Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34183 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34183 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2641/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 1471/2020 depositata il 02/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME COGNOME, proprietario della particella n. 233, foglio 3 in Comune di Ripa Teatina, pervenutagli in forza di permuta, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Chieti la RAGIONE_SOCIALE, deducendo che la stessa aveva attuato uno sfruttamento estrattivo e una detenzione non autorizzata di una porzione di mq. 570 del terreno di sua proprietà, successivamente restituita solo a seguito di procedura di mediazione, al fine di sentirla condannare al risarcimento danni per l’occupazione abusiva e lo sfruttamento della particella, non compresa tra quelle oggetto di diritto di sfruttamento ai sensi dell’art. 8 del contratto di permuta.
Con sentenza n. 215/2016 il Tribunale di Chieti dichiarava cessato il contendere quanto al rilascio della particella, mentre condannava la società convenuta al risarcimento del danno.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, al quale resisteva COGNOME COGNOME, anche proponendo appello incidentale con cui chiedeva una più elevata liquidazione del danno risarcibile.
Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale.
Avverso tale sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso COGNOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il ricorrente ed il resistente hanno depositato rispettive memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia
‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c., degli artt. 1027, 1028, 1058, 1223, 1325, 1350, 1362, 2056, 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Lamenta che la corte di merito ha negato l’esistenza del suo diritto di passaggio con mezzi meccanici sulla particella di terreno oggetto di causa, erroneamente ritenendo inammissibile l’eccezione ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., e senza avvedersi che essa società odierna ricorrente aveva invece eccepito l’esistenza di tale suo diritto sin dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Non si correla esattamente alla motivazione dell’impugnata sentenza, con cui la corte di merito, dopo aver rilevato, sulla scorta della CTU espletata in prime cure, un passaggio con mezzi meccanici, ha espressamente affermato che ‘questo utilizzo’ del terreno ‘è risultato in contrasto con il contratto di permuta stipulato tra le parti … secondo cui la parte del terreno compresa nella particella 233 è stata trasferita a COGNOME e non è compresa tra quelle oggetto del diritto di sfruttamento del terreno previsto nell’art. 8 del citato contratto’ , ed ha inoltre precisato che solo a tale disposizione ‘l’odierno appellante si è esclusivamente riferito nel giudizio di primo grado per affermare il suo diritto di passaggio sul fondo dell’appellato’ , mentre in sede di gravame ‘il riferimento dell’appellante al contenuto dell’art. 9 del contratto di permuta del 1987, formulato, per la prima volta nell’atto di citazione in appello è inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., poiché introduce un nuovo tema di indagine e di decisione fondato su presupposti diversi da quelli indicati nell’atto introduttivo del giudizio’ (così p. 6 dell’impugnata sentenza).
A fronte di questa articolata motivazione, la società ricorrente evoca il vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge, ma si
limita a riportare un solo un passaggio, e non l’intero testo, dell’art. 9, che neppure specificatamente lo pone a confronto con il contenuto del successivo art. 8, che solo sinteticamente ritrascrive, e quindi finisce per svolgere considerazioni meramente assertive e generiche sul dovere del giudice di appello di esaminare tutte le clausole della permuta e sulla assenza di novità di quanto sotteso dall’art. 9 rispetto al precedente art. 8.
L’illustrazione del motivo viene quindi svolta in violazione, oltre che del principio di specificità di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., anche del costante orientamento di legittimità, secondo cui ‘Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione’ (v. Cass., n. 20870/2024; Cass., n. 16038/2013).
Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’Appello erroneamente ritenuto provato il danno subito dal COGNOME per via della mancata contestazione (ex art. 115 c.p.c.), da parte della convenuta del prezzo dell’argilla e della quantità estrattane dalla cava’.
Lamenta che la corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto provato il danno subito dal COGNOME sul rilievo della mancata contestazione, da parte della società convenuta, del prezzo dell’argilla e della quantità estrattane dalla cava, senza invece considerare che la convenuta aveva contestato il fatto principale, cioè quello della occupazione, addebitatale come illegittima e senza titolo, della particella 233, posto oltretutto che il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. non può essere riferito ad elementi valutativi, quali il prezzo dell’argilla e la sua quantità estratta, desunti da una CTU espletata in altro giudizio e fatti propri dal giudice adito.
Afferma conclusivamente, pertanto, che la corte territoriale avrebbe dovuto escludere l’operatività nel caso di specie del principio di non contestazione e ritenere a carico della controparte l’onere che nel caso di specie non sarebbe stato assolto – di provare il danno asseritamente patito.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2056 c.c. nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c., e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’.
Lamenta che la corte territoriale avrebbe violato gli artt. 1223 e 2056 c.c. per non esservi alcun collegamento causale tra la somma oggetto di condanna giudiziale e l’effettiva perdita subita dall’appellato. Inoltre, in violazione degli artt. 112, 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., i giudici di merito avrebbero ritenuto la sussistenza del danno, nonostante l’originario attore COGNOME non avesse né allegato né provato di voler sfruttare direttamente la particella e di avere la possibilità e la struttura imprenditoriale per poterlo fare, essendo in atti certa, al contrario, la sua qualità di mero coltivatore diretto.
3.1. Il secondo ed il terzo motivo possono essere scrutinati congiuntamente, per l’evidente connessione, e sono infondati, nei
termini e per le ragioni che seguono.
