che hanno partecipato al processo penale, anche nel processo civile (principio sul quale si veda Cass. Sez. 2 n. 11467 del 15/06/2020; n. 5660/2018; Cass. n. 2083/2013), ma invece sostiene che si sarebbe negato valore alla sentenza assolutoria emessa in sede penale che quindi non potrebbe spiegare efficacia di giudicato; invero, la doglianza mira a contrastare l’efficacia di giudicato che ha ormai assunto la sentenza penale anche in sede civile (così Cass. Sez. 3, 29/01/2013 n. 2083) volendosi in tal modo, una volta esaurita la possibilità di contestazione della correttezza della decisione nelle opportune sedi giudiziarie, porre in discussione la definitività ed irrevocabilità degli
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RAGIONE_SOCIALE accertamenti, laddove l’efficacia del giudicato consiste proprio nell’esigenza di precludere per il futuro ogni futura contestazione ( Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 32412 del l’ 8/11/2021) (v. sul punto espressamente in motivazione pag. 6 della sentenza impugnata). Giova sottolineare, inoltre, che parte ricorrente omette di censurare anche l’ulteriore affermazione della Corte territoriale secondo cui l’accoglimento della domanda era fondato anche sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze dei giudizi tributari pendenti.
A tale riguardo, la Corte d’appello ha condiviso le argomentazioni già utilizzate dal primo giudice, ponendo a fondamento del disposto accoglimento RAGIONE_SOCIALE istanze risarcitorie RAGIONE_SOCIALE amministrazioni sia gli esiti dei procedimenti penali (avendo essi condotto all’accertamento e all’ ascrivibilità ai COGNOME RAGIONE_SOCIALE condotte penalmente illecite di falso e contrabbando) sia di quelli rilevanti in ambito tributario; su quest’ultimo profilo , la Corte catanese ha dato conto del fatto che «l’evasione dei dazi doganali c ui i COGNOME, per ingenti somme, hanno dato corso attraverso condotte di contrabbando penalmente rilevanti, per tal via non essendo revocabile in dubbio, il danno sia di natura patrimoniale e non, subito dalle amministrazioni appellate tanto per il recupero RAGIONE_SOCIALE imposte evase, per dazio Pac e IVA, nonché per il danno all’immagine della PRAGIONE_SOCIALEA. correttamente considerato dal primo giudice» (pag. 8 della sentenza impugnata).
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Ric. n. 26402/2021
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RAGIONE_SOCIALE
4. In definitiva, il ricorso è inammissibile.
Le spese vengono poste a carico dei ricorrenti, in solido, secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Per questi motivi
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, che si liquidano in complessivi Euro 20.000,00, oltre spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo
CC 22.03.2024 Ric. n. 26402/2021 Pres A, RAGIONE_SOCIALE di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione