Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8187 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8187 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
Oggetto: successioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34973/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
CAMPAGNA DOMENICANGELA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE-RICORRENTE INCIDENTALE-
e
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE-
e
HASSAN WALTER E HASSAN ARBIB LIORA, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTI-
LETTINI ORONZO, COGNOME NOME, CAMPAGNA NOME DONATA.
-INTIMATI- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’appello di Roma n. 3168/2018, pubblicata in data 14.5.2018.
Udita la relazione svolta COGNOME camera di consiglio del 27.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Roma, esponendo che, con testamento pubblicato il 22.4.2005, NOME COGNOME, deceduta in data 11.4.2005, aveva disposto che la sua casa ubicata in Roma, in INDIRIZZO, fosse venduta al miglior prezzo possibile, che la metà del ricavato andasse alla cugina NOME COGNOME fu NOME, cui aveva lasciato anche la casa di Trani con tutto il contenuto, e che il restante 50% fosse in parte utilizzato per pagare le tasse, tutte le altre spese necessarie e per beneficenza, mentre ¼ RAGIONE_SOCIALEa somma fosse devoluta ad NOME COGNOME, nominando esecutrice testamentaria la Dr.ssa NOME COGNOME; che, non avendo la COGNOME accettato la nomina, il compito di vendere l’appartamento e di eseguire le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa de COGNOME era stato assunto dalle eredi NOME COGNOME ed NOME COGNOME; che l’appartamento, inizialmente posto in vendita al prezzo di € 2.100.000,00, era stato poi alienato per un corrispettivo di € 1.170,000,00, senza che l’attrice fosse stata informata RAGIONE_SOCIALE‘andamento RAGIONE_SOCIALEe trattative e senza che nulla le fosse stato corrisposto in esecuzione del lascito.
Ha chiesto di accertare che NOME COGNOME ed NOME COGNOME avevano venduto il bene ad un prezzo notevolmente inferiore a quello voluto dalla testatrice e di condannare le convenute a risarcire tutti i danni, anche per violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di informazione.
Si sono costituite le convenute, instando affinché il Tribunale riconoscesse all’attrice la quota di 1/4 del ricavato dalla vendita
RAGIONE_SOCIALE‘immobile , pari complessivamente ad € 1.170.000,00, al netto di tutte le spese e tasse.
Si sono costituti in giudizio anche NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME, acquirenti RAGIONE_SOCIALE‘immobile, nonché NOME COGNOME.
La causa è stata sospesa in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione di altro giudizio, introdotto da NOME COGNOME per fare accertare la sua qualità di erede universale di NOME COGNOME in virtù di un testamento redatto nel 2004, ritenuto valido con sentenza ‘parziale’ n. 19824/2010 .
Riunite le cause, all’esito il Tribunale, con sentenza definitiva n. 8879/2012, ha dichiarato, invece, l’inesistenza giuridica del testamento olografo di NOME in favore di NOME COGNOME; ha condannato NOME COGNOME ed NOME COGNOME, in solido tra loro, a pagare all’attrice la somma di € 218.750,00, oltre interessi legali dal deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza al saldo.
La citata sentenza di prime cure è stata riformata in secondo grado con la sentenza n. 3168/2018 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di appello di Roma.
Con riferimento alle questioni dibattute nel presente giudizio di legittimità, la RAGIONE_SOCIALE distrettuale ha dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 19824/2010, poiché decisa dal giudice monocratico e, pronunciando nel merito, ha rilevato che il documento che, secondo la COGNOME, costituiva un testamento che la nominava erede universale, non conteneva affatto una volontà testamentaria, sia per la sua formulazione letterale, sia per le modalità del suo confezionamento, tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALEa personalità RAGIONE_SOCIALEa de COGNOME .
La pronuncia ha evidenziato che il termine “dono” utilizzata dalla COGNOME, che connotava l’intero documento, non esprimeva la volontà di disporre mortis causa e che la trascrizione del codice fiscale RAGIONE_SOCIALEa beneficiaria – peraltro apposto in calce alla firma -non
poteva sopperire ad un’assoluta carenza dei requisiti minimi necessari per ritenere confezionata una scheda testamentaria.