3.2. Va premesso che entrambi i gradi di merito del presente giudizio si sono svolti prima che, in tema di occupazione abusiva, intervenisse il noto arresto n. 33645/2022, con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno anzitutto rilevato: ) che l’evento di danno riguarda non la cosa in sè, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa; -) che, pertanto, il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall’occupazione abusiva, del ‘diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo’, ed il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l’evento di danno condizionante il requisito dell’ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Le Sezioni Unite di questa Corte sono quindi pervenute a porre i seguenti principi di diritto: a) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta; b) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato; c) nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo
specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato; d) che in tema di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, la prova, sia del danno emergente (cioè la concreta possibilità di godimento, diretto o indiretto, perduta, sia del lucro cessante (lo specifico pregiudizio subito sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene ad un prezzo o un canone superiore a quello di mercato), può essere fornita anche mediante presunzioni o con il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
3.3. Orbene, nel rilevare: a) che ‘il danno conseguente dal mancato godimento di un bene immobile deve essere provato dal proprietario, essendo comunque rimessa al giudice la possibilità di avvalersi di presunzioni, sulla base però di elementi indiziari allegati dal danneggiato’ (v. p. 8 dell’impugnata sentenza); b) che nel caso di specie la società, in allora appellante ora ricorrente, ha incontrovertibilmente utilizzato la particella 233, il che ‘induce effettivamente a ritenere, secondo ciò che normalmente accade, che il danneggiato, avendone la disponibilità, avrebbe potuto trarne, direttamente o attraverso la concessione a terzi, la medesima utilità conseguita dal detentore senza titolo’ (v. p. 8 cit.); c) che, quanto alla prova del danno risarcibile, ‘il Giudice di primo grado … ha anche rilevato la mancata contestazione del prezzo dell’argilla estratta. Neppure la determinazione della quantità di materiale estratto sino alla data del rilascio … è stata adeguatamente contestata perché l’odierna appellante non ha fornito alcun elemento obiettivo per incrinare il criterio della predetta determinazione’ (v. pp. 7 e 8), l’impugnata sentenza risulta conforme al sopra indicato orientamento di legittimità, anche avuto riguardo alle particolari caratteristiche
del bene (una cava), oggetto dell’abusiva occupazione (v. sul punto Cass., n. 9304/2023, secondo cui ‘Con riguardo ad immobili del tutto peculiari (quali, ad esempio, monumenti dall’indiscutibile rilevanza storica), il danno patrimoniale da occupazione “sine titulo” può ritenersi dimostrato in virtù della prova presuntiva discendente dalle stesse particolari caratteristiche del bene’).
L’ulteriore doglianza comune ai due motivi in scrutinio, fondata sulla violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. non è dedotta secondo gli insegnamenti di questa Corte, per cui ‘In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.’ (così Cass., Sez. Un., n. 20867/2020).
Del pari, l’evocazione dell’art. 2697 cod. civ. e della sua pretesa violazione non è svolta, nel modo indicato a suo tempo, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, e ribadito -ex multis – da Cass., n. 26769 del 2018.
Infine, la lamentata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è manifestamente infondata, nella misura in cui il vizio in questione può essere dedotto soltanto quando il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso
concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame (v., tra le tante, Cass., n. 27551/2024; Cass., n. 19214/2023).
Aggiungasi, da ultimo, che nel rigettare l’appello incidentale proposto dal COGNOME, la corte di merito ha espressamente tenuto presente la natura imprenditoriale dell’attività estrattiva, donde anche le ulteriori censure in tal senso illustrate dai due motivi in scrutinio sono infondate.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ‘Nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione e/o motivazione apparente, con violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ed art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la corte d’appello esposto le ragioni di fatto e di diritto della decisione, sia sull’ an che sul quantum del danno subito dal COGNOME, nonostante le eccezioni dell’appellante, segnatamente riguardo al secondo motivo d’appello’.
Lamenta l’assenza o comunque l’apparenza della motivazione, sostenendo che la corte di merito avrebbe omesso di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione, sia sull’ an che sul quantum debeatur , ‘mancando ogni riferimento sia alle fonti da cui desumere l’esistenza del diritto al risarcimento (fatti non allegati dall’attore) e della sua prova, sia, inoltre, la sua consistenza con riferimento ad un metodo compatibile con la qualità del proprietario/non imprenditore, che era quello del danno cd. figurativo, rimanendo così occulti gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento e senza una soddisfacente esplicitazione dell’iter seguito’ (v. p. 29 del ricorso).
4.1. In disparte il pur non marginale rilievo per cui sostanzialmente esso riproduce le doglianze contenute nei precedenti motivi, e già solo per questo ne segue la medesima sorte, il motivo è infondato.
4.2. Come risulta dalla lettura dell’impugnata sentenza (v. pp. 7 e 8), la corte di merito ha espressamente e congruamente motivato sia sulla responsabilità per occupazione abusiva che sull’esistenza del conseguente danno risarcibile, anche indicando i parametri seguiti per la sua liquidazione.
L’ulteriore doglianza della società ricorrente, circa la mancata liquidazione del cd. ‘danno figurativo’, inteso come valore locativo del bene usurpato (così, nella giurisprudenza più risalente, Cass., n. 9137/2013) è parimenti infondata, dato che, come si desume dai più sopra riportati principi di diritto posti dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’adozione del parametro del canone locativo di mercato viene indicata in maniera convenzionale, ma non per questo ineludibile (v. Cass., Sez. Un., n. 33645/2022: ‘ se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato’; v. anche Cass., n. 14947/2023).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 28 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME