Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2500 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2500 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13650/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrenti –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di FIRENZE n. 2174/2019 depositata il 19/09/2019.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30/11/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME e i figli NOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Montepulciano NOME COGNOME e i figli NOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, chiedendo la condanna alla restituzione di una somma di denaro, corrisposta dal loro dante causa a titolo di prezzo di una compravendita con patto di riscatto, in seguito alla nullità del contratto e alla nullità dell ‘ atto di rinuncia al patto, accertate con precedente giudizio svoltosi in prime cure dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, alla Corte d ‘ appello di Napoli e infine dinanzi a questa Corte e concluso con sentenza n. 2158 del 14/02/2002;
i COGNOME proposero domanda riconvenzionale per ottenere la condanna degli attori al pagamento della somma per il mancato godimento del bene immobile occupato, consistente in appartamento mobiliato sito nel Comune insulare di La Maddalena, con perdita di rendite ed il risarcimento dei danni per il deterioramento dell ‘ immobile e l ‘ omessa manutenzione;
il Tribunale, con sentenza n. 195 del 22/08/2011, accolse la domanda attrice e in parte la domanda riconvenzionale;
i COGNOME proposero appello e i COGNOME resistettero e proposero appello incidentale;
la Corte d ‘ appello di Firenze, con sentenza n. 2174 del 19/09/2019, ha accolto parzialmente l ‘ appello principale e quello incidentale;
avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono con quattro motivi NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME;
resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME, anche quali eredi della madre NOME COGNOME, deceduta in corso di causa;
R.g. n. 13650 del 2020 Ad. 30/11/2023; est. C. COGNOME
parte ricorrente ha depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 30/11/2023, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione;
Considerato che:
i ricorrenti censurano la sentenza d ‘ appello per i seguenti motivi:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 cod. civ., artt. 156 e 157, comma 2, cod. proc. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., con riferimento alla statuizione relativa all ‘ accoglimento della domanda di ripetizione dell ‘ indebito riguardante la prova, ritenuta raggiunta dalla Corte d ‘ appello, circa l ‘ avvenuto versamento della somma di denaro a saldo della vendita dell ‘ appartamento in La Maddalena, nonché con riferimento alla mancata declaratoria di nullità della prova per testi inammissibile ex art. 2721 cod. civ.;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 2703, 2700, 2909 cod. civ., artt. 115, 116 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., con riferimento alla statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto raggiunta la prova dell ‘ intervenuto pagamento del prezzo attraverso la vendita con patto di riscatto (scrittura privata autenticata del 1980) e la rinuncia al patto di riscatto (atto notarile del 1981), prescindendo dal contenuto delle sentenze del precedente giudizio;
III) in subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2697 e 2744 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., con riferimento alla statuizione della decorrenza degli interessi sulla somma oggetto di ripetizione di indebito;
IV) violazione e falsa applicazione degli artt. 1148, 2033, 2727, e 2729 cod. civ. in relazione all ‘ art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con riferimento alla statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale, relativa al risarcimento danni da mancato godimento dell ‘ immobile;
R.g. n. 13650 del 2020 Ad. 30/11/2023; est. C. COGNOME
è opportuno premettere che la Corte d ‘ appello di Firenze ha accolto il capo dell ‘ impugnazione principale dei COGNOME afferente la rivalutazione monetaria, avendo ritenuto, infatti, che gli attori non avessero assolto l ‘ onere di allegare e provare l ‘ esistenza di un danno maggiore rispetto a quello ristorato mediante la corresponsione di interessi;
