Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24009 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 24009 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 31741/2019 R.G. proposto da:
NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa
dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di n.1518/2019 depositata il 19.3.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’1 Consigliere NOME COGNOME.
NAPOLI 1.7.2024 dal
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 20.12.2005 NOME e NOME, proprietari per atto del AVV_NOTAIO del 10.5.2002, rep. n.23728, racc. n. 4729, di un’area immobiliare scoperta sita in Forio (NA), INDIRIZZO (nel NCT a foglio 17, particella 917), adibita a parcheggio a pagamento di autoveicoli, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sezione distaccata di Ischia, RAGIONE_SOCIALE, lamentando che quest’ultima aveva occupato illegittimamente una porzione di tale area con l’installazione di due cabine di trasformazione e due minibox affiancati elettrici, uno adiacente e l’altro poco distante e con le condutture annesse a tali strutture; che la convenuta non aveva riscontrato le loro missive, nelle quali avevano manifestato l’intollerabilità RAGIONE_SOCIALE‘occupazione, che impediva loro l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa zona occupata per ulteriori posti di parcheggio di autoveicoli; che la presenza RAGIONE_SOCIALEe suddette strutture esponeva a pericolo la salute dei fruitori del parcheggio, sia per le emissioni nocive, sia per il rischio di surriscaldamento e combustione connesso al parcheggio a poca distanza RAGIONE_SOCIALEe autovetture.
Per tali ragioni gli attori chiedevano di accertare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘occupazione, la rimozione RAGIONE_SOCIALEe strutture sopra descritte, il
rilascio RAGIONE_SOCIALEa porzione occupata ed il risarcimento dei danni subiti per effetto RAGIONE_SOCIALE‘illegittima occupazione RAGIONE_SOCIALEa loro area adibita a parcheggio.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE mediante i RAGIONE_SOCIALE interni iscritti all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME, che per quanto ancora rileva, sosteneva l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di ristoro pecuniario per genericità e comunque l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa stessa per assenza di qualsiasi pregiudizio, chiedendone il rigetto, ma omettendo poi di partecipare all’attività istruttoria (testimonianze e CTU).
Con la sentenza n. 3969/2017 del 29.3.2017 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sezione distaccata di Ischia, accertava l’occupazione illegittima, condannava la convenuta alla rimozione RAGIONE_SOCIALEe strutture sopra descritte dalla proprietà RAGIONE_SOCIALE attori, al risarcimento dei danni quantificati in € 24.000,00 ed al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
La sentenza veniva dapprima notificata dagli attori a fini esecutivi il 24.4.2017 alla RAGIONE_SOCIALE (subentrata alla RAGIONE_SOCIALE) presso la sede legale di Roma, INDIRIZZO, con esito positivo, mentre i tentativi di notifica RAGIONE_SOCIALEa stessa agli avvocati domiciliatari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO ed AVV_NOTAIO, presso la Direzione Territoriale Campania di RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine breve d’impugnazione, compiuti il 9.6.2017, risultavano negativi per destinatario irreperibile, ed in base alle ricerche svolte, l’AVV_NOTAIO risultava già da lungo tempo iscritto all’RAGIONE_SOCIALE e non più all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ente convenuto, per cui la sentenza veniva notificata il 22.6.2017 all’indirizzo pec del medesimo risultante dall’RAGIONE_SOCIALE, mentre l’AVV_NOTAIO, pur risultando ancora iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ente convenuto e domiciliato presso
la Direzione Territoriale Campania di RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, era privo di indirizzo pec, per cui nei suoi confronti non venivano eseguiti ulteriori tentativi di notifica nella veste di domiciliatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza di primo grado del 29.3.2017 proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE con atto di citazione notificato il 30.4.2018, sostenendo, per quanto ancora rileva, che la condanna al risarcimento danni era infondata, in quanto relativa ad un danno non provato e comunque sproporzionata perché calcolata con parametri inadeguati e in rapporto ad una superficie superiore a quella effettivamente occupata dalle strutture.
Si costituivano in secondo grado COGNOME NOME e COGNOME NOME, che in via preliminare eccepivano l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello per decorrenza del termine breve d’impugnazione di trenta giorni, da ritenere scaduto il 22.7.2017, facendolo decorrere dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado compiuta alla RAGIONE_SOCIALE all’indirizzo pec RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, per essa costituito nel giudizio di primo grado insieme all’AVV_NOTAIO, essendo stato notificato loro l’atto di appello solo in data 30.4.2018, e per quanto ancora rileva, chiedevano comunque il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello inerente al risarcimento danni, in quanto l’importo liquidato era basato sulle valutazioni RAGIONE_SOCIALEa CTU espletata sulla compromissione RAGIONE_SOCIALEa destinazione economica RAGIONE_SOCIALE‘area derivante dalle rimuovende strutture RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e sul mancato uso a parcheggio autoveicoli RAGIONE_SOCIALEa medesima area.
RAGIONE_SOCIALE replicava all’eccezione di tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello, che la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado eseguita all’AVV_NOTAIO, quale legale domiciliatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il 22.6.2017, all’indirizzo pec del suddetto legale risultante dall’RAGIONE_SOCIALE, doveva ritenersi inesistente, in quanto l’AVV_NOTAIO aveva cessato le proprie funzioni di dirigente responsabile RAGIONE_SOCIALEa
funzione legale di RAGIONE_SOCIALE il 31.12.2009 e non risultava più iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avvocati dipendenti di enti pubblici, per cui tra il medesimo ed RAGIONE_SOCIALE non esisteva più alcun rapporto processuale alla data del 22.6.2017 che lo legittimasse a ricevere atti processuali in luogo RAGIONE_SOCIALEa parte in precedenza rappresentata.
Gli appellati controreplicavano che l’AVV_NOTAIO risultava comunque iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, come da certificazione del RAGIONE_SOCIALE; che i principi invocati dalla controparte non potevano valere nella specie per la natura privatistica e non più pubblicistica di RAGIONE_SOCIALE; che la perdita RAGIONE_SOCIALEo ius postulandi RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avvocati dipendenti di enti pubblici non era mai stata dichiarata dall’altro difensore costituito per RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, al quale comunque era stata notificata la sentenza presso il domicilio ancora attivo risultante dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, nel quale il medesimo era però risultato irreperibile; che non essendo stata consentita la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado ai RAGIONE_SOCIALE costituiti per la RAGIONE_SOCIALE, doveva considerarsi valida, anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine breve d’impugnazione, la notificazione a fini esecutivi compiuta alla parte personalmente il 24.4.2017, in conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte per le ipotesi di decesso del procuratore costituito (Cass. 6.6.2011 n. 12236).
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 1518/2019 del 5.2/19.3.2019, respingeva l’eccezione di tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello, confermava la condanna alla rimozione RAGIONE_SOCIALEe strutture illegittimamente allocate sulla proprietà RAGIONE_SOCIALE attori, ma in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, respingeva la domanda RAGIONE_SOCIALE originari attori di risarcimento dei danni asseritamente derivati dall’alloggiamento RAGIONE_SOCIALEe due cabine di trasformazione elettrica, dei
due minibox affiancati e RAGIONE_SOCIALEe relative condutture sull’area di proprietà RAGIONE_SOCIALE attori, compensava per metà le spese processuali del doppio grado, e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE attori RAGIONE_SOCIALEa residua metà.
In particolare la suddetta sentenza riteneva inesistente la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado compiuta il 22.6.2017 all’AVV_NOTAIO quale legale domiciliatario costituito per RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado, in quanto come documentato, già in data 31.12.2009 risultava cancellato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con esercizio limitato alle sole cause ed affari inerenti il proprio datore di lavoro, con conseguente venir meno da quella data del suo ius postulandi per una causa equiparabile a quelle previste dall’art. 301 c.p.c. e con conseguente impossibilità di compiere e ricevere atti processuali relativi alle cause proprie RAGIONE_SOCIALE‘ente dopo la cessazione del rapporto di impiego. La medesima sentenza specificava poi che la natura privatistica e non più pubblicistica di RAGIONE_SOCIALE era ininfluente, poiché in base alla disciplina relativa alla trasformazione di enti pubblici in società per azioni (D.L. 21.6.1993 n. 198, convertito nella L.9.8.1993 n. 292), ed in particolare all’art. 3 comma 2 RAGIONE_SOCIALEa L.30.7.1990 n. 218, erano fatti salvi a favore dei dipendenti i diritti acquisiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dall’originaria natura pubblica RAGIONE_SOCIALE‘ente di appartenenza, per cui gli avvocati e procuratori interni potevano mantenere l’iscrizione nell’elenco RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avvocati e procuratori, con le relative facoltà di rappresentare e difendere la società per azioni in cui l’ente pubblico si era trasformato ed alle cui dipendenze ancora si trovavano (Cass. 24.1.2003 n. 1095). Quanto alla notifica a mezzo posta RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado all’altro legale domiciliatario che risultava costituito davanti al Tribunale per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPA, l’AVV_NOTAIO, e che era rimasto iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il plico non era stato consegnato per irreperibilità del
destinatario al domicilio eletto, per cui la notificazione tentata l’8.6.2017 non era stata portata a compimento con le formalità relative alla giacenza postale, o ex art. 143 c.p.c., per cui in mancanza di notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado ad uno dei procuratori ancora costituiti per RAGIONE_SOCIALE, non poteva decorrere il termine breve d’impugnazione.
La sentenza impugnata concludeva sul punto RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘appello, che dovendosi applicare al giudizio, introdotto in primo grado prima RAGIONE_SOCIALE‘abbreviazione del termine lungo d’impugnazione a sei mesi da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 comma 17 RAGIONE_SOCIALEa L. 18.6.2009 n. 69, e quindi prima del 4.7.2009, il termine annuale RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 c.p.c. vecchia formulazione, decorrente dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado RAGIONE_SOCIALE‘1.4.2017, che sarebbe andato a scadere il 2.5.2018, l’appello notificato il 30.4.2018 dalla RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi tempestivo.
Relativamente al secondo motivo di appello, concernente il risarcimento danni, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE anzitutto escludeva che vi fosse stato un danno RAGIONE_SOCIALE originari attori per la limitazione RAGIONE_SOCIALEa destinazione economica RAGIONE_SOCIALE‘area di loro proprietà, ritenendo che dalle testimonianze acquisite, dalla CTU e dalle foto dei luoghi risultasse che l’area (compresi gli spazi antistanti le cabine e le cassette di derivazione elettrica marcati da strisce bianche delimitative di posti auto) era sempre stata concretamente adibita dagli attori a parcheggio autoveicoli a pagamento, ed evidenziando che la superficie occupata dalle cabine elettriche e minibox secondo la CTU era di 6 metri quadri e quella occupata dalle cassette di derivazione di meno di un metro quadro, su una superficie complessiva RAGIONE_SOCIALE‘area di circa 1200 mq, con impedimento al parcheggio di tre veicoli secondo la valutazione del CTU per cui non poteva essere riconosciuto un danno per la differenza tra il valore di mercato RAGIONE_SOCIALE‘area in questione in assenza RAGIONE_SOCIALE‘opera generatrice
del danno e quello in presenza RAGIONE_SOCIALE‘opera stessa, come fatto dal CTU.
Relativamente al danno da mancato guadagno o per perdita di chance per l’impossibilità di utilizzo RAGIONE_SOCIALEa ridottissima porzione occupata dalle rimuovende strutture RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello riteneva che la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. esigeva la prova in termini di certezza, o di elevata probabilità RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. 19.2.2009 n. 4042) e RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità, o estrema difficoltà di dimostrarne il preciso ammontare, potendosi tali prove essere fornite anche in via presuntiva.
Specificava la Corte d’Appello, che l’avvenuta occupazione da parte RAGIONE_SOCIALEe strutture RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di una piccolissima porzione RAGIONE_SOCIALE‘area RAGIONE_SOCIALE attori, rappresentava il fatto potenzialmente dannoso in cui consisteva il danno in re ipsa, ma andava dimostrato in termini di probabilità, o di verosimiglianza secondo l’ id quod plerumque accidit, il danno conseguenza consistente nel concreto pregiudizio economico subito dagli attori.
Sotto tale ultimo profilo la Corte d’Appello evidenziava che gli attori si erano limitati ad ipotizzare un pregiudizio economico per il mancato sfruttamento ad area di parcheggio a pagamento RAGIONE_SOCIALEa circoscritta area occupata dalle strutture RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, senza però fornire alcun elemento a dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa redditività del parcheggio, dei correlativi incassi ed introiti, del numero di posti disponibili al netto RAGIONE_SOCIALE‘area occupata e di concrete richieste di parcheggio sull’area occupata che non avevano potuto soddisfare per esaurimento RAGIONE_SOCIALE altri posti disponibili, per cui non era stata fornita con certezza, o almeno con elevata probabilità la prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del danno da mancato guadagno, che pertanto non poteva essere liquidato equitativamente.
