Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29486 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22959/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (EMAIL)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (EMAIL), COGNOME NOME (EMAIL)
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
e
sul controricorso incidentale proposto da
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente a ll’ avvocato COGNOME NOME (EMAIL)
-ricorrente incidentale- contro
NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti all’incidentale-
nonché contro
D’ COGNOME NOME
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 169/2022 depositata il 21/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 20/09/2022, illustrato da successiva memoria, COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza n. 169/2022 della Corte d’appello di Genova pubblicata il 21.02.2022. Le parti intimate, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi del l’arch. COGNOME NOME, hanno resistito con controricorso. RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso con contestuale ricorso incidentale del 10 ottobre 2022, illustrato da successiva memoria. I controricorrenti COGNOME hanno pure notificato controricorso al ricorso incidentale.
La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado , che, per quanto qui ancora rileva, aveva rigettato le domanda di risarcimento del danno svolta nei confronti del progettista e direttore dei lavori eseguiti su un immobile di proprietà della ricorrente, sulla base dell’esito della Ctu acquisita nel primo grado, ha condannato gli eredi dell’arch. NOME COGNOME, nel frattempo deceduto, tra l’altro, al risarcimento del danno in favore della COGNOME in ragione della sua responsabilità professionale collegata al negligente svolgimento dell’incarico di progettista e direttore dei lavori affidatogli per la costruzione di 11 autorimesse in un terreno di sua proprietà, delle quali l’amministrazione comunale ha successivamente disposto la demolizione in quanto non conformi alla normativa edilizia e non sanabili. Per quanto di interesse, la Corte d’appello ha riconosciuto la responsabilità del professionista e il danno collegato a oneri e spese sopportati per il progetto, la costruzione e demolizione delle opere non sanabili (11 autorimesse interrate). Ha conseguentemente accolto la domanda svolta dal professionista in via di manleva nei
confronti della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, detratta la franchigia.
La committente dei lavori, qui ricorrente, denuncia in questa sede il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per la perdita subita e il mancato guadagno quali conseguenze dell’inadempimento. La compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE deduce, con ricorso incidentale, l’erronea interpretazione della polizza per la responsabilità civile in merito al diritto dell’assicurato a ottenere l’indennizzo in relazione al sinistro di cui è causa.
Motivi della decisione
Il ricorso principale è affidato a due motivi.
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente COGNOME lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1 punto n. 5, cod. proc. civ., «l’omesso esame, nella determinazione del danno, del mancato guadagno, dato decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», mancato guadagno per la mancata realizzazione delle autorimesse pertinenziali, da attribuirsi a responsabilità del direttore dei lavori (v. ricorso p. 9).
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce «violazione dell’art. 1223 cod. civ. dovendo il risarcimento del danno per l’inadempimento comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta». La censura mette in rilievo che, «data la chiara dizione della norma», «la sussistenza della violazione sia di evidenza solare per la stretta relazione di consequenzialità tra inadempimento dell’arch. COGNOME e danno alla ricorrente ». Ad avviso della ricorrente, la Corte genovese avrebbe dovuto includere tra i
quesiti formulati per la CTU anche la valutazione equitativa del danno subito dalla COGNOME per la mancata vendita delle Autorimesse». Secondo la ricorrente la allegazione del lucro cessante dovrebbe trarsi dal dato che la CTU disposta dalla Corte d’appello ha accertato che il fabbricato (11 autorimesse) non è sanabile e, dunque, ha determinato l’impossibilità della commercializzazione dei manufatti.
Il primo motivo è inammissibile perché, in violazione di quanto prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non contiene la «specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti» da cui desumere l’omesso esame di un fatto decisivo, avendo adottato una formulazione in contrasto con i criteri di specificità e chiarezza che devono contraddistinguere i motivi di impugnazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ.. La motivazione, peraltro, soddisfa i requisiti del ‘minimo costituzionale richiesto’ ai fini del rispetto del principio del giusto processo, non risultando internamente contradittoria o lacunosa (cfr. Cass. SU 8053/2014 e Cass. SU 34469/2019)
Il secondo motivo, invece, è palesemente infondato, atteso che il danno patrimoniale da lucro cessante, che costituisce un dannoconseguenza dell’inadempimento contrattuale (la costruzione di opere integranti abusi edilizi non sanabili), non essendo in re ipsa , non può essere implicitamente dedotto dalla affermata responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del committente, ove non vengano allegati gli elementi che, anche solo in via presuntiva, lo compongono, permettendo così di quantificarlo anche con criteri di equità giudiziale correttiva o integrativa, ex art. 1226 c.c.
In punto di responsabilità contrattuale si è già affermato che il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell’accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale,
presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, restando esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5613 del l’ 8/03/2018). Più in generale, richiamando un passaggio motivazionale di Cass. Sez. U. 11 novembre 2008, n. 26972, secondo cui il danno in re ipsa (nella specie riferito al danno non patrimoniale) «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo», la pronuncia di cui a Cass. n. 13071 del 2018 ha rimarcato – seppur nel differente caso di occupazione sine titulo di un immobile – come il riconoscimento di un danno in re ipsa acquisti la valenza di danno punitivo fuori dalle condizioni previste da Cass. Sez. U. 5 luglio 2017, n. 16601, tale figura essendo compatibile con l’ordinamento giuridico solo a condizione che vi sia una previsione normativa in tal senso, in ossequio all’art. 23 Cost.
Sulla stessa lunghezza d’onda si pone la decisione di cui a Cass. n. 31233 del 2018, la quale ha precisato che il danno-evento rappresentato dalla mancata disponibilità di un immobile non è idoneo ad integrare il fatto noto della presunzione, di cui all’art. 2729 cod. civ., che dovrebbe condurre alla prova del dannoconseguenza, dovendo piuttosto quest’ultimo essere inferito da circostanze di fatto allegate e in grado dimostrare il nesso di causalità giuridica fra il danno evento ed il pregiudizio derivatone. Nello stesso senso, da ultimo, si sono posizionate le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, secondo cui la locuzione ‘danno in re ipsa ‘ va sostituita con quella di ‘presunto’ o ‘danno normale’, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio
allegato (Cass. SU 33645/2022 del 15/11/2022 in tema di danno da occupazione senza titolo di un bene immobile; Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865).
Sicché si è vieppiù fermamente e autorevolmente affermato che lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone pari a quello di mercato), deve essere allegato e, a fronte della specifica contestazione del convenuto, l’attore è chiamato a fornirne la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cass. SU 33645/2022 del 15/11/2022).
Ragionando alla stregua di quanto sin qui rappresentato dalla giurisprudenza, pertanto, va ritenuta infondata la censura di mancato riconoscimento del danno da lucro cessante in ragione dell’accertato inadempimento contrattuale, in assenza di allegazione delle circostanze da cui desumere, anche solo in via presuntiva, il concretarsi di tale forma di danno-evento, da valutare sulla base dell’utilità patrimoniale che, secondo un giudizio di probabilità, il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere da tale figura i mancati guadagni meramente ipotetici. A tal fine, pertanto, l’esito della CTU, non può valere come prova della sua effettiva sussistenza, in carenza di una specifica allegazione degli elementi e circostanze di cui si compone detto danno, né tantomeno può indurre il giudice del merito a esplorarne la effettiva consistenza.
Il ricorso incidentale è affidato a un motivo. RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione, o falsa applicazione, dell’art. 1362 cod. civ., ai sensi dell’art 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e l’inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione con cui la Corte d’Appello di Genova ha ritenuto
operante, nel caso di specie, la «condizion(e) particolar(e)» «estensione» 1, lett. E) della «polizza Responsabilità Civile» n. 511994. Parte controricorrente deduce che l’interpretazione della polizza offerta dalla controparte assume che per l’attività normalmente svolta dal professionista non vi sia copertura, mentre tra le medesime parti sussiste un giudicato esterno relativamente a quanto versato a titolo di rimborso spese della sentenza non definitiva, sulla base della medesima polizza. (i) ai signori NOME e NOME COGNOME € 33.187,73 (per le spese legali del primo e del secondo grado di giudizio ed esborsi); (ii) alla signora NOME COGNOME, in manleva degli Eredi COGNOME e ai sensi dell’art. 1917 cod. civ., € 90.858,04 (per capitale, spese legali del primo e del secondo grado di giudizio ed esborsi).
Assume la ricorrente in via incidentale che la «condizion(e) particolar(e)» – «estension(e)» 1 lett. E), rubricata «danni patrimoniali», prevede quanto segue: «esclusivamente per lo svolgimento delle attività diverse da quelle di progettista o direttore lavori, ma comunque rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione di ingegnere e architetto, la garanzia – ferme le esclusioni previste dalle «Norme» e dalle Condizioni Particolari di polizza -è estesa alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi. Per perdite patrimoniali si intendono i pregiudizi economici, risarcibili ai sensi di polizza, non conseguenti a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali» 6 (art. 1E, p. 8, doc. 2 e All. F.: quindi non ci sarebbe una copertura per le perdite patrimoniali conseguenti ad attività di direttore lavori e progettista); – la «condizion(e) particolar(e)» – «estension(e)» 1 lett. A), rubricata «attività complementari», prevede che «l’assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dallo svolgimento dell’attività di
consulenza, collaudo, ricerche catastali e quanto altro rientri nelle competenze professionali stabilite dalle legge e dai regolamenti relativi alla professione di Ingegnere/Architetto» (art. 1 E, p. 8, doc. 2 e All. F). Pertanto, l’interpretazione – in tesi – corretta sarebbe nel senso che la polizza coprirebbe solamente i danni involontariamente causati a terzi e ad attività complementari, non estendendosi all’attività di progettazione e di direzione lavori colposamente o dolosamente portata avanti nonostante la consapevolezza e la segnalazione alla proprietà e all’impresa dei difetti e difformità dell’opera rispetto al progetto presentato, come è avvenuto nel caso concreto.
Il motivo è inammissibile.
La Corte di merito, offrendo con motivazione ampia e diffusa una interpretazione delle clausole contrattuali, ha ritenuto che «esclusivamente per tali attività complementari (di cui alla lett. A) si prevede che siano risarcibili solo le perdite patrimoniali cagionate a terzi consistenti in ‘pregiudizi economici … non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti’» (di cui alla lett. E); mentre, per il resto, la polizza copre per 10 anni la attività di progettazione e direzione lavori. Ha ritenuto, quindi, che le mancate dimissioni dall’incarico da parte del professionista, una volta accortosi della errata esecuzione delle opere da parte dell’impresa, non era no dirette a provocare il danno, con condotta rilevante ai fini degli artt. 1900 e 1917 c.c. ma a eliminare o contenere le conseguenze dannose del proprio operato, anche mediante l’ottenimento di una concessione in sanatoria, come ammesso anche dalla compagnia assicuratrice nella comparsa di costituzione. Per tale motivo ha ritenuto che il professionista avesse diritto ad essere indennizzato dalla compagnia assicuratrice.
Il rilievo della ricorrente in via incidentale circa la corretta interpretazione da dare al contratto in tema di individuazione del
rischio assicurato non è idoneo a dimostrare il vizio dedotto nell’interpretazione del contratto. Sotto il profilo del denunciato errore di diritto, le allegazioni sono del tutto carenti e generiche e si limitano a offrire una diversa interpretazione del contratto, anziché riportarsi ai criteri ermeneutici in tesi violati. L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito. Di contro, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass.Sez. 1 – , Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1 – , Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017).
Inoltre, va osservato come la motivazione resa su questo punto non si appalesa intrinsecamente contradittoria o apparente, in quanto l’analisi delle clausole contrattuali è stata effettuata con ampia motivazione e dovizia di argomenti sulla interpretazione letterale e sistematica da dare al contratto in rapporto all’evento (sinistro) per cui l’assicurato chiede l’indennizzo alla propria assicurazione. Secondo un indirizzo consolidato in tema di giusto processo, nel giudizio di legittimità neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un
vizio rilevante ai sensi della menzionata norma, ma è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. Cass. SU 8053/2014).
Conclusivamente, la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. In ragione dell’esito finale del giudizio e degli alterni esiti del giudizio nei gradi di merito, compensa per intero tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto .
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa per intero tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto .
Così deciso in Roma, il 5/07/2024.