ha accolto, altresì, il motivo relativo alla decorrenza degli interessi, mentre non ha accolto la censura secondo cui gli interessi dovevano farsi decorrere dalla domanda giudiziale e non dalla data della dazione dei pagamenti, perché non sussistente la buona fede dei percettori (ossia dell ‘ accipiens );
quanto all ‘ appello incidentale, la Corte territoriale ha accolto il motivo proposto dai COGNOME relativo all ‘ erroneo riconoscimento del danno per mancato godimento dell ‘ immobile, ritenendo non assolto, da parte dei COGNOME, l ‘ onere probatorio riguardo i fatti comprovanti l ‘ intenzione concreta di mettere l ‘ immobile a frutto;
con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che essi, quali attori in primo grado, non avessero eccepito la nullità della prova testimoniale, vertente sull ‘ avvenuto versamento del prezzo dell ‘ immobile da parte di NOME COGNOME, dopo che la stessa era stata assunta in violazione dell ‘ art. 2721 cod. civ.;
il primo motivo è inammissibile per irrilevanza, in quanto la Corte d ‘ appello motiva ampiamente sulla sussistenza della prova dell ‘ avvenuta corresponsione della somma di sedicimila euro al momento del rogito anche sulla base del tenore della scrittura privata in data 14/11/1980 e del rogito del 28/01/1981, per AVV_NOTAIO e quindi trae la prova dell ‘ avvenuta corresponsione della somma pari a cinquanta milioni della moneta avente all ‘ epoca corso legale (la lira) da elementi ulteriori rispetto alla prova testimoniale
R.g. n. 13650 del 2020 Ad. 30/11/2023; est. C. COGNOME
con il teste COGNOME: ogni questione relativa alla cui deposizione risultando di conseguenza non determinante ai fini della finale e complessiva decisione;
il secondo motivo, strettamente correlato al primo, è inammissibile, in quanto non risulta dove e quando la relativa prospettazione sia stata posta dinanzi al giudice dell ‘ impugnazione del merito e, in ogni caso, la questione relativa alla non attendibilità delle dichiarazioni contenute nell ‘ atto notarile di compravendita con rinuncia al patto di riscatto non è stata in alcun modo posta nelle fasi di merito, o, quantomeno e in via dirimente, non risulta dove e quando siano stati posti i relativi motivi;
il terzo motivo del ricorso, proposto in via subordinata rispetto ai primi due e relativo alla decorrenza degli interessi sulla somma pagata da NOME COGNOME ad NOME COGNOME, dante causa degli attuali ricorrenti, è inammissibile, in quanto non risulta dove e quando la questione fosse stata posta nelle fasi di merito;
peraltro, in materia di indebito la buona fede si presume (Cass. n. 2993 del 31/01/2019, in motivazione e pronunce ivi richiamate) e la parte ricorrente non ha dedotto, nel corpo del motivo, di aver adeguatamente dimostrato, nelle fasi di merito, la malafede dell ‘ accipiens e la detta dimostrazione non può essere adeguatamente allegata in questa sede di sola legittimità;
il quarto motivo è infondato per contrarietà alla giurisprudenza prevalente in materia di danno da mancato godimento e a causa della mancata allegazione e prova degli elementi relativi;
la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità ha, invero, affermato che (Cass. n. 25898 del 15/12/2016 Rv. 642400 – 01) nella ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l ‘ indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa , purché tale espressione sia intesa in senso
R.g. n. 13650 del 2020 Ad. 30/11/2023; est. C. COGNOME
descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all ‘ impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l ‘ onere per l ‘ attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l ‘ ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell ‘ immobile, l ‘ avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione;
il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno presuppone, ovvero in ogni caso implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (in detto senso, a composizione di contrasto di giurisprudenza, Sez. U n. 33645 del 15/11/2022 Rv. 666193 – 04);
il quarto motivo risulta del tutto carente e privo di adeguata specificità sui punti sopra evidenziati (anche in ordine alle modalità di dispiegamento delle relative argomentazioni pure dinanzi ai giudici del merito) e la sentenza impugnata resiste, pertanto, alle critiche che le sono mosse anche con detto motivo;
il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e, tenuto conto dell ‘ attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo;
la decisione di rigetto dell ‘ impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di