La Corte d’Appello sottolineava infine che non ricorreva un’ipotesi di occupazione acquisitiva, non configurabile per le limitate
estensioni di occupazione proprie RAGIONE_SOCIALEa fattispecie analoga RAGIONE_SOCIALEe servitù di elettrodotto (in tal senso per queste ultime Cass. 13.5.1993 n. 5428; Cass. 6.11.1989 n. 4619).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso a questa Corte, notificato ad RAGIONE_SOCIALE il 19.10.2019, NOME e NOME, affidandosi a due motivi, e resiste con controricorso notificato il 26.11.2019 la RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato anche memoria per l’udienza camerale partecipata RAGIONE_SOCIALEa sesta sezione RAGIONE_SOCIALE‘11.11.2020.
Con ordinanza interlocutoria RAGIONE_SOCIALE‘11.11.2020/13.4.2021, il collegio RAGIONE_SOCIALEa sesta sezione, non condividendo la proposta del relatore, ha ritenuto necessaria la fissazione di pubblica udienza per la complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate.
Fissata quindi la pubblica udienza, la Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso, ed i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omessa valutazione di un fatto decisivo, rappresentato dal fatto che la sentenza di primo grado, risultando ormai privo RAGIONE_SOCIALEo ius postulandi per cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO, non più dipendente RAGIONE_SOCIALE‘originaria convenuta, e risultando irreperibile l’altro legale costituito per la convenuta, AVV_NOTAIO, presso il domicilio eletto, era stata notificata personalmente alla RAGIONE_SOCIALE il 24.4.2017, come ritenuto possibile dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte in caso di morte, o di irreperibilità del procuratore costituito in giudizio per la notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 330 ultimo comma c.p.c. (Cass. sez. un. 8.2.2010 n. 2714;
Cass. 6.6.2011 n. 12236), per cui l’appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, notificato il 30.4.2018, doveva essere dichiarato tardivo ed inammissibile, perché proposto dopo la scadenza del termine breve d’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 325 c.p.c. avvenuta il 24.5.2017, non potendosi applicare in presenza di notifica ad istanza di parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado il termine annuale d’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 c.p.c..
Con lo stesso motivo, questa volta in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 143 c.p.c. per avere la Corte d’Appello affermato che risultato irreperibile l’unico legale ancora dotato di ius postulandi nel giudizio di primo grado per la RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO, iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avvocati con esercizio limitato alle sole cause ed affari inerenti il proprio datore di lavoro, ma privo di pec, l’iter notificatorio non sarebbe stato completato malgrado il disposto RAGIONE_SOCIALE articoli 7, 8 e 9 RAGIONE_SOCIALEa L.20.11.1982 n. 890 (sulla notificazione a mezzo posta) nel testo all’epoca vigente, che per l’irreperibile non prevedevano, a differenza che per l’ipotesi di assenza, o rifiuto del destinatario, alcuna raccomandata a.r. successiva per notiziare RAGIONE_SOCIALEa tentata notifica, e che la parte attrice avrebbe dovuto fare ricorso per la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine breve d’impugnazione, alla notifica ex art. 143 c.p.c., utilizzabile solo per la notifica da effettuare alla parte personalmente (con deposito del plico presso la casa comunale del luogo di nascita RAGIONE_SOCIALEa stessa) e non al procuratore costituito.
Il primo motivo, nella sua duplice articolazione, é infondato e dev’essere respinto.
Innanzitutto, l’omessa considerazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa notifica a fini esecutivi compiuta con esito positivo dagli originari attori il 24.4.2017 alla RAGIONE_SOCIALE (subentrata alla RAGIONE_SOCIALE) presso la sede legale di
INDIRIZZO, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALEa medesima del 30.4.2018 per mancata proposizione entro il termine di trenta giorni da quella notificazione, non ha carattere decisivo.
Ed invero, per giurisprudenza consolidata di questa Corte la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza effettuata alla parte non contumace personalmente, anziché al procuratore costituito, nel giudizio definito da quella sentenza, é inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione (vedi in tal senso Cass. 5.9.2023 n.25889; Cass. 5.10.2016 n. 19876; Cass. 10.5.2016 n. 9413; Cass. 13.8.2015 n. 16804; Cass. sez. un. 13.6.2011 n. 12898; Cass. 1.6.2010 n.13428).
Si noti poi che la giurisprudenza di questa Corte richiamata dai ricorrenti, che in caso di irreperibilità del procuratore costituito, legittima la notificazione alla parte personalmente (Cass. sez. un. 19.2.2009 n. 3960; Cass. 1.7.2005 n.14033; Cass. 29.5.1997 n.4746; Cass. 26.6.1992 n. 7990), si riferisce alla specifica fattispecie RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto d’impugnazione, nella quale la parte, tenuta a rispettare il termine d’impugnazione rischierebbe di subire il giudicato per l’impossibilità di notificare l’impugnazione al procuratore costituito irreperibile RAGIONE_SOCIALEa controparte, e per tale ragione sulla base del disposto RAGIONE_SOCIALE‘ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 330 c.p.c. (relativo al luogo di notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione), che consente la notifica personale alla controparte in mancanza di residenza, o di elezione di domicilio e decorso un anno dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, si consente eccezionalmente la notifica personale alla controparte processuale, ma nella specie la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado é richiesta solo per accelerare il passaggio in giudicato, sicché oltre a non esistere una norma analoga all’art. 330 ultimo comma c.p.c., non ricorre nemmeno un’esigenza di tutela simile che giustifichi un’applicazione analogica.
In ogni caso la notifica espressamente compiuta dagli attori a fini esecutivi alla RAGIONE_SOCIALE il 24.4.2017, é avvenuta ben prima che fossero effettuati con esito negativo il 9.6.2017 i tentativi di notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado ai RAGIONE_SOCIALE costituiti nel giudizio del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sezione distaccata di Ischia, avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, presso la Direzione Territoriale Campania di RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, indicata come domicilio eletto, per cui certamente la notifica del 24.4.2017 presso la sede personale RAGIONE_SOCIALEa parte subentrata alla RAGIONE_SOCIALE, non può costituire il completamento RAGIONE_SOCIALEa notifica tentata ai procuratori costituiti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nella succesiva data del 9.6.2017.
Venendo alla seconda parte del primo motivo di ricorso, inerente alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 143 c.p.c., se ne deve rilevare l’inammissibilità per difetto di interesse, in quanto l’impugnata sentenza non ha fatto applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 143 c.p.c., avendo piuttosto rilevato alla fine di pagina 4 ed inizio RAGIONE_SOCIALEa pagina 5, la mancanza di una valida notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado per il mancato completamento RAGIONE_SOCIALE‘iter notificatorio, essendo risultato irreperibile l’AVV_NOTAIO presso il domicilio eletto RAGIONE_SOCIALEa Direzione Territoriale Campania di RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, al mero tentativo di notifica compiuto il 7/9.6.2017.
Solo dopo avere fatto riferimento al mancato completamento RAGIONE_SOCIALE‘iter notificatorio, l’impugnata sentenza ha aggiunto, che gli originari attori non si erano neppure avvalsi RAGIONE_SOCIALEa notifica ex art. 143 c.p.c., effettivamente non utilizzabile, per espressa previsione di legge, per il procuratore costituito, ma solo per le notifiche dirette alla parte personalmente.
I ricorrenti hanno poi congiuntamente richiamato la disciplina RAGIONE_SOCIALE articoli 7, 8 e 9 RAGIONE_SOCIALEa L. 20.11.1982 n. 890, che però si riferiscono rispettivamente, il primo all’ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario, il secondo all’ipotesi di rifiuto RAGIONE_SOCIALEa notifica e di
temporanea assenza del destinatario, prevedendo al pari RAGIONE_SOCIALE‘articolo precedente che si dia avviso al destinatario con raccomandata RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto deposito del plico nel più vicino ufficio postale ed il terzo l’ipotesi del destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, di indirizzo inesatto, insufficiente, o inesistente, nelle quali il plico viene restituito al mittente con l’indicazione del motivo del mancato recapito, sottolineando che in tale ultima ipotesi non sono invece previste ulteriori formalità RAGIONE_SOCIALE‘iter notificatorio.
