Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7553 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7553 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8757/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC: EMAIL -ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC: EMAIL
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PALERMO n. 24/2021 depositato il 09/03/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, dichiarato il 26.7.2017, ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi contro il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Palermo ha accolto parzialmente l ‘ opposizione allo stato passivo proposta da NOME COGNOME, determinando in euro 52.800,00 il credito prededucibile vantato dall’opponente a titolo di danni da ritardata restituzione (nel novembre 2020) dell’immobile da lei concesso in locazione all’RAGIONE_SOCIALE in bonis con contratto risolto anteriormente al fallimento, in luogo della minor somma di euro 4.000,00 riconosciuta dal giudice delegato in ragione dell’avvenuta restituzione delle chiavi in data 28.3.2018, con contestuale nomina della locatrice a custode a titolo gratuito dei numerosi beni mobili allocati nell’appartamento di sua proprietà, in attesa della loro vendita.
1.1. -La Unmarino ha resistito con controricorso.
-Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
2.1. -Con il primo motivo si deduce la nullit à del decreto per violazione dell’art. 98 l.fall. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., per avere il tribunale violato il principio dell’immodificabilità della domanda in sede di opposizione (Cass. 6279/2022, 26225/2017) e pronunciato ultra petita , accertando la responsabilità extracontrattuale della curatela fallimentare quando l’opponente aveva proposto una domanda contrattuale di risarcimento danni ai sensi dell’art. 1591 c.c.
2.2. -Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1218, 1223, 1226, 1591, 2056 e 2697 c.c., poiché il tribunale, dopo avere correttamente escluso l’applicazione dell’art. 1591 c.c., ha riconosciuto alla locatrice un danno extracontrattuale da illegittima occupazione dell’immobile per il solo fatto che la locatrice non ne aveva potuto disporre, quando il danno andava provato mediante allegazione dei fatti che concorrevano alla sua determinazione, mentre la creditrice non aveva provato n é chiesto di provare, come era suo onere ai sensi
RAGIONE_SOCIALE artt. 2056 e 2697 c.c., il danno subito in concreto; inoltre il tribunale, nella quantificazione del danno, avrebbe dovuto valutare il comportamento della creditrice, che non aveva mai chiesto alla curatela di liberare l’immobile, e nel giudizio di opposizione si era limitata a formulare una prova per testi diretta a dimostrare la presenza al suo interno di beni mobili (circostanza pacifica).
2.3. -Il terzo motivo lamenta l’o messo esame di fatto decisivo, avuto riguardo alla liquidazione del danno in misura corrispondente ai canoni di locazione, senza esaminare gli elementi addotti dalla curatela ai fini del concorso del fatto colposo ex art. 1227 c.c. della locatrice, che era stata nominata custode dei beni mobili e non ne aveva mai chiesto l’ asporto.
3. -I motivi non possono trovare accoglimento.
3.1. -Il primo è infondato, poiché, al di là del riferimento ai ‘ canoni ‘ di locazione ai fini della quantificazione della pretesa risarcitoria -che poteva lasciar supporre la natura contrattuale della responsabilità del conduttore per il ritardo nella restituzione dell’immobile disciplinata dall’art. 1591 c.c. (cfr. Cass. 38588/2021), giustificabile solo per la parte del credito relativa ai canoni arretrati -era pacifico che il contratto di locazione si fosse risolto prima della dichiarazione di fallimento, a seguito di convalida di sfratto per morosità, tanto che lo stesso giudice delegato aveva riconosciuto (sia pure in misura minima) una ‘ indennità di occupazione’ , non venendo perciò in rilievo né una domanda nuova, né una pronuncia ultra petita , ma piuttosto la corretta qualificazione giuridica della pretesa, da parte del tribunale, come danno da ritardata liberazione dell’immobile « la cui fonte, di natura extracontrattuale rende inapplicabile tout court l’art. 1591 c.c. che prescrive l’obbligo al conduttore di dare l’intero corrispettivo fino alla riconsegna, oltre eventuali maggiori danni ».
3.2. -Il secondo mezzo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi , avendo il tribunale proceduto alla quantificazione del danno « tenuto conto dell’allegazione resa in giudizio che ha evidenziato l’impossibilità di affittare il locale con i beni ivi ubicati, anche in considerazione del ruolo di custode assunto dall’opponente », senza configurare un’ipotesi di danno in re ipsa .
Del resto la decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, ai fini del risarcimento del danno derivante dall’indisponibilità d ell’ immobile, il danno emergente presuppone l’allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente proprio facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (Cass. 14947/2023, di cassazione con rinvio della sentenza di merito che aveva ritenuto necessaria la prova dell’offerta in locazione sul mercato dell’immobile, ovvero della circostanza che i potenziali conduttori fossero stati scoraggiati dallo stato di degrado dello stesso, senza verificare se fosse stato preventivamente assolto dal convenuto l’onere di specifica contestazione dell’allegazione posta a base della domanda e mancando di tener conto della stima del valore locativo del bene, operata dal c.t.u., quale base di liquidazione del danno; cfr. Cass. Sez. U, 33645/2022, che ravvisa il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita nella «concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale»).
3.3. -Il terzo mezzo è inammissibile perché, nel dedurre un vizio motivazionale senza il rispetto dei canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. -che onerano il ricorrente di indicare il “fatto storico”, e non già “questioni” o “argomentazioni” (Cass. 2268/2022), il cui esame sia stato omesso, e, soprattutto, la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis , Cass. 27415/2018, Cass. 3110/2022) -si rivela come censura afferente valutazioni di merito circa la sfera di operatività del l’art. 1227 c.c. , avuto riguardo alle condizioni della inevitabilità e dell’uso dell’ordinaria diligenza (v. pag. 4 del decreto).
4 -Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti di cui all’ art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/01/2024.