Riguardo alle domande proposte dalla COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE di merito ha anzitutto ritenuto che anche la COGNOME, sebbene destinataria di un semplice legato, dovesse rispondere del danno per aver comunque partecipato all’atto di vendita senza aver informato la COGNOME RAGIONE_SOCIALEe trattative; ha, inoltre, escluso che la quota spettante alla beneficiaria del lascito dovesse essere gravata da spese e tasse, precisando che la disposizione era senz’altro eseguibile e coercibile poiché, nel far riferimento al miglior prezzo possibile, la COGNOME aveva voluto che il bene fosse venduto al prezzo di mercato, negando che quello dichiarato nel rogito fosse congruo benché ne fosse stata prevista la corresponsione entro un breve lasso temporale.
Ha, tuttavia, respinto la domanda RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, ritenendo errate le valutazioni del c.t.u., che aveva stimato l’immobile in € 1.750.000,00, osservando che dalle foto agli atti non risultava un particolare pregio RAGIONE_SOCIALE‘immobile nonostante l’ubicazione in prossimità di villa Torlonia, trattandosi di unità abitativa posta al piano rialzato, da ristrutturare integralmente e priva di impianti a norma e di infissi, porte o pavimenti riutilizzabili, oltre a risultare difficilmente commerciabile.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza propone ricorso in otto motivi NOME COGNOME; NOME COGNOME resiste con controricorso e con ricorso incidentale articolato in due motivi.
NOME, NOME e NOME COGNOME NOME hanno notificato controricorso; COGNOME NOME, NOME, NOME NOME sono rimasti intimati.
NOME COGNOME ha notificato controricorso in replica al ricorso incidentale.
NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ , in primo luogo, da ritenere infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di sinteticità e per la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE atti su cui si fonda l’impugnazione, essendo dedotte questioni in diritto con la necessaria puntualità e con la dovuta evidenziazione RAGIONE_SOCIALEe vicende sostanziali e processuali, oltre che con un pertinente richiamo al contenuto RAGIONE_SOCIALE atti di causa, in piena osservanza dei requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c., non potendo farsi derivare, in via diretta, dalla violazione del Protocollo di Intesa tra questa RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE alcuna sanzione di inammissibilità, tanto più che la lunghezza del ricorso appare, COGNOME specie, funzionale al corretto inquadramento e all”illustrazione dei motivi (Cass. 21831/2021; Cass. 4578/2022).
Il primo motivo denuncia -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 649, 662, 1173, 1175, 1176, comma primo, 1337, 1337, 1218, 1223, 2043 e 2056, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., addebitando alla RAGIONE_SOCIALE di merito l’errore di aver accertato l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEe convenute ma non di averne tratto le doverose conseguenze sul piano risarcitorio, non avendo individuato le norme applicabili e qualificato correttamente le condotte RAGIONE_SOCIALEe convenute.
Si afferma in ricorso che NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME erano tenute, in base alle disposizioni di ultima volontà, ad eseguire il legato e a vendere l’immobile al miglio r prezzo possibile, obbligo che non era stato diligente eseguito, avendo conferito l’incarico di m ediazione a due diverse agenzie senza vincolo di esclusiva e in forma orale ed avendo stabilito il prezzo senza redigere un preliminare o altro documento, sicché la RAGIONE_SOCIALE di appello , accertato l’inadempimento, non poteva disattendere le conclusioni già raggiunte dal Tribunale, che aveva accolto la domanda risarcitoria e quantificato correttamente anche l’ammontare del danno.
Il secondo motivo denuncia -con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 649, 662, 1173, 1175, 1176, comma primo, 1337, 1218, 1223, 2043, 2056, oltre che RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., per aver la RAGIONE_SOCIALE di appello omesso di dare rilievo alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento e alla negligenza RAGIONE_SOCIALEe eredi che avevano proceduto alla vendita immobiliare.