Tale rilievo non ha pregio, in quanto in caso di restituzione del plico, per destinatario irreperibile da parte RAGIONE_SOCIALE‘agente postale, la notifica si considera non avvenuta, né risulta documentato, attraverso la cosiddetta CAD (vedi sulla necessità RAGIONE_SOCIALEa produzione RAGIONE_SOCIALEa raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova del perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa notifica per irreperibilità relativa e non RAGIONE_SOCIALEa semplice prova RAGIONE_SOCIALEa spedizione di tale raccomandata Cass. n. 10012/201; Cass. n. 5077/2019), che si sia trattato di un’irreperibilità solo relativa del destinatario, per cui gli attori dopo il tentativo negativo del 7/9.6.2017 avrebbero nuovamente dovuto eseguire la notifica all’AVV_NOTAIO presso il domicilio eletto RAGIONE_SOCIALEa Direzione Territoriale Campania RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, che ancora risultava riportato nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE enti, eventualmente chiedendo chiarimenti sulle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘irreperibilità, non potendo certo ritenere perfezionata positivamente la notifica di un atto mai consegnato, né reso disponibile al destinatario.
2) Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 1223, 1226 e 2056 cod. civ. per non essersi uniformata l’impugnata sentenza alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte che in materia di danno da occupazione illegittima di beni immobili ritiene il danno subito dal proprietario in re ipsa, ossia
discendente dal semplice fatto RAGIONE_SOCIALEa perdita RAGIONE_SOCIALEa disponibilità del bene e dall’impossibilità per lo stesso di conseguire l’utilità normalmente ravvisabile in relazione alla natura di regola fruttifera di esso, ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omessa considerazione di un fatto decisivo, identificato nell’avvenuta prova RAGIONE_SOCIALE‘intenzione RAGIONE_SOCIALE attori di destinare ad area di parcheggio quella occupata dalle cabine elettriche di trasformazione e dalle loro pertinenze.
Il motivo è infondato alla luce RAGIONE_SOCIALEa recente sentenza RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione n. 33645 del 15.11.2022, che ha composto il contrasto esistente tra la seconda e la terza sezione, circa i profili di prova del danno in ipotesi di occupazione senza titolo di beni immobili.
Tale sentenza ha riconosciuto che in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte RAGIONE_SOCIALEa specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova, anche mediante presunzioni o tramite il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l’onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l’evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno; che il venir meno RAGIONE_SOCIALEa mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela
reale, non é risarcibile; che se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
A questi principi l’impugnata sentenza si é attenuta, perché sotto il profilo del danno emergente, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che l’occupazione di circa sette metri quadri complessivi, su 1200 metri quadri di area di proprietà RAGIONE_SOCIALE attuali ricorrenti, da parte RAGIONE_SOCIALEe strutture RAGIONE_SOCIALEe quali é stata disposta la rimozione, non ha pregiudicato la destinazione a parcheggio privato a pagamento RAGIONE_SOCIALE‘area di proprietà, essendo state rinvenute strisce di delimitazione dei posti auto anche in prossimità di tali strutture.
Sotto il profilo del lucro cessante, danno conseguenza per il quale il pregiudizio non può essere ritenuto in re ipsa, l’impugnata sentenza ha ritenuto che gli originari attori si siano limitati a fare riferimento ad una mera possibilità ipotetica di sfruttamento a parcheggio autoveicoli RAGIONE_SOCIALEa modestissima porzione occupata dalle strutture, senza allegare il reddito percepito dalla residua area adibita a parcheggio ed il numero dei posti relativi ed eventuali richieste ricevute di utilizzo di posti auto ulteriori non potute soddisfare per la presenza RAGIONE_SOCIALEe strutture in questione, per cui non é sorto uno specifico onere RAGIONE_SOCIALEa controparte di contestazione RAGIONE_SOCIALE specifici pregiudizi lamentati, e non essendo stata provata l’esistenza di tale danno conseguenza, ne é risultata preclusa la liquidazione equitativa, benché gli originari attori avessero certamente la possibilità di fornire prova dei posti auto presenti sull’area (rispetto ai tre posti indicati dal CTU come occupati dalle strutture) e del reddito da quelli percepito, non bastando poi la mera prova RAGIONE_SOCIALE‘intenzione RAGIONE_SOCIALE attori di destinare a parcheggio anche la piccolissima area occupata dalle strutture a fare ritenere
presuntivamente che fosse certa, o altamente probabile la loro fruizione a pagamento da parte di terzi per un determinato corrispettivo.
In conclusione il ricorso va respinto.
In base al principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali liquidate in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALE.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate a favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente nella somma di € 200,00 per spese e di € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l’art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘11.7.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
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