Lamenta la ricorrente che la vendita del bene era stata pubblicizzata fino al 14.3.2006 su un giornale locale a cura di due agenzie prima al prezzo di € 2.100.000,00, poi ad €. 1.680.000,00, e che dopo tale data non vi erano state altre inserzioni, dovendosi presumere che il bene fosse stato venduto per un prezzo superiore a quello dichiarato (€ 1 .170.000,00), notevolmente ribassato senza alcuna plausibile giustificazione e nel breve arco di circa un mese.
La RAGIONE_SOCIALE di merito, pur ravvisando profili di responsabilità a carico RAGIONE_SOCIALEe convenute, avrebbe omesso di trarne le doverose conseguenze, motivando il proprio convincimento con affermazioni logicamente inconciliabili e gravemente contraddittorie.
Il terzo motivo denuncia -in relazione all’art .360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 111, commi primo e sesto, Cost. 115, 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per contraddittorietà insanabile RAGIONE_SOCIALEa motivazione, sostenendo che il giudice distrettuale, respingendo l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME e dichiarando quest’ultima responsabile del danno, aveva considerato incongruo il prezzo dichiarato nel rogito di vendita e, quindi, corretta la valutazione operata dal c.t.u., salvo poi a respingere contraddittoriamente la domanda risarcitoria per l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe valutazioni espresse COGNOME consulenza, avendo inoltre ritenuto necessaria una valutazione in concreto del bene che era stata già effettuata dal c.t.u. e avendo dato rilievo a circostanze ininfluenti sulla base di talune foto dei luoghi a scapito
RAGIONE_SOCIALEe motivate conclusioni cui era pervenuto il consulente all’esito dei sopralluoghi.
Per ragioni di RAGIONE_SOCIALE logico deve essere esaminato preliminarmente il terzo motivo di ricorso, che si ritiene fondato e dal cui accoglimento consegue l’assorbimento dei motivi primo e secondo.
La domanda RAGIONE_SOCIALEa COGNOME era volta ad ottenere che, in esecuzione del lascito testamentario, le fosse corrisposta una somma corrispondente alla quota del ricavato RAGIONE_SOCIALEa vendita, al miglior prezzo possibile, RAGIONE_SOCIALE‘immobile di INDIRIZZO Roma, sull’assunto che le eredi non avessero dato diligente esecuzione alle disposizioni di ultima volontà di NOME COGNOME e avessero pregiudicato le aspettative economiche RAGIONE_SOCIALEa legataria, avendola tenuta all’oscuro RAGIONE_SOCIALE‘andamento RAGIONE_SOCIALEe trattative e RAGIONE_SOCIALEe offerte di acquisto pervenute.
La RAGIONE_SOCIALE di merito, riformando integralmente la sentenza di primo grado, che aveva liquidato a titolo di risarcimento l’importo di € 218.750,00, ha respinto la domanda senza negare, tuttavia, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento del legato ed anzi reputando infondato l’appello incidentale di NOME COGNOME, che aveva sostenuto di aver diligentemente operato pur avendo venduto l’immobile al prezzo, risultante dal rogito, pari ad € 1.170.000,00 a fronte di € 1.750.000,00 ritenuto dal c.t.u. rispondente ai valori di mercato.
In particolare, la sentenza ha considerato ingiustificabile una riduzione del prezzo di vendita di circa € 600.000,00 rispetto alla stima del c.t.u. (cfr. sentenza, pag. 9), mostrando in tal modo non solo di condividere le doglianze RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, secondo cui il bene era stato venduto ad un prezzo non rispondente ai valori di mercato, ma pronunciandosi implicitamente anche per la sussistenza di un danno risarcibile pari alla differenza tra il maggior importo potenzialmente ricavabile dalla vendita e la somma dichiarata nell’atto di vendita.
Avendo considerato incongrui sia il valore accertato dal c.t.u., sia il prezzo di vendita, la RAGIONE_SOCIALE di merito non poteva respingere la domanda, ma era tenuta a stabilire il più attendibile valore di mercato e a liquidare la differenza a titolo di risarcimento, oltre a dover comunque riconoscere alla COGNOME la quota di prezzo oggetto del lascito testamentario, posto che, essendo stata – come detto accertata la sussistenza del danno, non era consentita al giudice di secondo grado una decisione di ” non liquet “, risolvendosi tale pronuncia COGNOME negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità RAGIONE_SOCIALEa relativa richiesta risarcitoria (come già affermato da questa RAGIONE_SOCIALE per le ipotesi in cui il danno, accertato nell’ an , non risulti suscettibile di precisa quantificazione: cfr., Cass. 13469/2002; Cass. 20990/2011; Cass. 4310/2018; Cass. 16344/2020; Cass. 13515/2022).
4. Il quarto motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. e 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia sul primo motivo di appello incidentale RAGIONE_SOCIALEa ricorrente sostenendo che, dalla lettura del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza, non sarebbe possibile stabilire se la domanda risarcitoria fosse stata respinta o accolta, data l’ambiguità RAGIONE_SOCIALE‘espressione ‘rigetta la domanda, fermo il resto’, e che, in caso di rigetto, la RAGIONE_SOCIALE di merito avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda di pagamento RAGIONE_SOCIALEa quota del prezzo ottenuto dalla vendita.
Il motivo è infondato.
Le lettura complessiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza rende palese che la RAGIONE_SOCIALE di appello, conformemente a quanto dichiarato in motivazione, in cui la formula utilizzata non lascia residuare margini di dubbio (cfr., sentenza, pag. 11), ha rigettato integralmente la domanda, nulla riconoscendo alla COGNOME sul ricavato RAGIONE_SOCIALEa vendita, avendo condiviso la qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, già effettuata dal Tribunale, quale
richiesta di risarcimento del danno, comprensiva dal mancato pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme comunque spettanti in esecuzione del legato.
Non sussiste alcuna omissione di pronuncia, né la violazione del principio RAGIONE_SOCIALEa domanda, che la RAGIONE_SOCIALE di merito ha ritenuto infondata.
Il quinto motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 111, commi primo e sesto, Cost., 115, 116, 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che la RAGIONE_SOCIALE abbia disatteso la stima RAGIONE_SOCIALE‘immobile compiuta dal c.t.u., senza illustrare il percorso logico RAGIONE_SOCIALEa decisione e senza decidere sulla base RAGIONE_SOCIALEe prove, avendo valorizzato convinzioni personali contraddette da evidenze processuali riguardo al fatto che l’immobile, posto al piano terra, risultasse sfornito di grate, non sarebbe stato mai interessato da interventi di manutenzione per un lunghissimo periodo di tempo, fosse carente di impianti a norma, di infissi e pavimentazioni.
Il giudice di appello avrebbe poi confuso il pregio RAGIONE_SOCIALE‘immobile e con quello RAGIONE_SOCIALEa zona ove esso era ubicato, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE accertamenti del consulente, che aveva evidenziato come, data la particolare richiesta di immobili COGNOME zona da parte di una clientela facoltosa, lo stato di manutenzione non fosse elemento significativamente incidente sul valore di mercato, finendo infine per travisare lo stato dei luoghi, essendo l’immobile adiacente sia ad una corte che ad un giardino, da sempre abitato e ancora abitabile al momento RAGIONE_SOCIALEa vendita, non necessitando di interventi radicali o particolarmente costosi.
Il sesto motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 111 Cost. e 115 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio e di quello di disponibilità e di acquisizione RAGIONE_SOCIALEe prove, lamentando che il giudice distrettuale abbia disatteso la stima del c.t.u. senza indicare le fonti e gli elementi di convincimento, specie riguardo alla dichiarata
necessità di una profonda ristrutturazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile, avendo trascurato che gli acquirenti avevano effettuato taluni interventi non perché realmente necessari, ma solo per adeguare il bene ai loro gusti ed esigenze, come agevolmente evincibile dalla tipologia RAGIONE_SOCIALE interventi documentati dalle fatture di spesa, ed avevano dichiarato nel rogito che l’immobile era di loro gradimento.
Il settimo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 111 Cost. e 115 c.p.c., nonché del principio del contraddittorio e di disponibilità RAGIONE_SOCIALEe prove, sostenendo che, nel ritenere non congrua la valutazione del c.t.u., la RAGIONE_SOCIALE d’appello abbia fatto ricorso alla scienza privata e non alle prove o al fatto notorio, utilizzando dati privi di supporto probatorio.
I tre motivi non sono meritevoli di accoglimento.
Le censure, pur deducendo violazioni di legge e del principio di disponibilità RAGIONE_SOCIALEe prove, si traducono in una critica di insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione riguardo al giudizio di incongruità RAGIONE_SOCIALEa stima effettuata dal c.t.u., sollecitando un nuovo esame dei fatti rilevanti in causa che è compito esclusivo del giudice di merito, il cui convincimento non è censurabile per aver disatteso le conclusioni del consulente, ove tale dissenso risulti, come COGNOME specie, adeguatamente motivato, potendo il giudice far ricorso ad idonei elementi istruttori o cognizioni proprie, eventualmente integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza (Cass. 200/2021; Cass. 30733/2017; Cass. 17745/2014; Cass. 18410/2013).
Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno, difatti, efficacia vincolante per cui il giudice che può discostarsene sulla base di valutazioni che siano ancorate alle risultanze processuali e risultino congruamente e logicamente motivate, occorrendo indicare gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (Cass. 5148/2011).
Nel caso in esame la sentenza supera il controllo di legittimità sulla motivazione, risultando espresse in maniera logica ed intellegibile le conclusioni assunte, mediante la valorizzazione di argomenti logici e presuntivi e sulla base di elementi di fatto pacifici o muniti di riscontro processuale (l’ubicazione, lo stato di manutenzione, l’esposizione, la metratura), non oggetto di alcun travisamento , dovendo escludersi che il giudice abbia fatto ricorso alla scienza personale.
La RAGIONE_SOCIALE di merito ha, difatti, ritenuto che il consulente non avesse adeguatamente soppesato la situazione di fatto risultante dalle foto – ritualmente acquisite e l’ubicazione del bene al pian terreno di uno stabile che, sebbene collocato in zona sicuramente favorevole e centrale, faceva parte di una palazzina che non presentava, visivamente, caratteristiche di particolare pregio, sottolineando l’incidenza dei costi dei prevedibili interventi di manutenzione a confutazione RAGIONE_SOCIALEa consulenza che, senza negarne la necessità, aveva sostenuto che tali interventi non influissero sul valore di mercato, data la forte richiesta di immobili con analoghe caratteristiche di quello di cui si discute.
Anche l’ampia metratura è stata considerata, non implausibilmente, un ostacolo per la commercializzazione del bene alle condizioni di prezzo auspicate dalla disponente, unitamente alle caratteristiche del box-auto, che la sentenza ha motivatamente ridimensionato quale possibile fattore di pregio sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche oggettive del bene.
L’ottavo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112, 132, comma secondo, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., nonché RAGIONE_SOCIALE art. 91 e 92 c.p.c., RAGIONE_SOCIALEa L. 247/2012 e del D.M. 55/2014, per non aver la sentenza pronunciato sul secondo motivo RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale con cui erano stati denunciati la violazione dei parametri forensi per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di primo grado poste a carico di NOME COGNOME ed NOME COGNOME, il mancato rimborso
RAGIONE_SOCIALEe spese generali, l’errata regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese poste a carico di NOME COGNOME e l’ingiusta compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese nei rapporti tra la ricorrente e le appellanti.
Si duole inoltre la ricorrente che, nel quantificare le spese a carico RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, il giudice abbia disatteso immotivatamente la nota specifica, violando i minimi tabellari e che, dovendosi interpretare la sentenza come condanna RAGIONE_SOCIALEe controparti al pagamento di € 218.000,00, non si giustificherebbe la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nei rapporti con la RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova complessiva regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese in base all’esito finale RAGIONE_SOCIALEa causa.
Passando all’esame del ricorso incidentale, deve respingersi , innanzitutto, l’eccezione preliminare di inammissibilità per mancata esposizione dei fatti processuali e per carente indicazione RAGIONE_SOCIALE atti su cui si fonda l’impugnazione, essendo adeguatamente esposti in ricorso i punti contestati, con il necessario, per quanto sintetico, aggancio alle vicende di causa e con un puntuale richiamo al contenuto RAGIONE_SOCIALE atti processuali.
Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
La RAGIONE_SOCIALE di merito, nel dichiarare che il documento del 2004 con cui la COGNOME era stata istituita erede universale non integrava n testamento, avrebbe omesso di tener conto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni a contenuto confessorio rese dalla COGNOME COGNOME denuncia-querela a carico di NOME COGNOME COGNOME di quelle rese da NOME COGNOME, avendo entrambe affermato che il documento conteneva un vero e proprio testamento, trascurando inoltre che il notaio aveva proceduto alla pubblicazione, facendo propria tale qualificazione formale RAGIONE_SOCIALE‘atto.
Il motivo è inammissibile.
Le dichiarazioni di cui si discute non avevano carattere confessorio, venendo in rilievo apprezzamenti di carattere giuridico e vertendo le dichiarazioni non già su un fatto suscettibile di formare oggetto di confessione (sfavorevole al confitente e favorevole all’altra parte), ma su una situazione giuridica suscettibile di valutazione, pertinente al documento sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa qualificazione (Cass. 3453/1971; Cass. 211509/2011; Cass. 5725/2019; Cass. 656/2024).
Di conseguenza nessun vincolo incontrava il giudice di merito nel verificare se effettivamente l’atto integrasse una disposizione di ultima volontà e quindi un negozio ” mortis causa “, essendo necessario stabilire se lo scritto contenesse la manifestazione di una volontà definitiva RAGIONE_SOCIALE‘autore (definitiva non nel senso che non potesse essere revocata, ma nel senso che essa si fosse compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata), diretta a disporre, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte (Cass. 8668/1990).
Il relativo accertamento compete al giudice di merito e risulta, COGNOME specie, incensurabile, avendo la sentenza logicamente dato rilievo ad elementi testuali (l’impiego del termine ‘dono’ che caratterizzava l’intero contenuto RAGIONE_SOCIALEo scritto) e alle particolari circostanze e modalità RAGIONE_SOCIALEa redazione RAGIONE_SOCIALE‘atto (trattavasi di scrittura contenuta in un biglietto di auguri natalizi, recapitati in forma anonima alla beneficiaria), in rapporto alla personalità RAGIONE_SOCIALE‘autrice.
In definitiva, né il contenuto RAGIONE_SOCIALEe suddette dichiarazioni, né l’avvenuta pubblicazione RAGIONE_SOCIALEo scritto erano decisivi per riconoscere l’esistenza di un testamento, sicché, in difetto di decisività, l’omissione contestata è insussistente.
9. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione del giudicato implicito derivante dalla pronuncia penale di assoluzione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente per il reato di falsificazione del
documento, adottata dalla RAGIONE_SOCIALE d’appello di Bari non pronuncia n. 2545/2017, che aveva attribuito allo scritto la natura di testamento.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
La censura non chiarisce se i soggetti che hanno partecipato al processo civile si fossero costituiti anche giudizio penale, essendo il giudicato penale subordinato alla corrispondenza soggettiva tra i due giudizi, né illustra in maniera compiuta il contenuto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia e le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, non indicando se e quando fosse passata in giudicato la decisione e se fosse possibile portarla all’esame RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’appello, che non ne ha fatto alcuna menzione, essendo il giudicato deducibile direttamente in cassazione solo se formatosi successivamente alla sentenza impugnata in sede di legittimità (Cass. 26916/2023; Cass. 2431/2017; Cass. 11118/2008).
In definitiva, il ricorso incidentale non merita accoglimento.
10. In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso principale, sono respinti i motivi quarto, quinto, sesto e settimo e sono assorbiti i motivi primo, secondo ed ottavo RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorso RAGIONE_SOCIALEa NOME, mentre è integralmente respinto il ricorso incidentale formulato da RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla RAGIONE_SOCIALE d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Si dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale (il cui ricorso è stato rigettato integralmente), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo del ricorso principale, respinge i motivi quarto, quinto, sesto e settimo, dichiara assorbiti i motivi primo, secondo ed ottavo;
rigetta integralmente il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla RAGIONE_SOCIALE d’appello di Roma, in diversa