Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34580 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34580 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
Oggetto
RESPONSABILITÀ
CIVILE P.A.
Danno da illegittima iscrizione ipotecaria Assenza di prova Liquidazione equitativa Impossibilità
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
sul ricorso 7546-2022 proposto da:
Ud. 09/07/2022
Adunanza camerale
NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE , quest’ultima in persona di NOME COGNOME quale rappresentante legale RAGIONE_SOCIALEa società, domiciliati ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliata ‘ ex lege ‘ in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che la rappresenta e difende per legge;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza n. 1349/2021, de lla Corte d’appello Salerno, depositata in data 17/09/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell ‘adunanza camerale data 09/07/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
di in
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) , RAGIONE_SOCIALEa quale il primo è il rappresentante legale, ricorrono, sulla base di quattro motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1349/21, del 17 settembre 2021, RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Salerno, che accogliendone il gravame solo in relazione alla dichiarata prescrizione del diritto al risarcimento del danno, così come pronunciata dalla sentenza n. 1422/18, del 20 aprile 2018, del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città -ha, nel merito, provveduto rigettando la domanda risarcitoria proposta dagli odierni ricorrenti , nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘), in relazione alla tardiva liberazione e restituzione di immobili, di proprietà personale di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, già ipotecati da RAGIONE_SOCIALE in forza di iscrizione RAGIONE_SOCIALEa quale era stata accertata giudizialmente l’illegittimità.
Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti quello che può considerarsi come l’antefatto RAGIONE_SOCIALEa presente controversia.
Nel 1992, militi del Comando del Nucleo di Polizia Tributaria contestavano alla società RAGIONE_SOCIALE (poi denominata RAGIONE_SOCIALE; d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) un’indebita percezione di contributi comunitari nel settore del consumo RAGIONE_SOCIALE‘olio , per £. 7.386.136.015, tanto che -con provvedimento n. 22/97 del Ministero RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -veniva
ingiunto alla suddetta società il pagamento di tale somma a titolo di sanzione amministrativa. Inoltre, per riammettere la società ai pagamenti in forma anticipata agli aiuti comunitari, l’RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) impose una garanzia ipotecaria di pari importo, concessa, oltre che su beni societari, anche dai soci RAGIONE_SOCIALEa stessa -tra i quali, appunto, NOME COGNOME -su beni sia propri che del patrimonio immobiliare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa quale NOME COGNOME era, ed è, socio accomandatario.
Proposta opposizione avverso la suddetta ingiunzione dai germani NOME e NOME COGNOME, quali amministratori RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, l’adito Tribunale di Salerno l’accoglieva, con sentenza n. 981/06, del 2 marzo 2006 (passata in giudicato, in difetto di impugnazione) , rilevando ‘prova carente in ordine alle contestazioni effettuate dalla Polizia Tributaria nel 1992’.
Su tali basi, dunque, la medesima società RAGIONE_SOCIALE -con citazione del 1° ottobre 2008 -ebbe a convenire in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE , accusandola di violazione degli artt. 97 Cost. e 2043 cod. civ., per averle causato danni ingenti, a fronte di un credito insussistente e/o prescritto. Tale domanda veniva accolta dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 2741/09, del 28 dicembre 2009 (poi confermata, come si dirà di seguito, in appello), dichiarando, tra l’altro, ‘nulli ab origine gli atti di iscrizione ipotecaria’, e dunque ordinando ‘a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2884 cod. civ. la cancellazione RAGIONE_SOCIALE ipoteche volontarie’. Tale pronuncia, nella quale si affermava essere RAGIONE_SOCIALE ‘responsabile dei danni patrimoniali causati alla società RAGIONE_SOCIALE per la mancata prestazione del consenso alla cancellazione RAGIONE_SOCIALE ipoteche volontarie iscritte in suo favore’, danno ‘da liquidarsi in separato giudizio’, veniva confermata come detto -in appello. La Corte salernitana, infatti, con sentenza n. 301/13, del 12 aprile 2013 (passata in giudicato, in difetto di impugnazione, il 19 luglio 2013), respingeva l’appello di
RAGIONE_SOCIALE, affermando, tra l’altro, che ‘alla mancata cancellazione RAGIONE_SOCIALE‘ipoteca, consegue il diritto del debitore al risarcimento che è « in re ipsa » e che trova la sua causa nella situazione illegittima posta in essere dal creditore, una volta accertato il decorso del termine prescrizionale’, rilevando, infine, che la nullità RAGIONE_SOCIALE‘ipoteca, dichiarata dal Tribunale, non essendo stata oggetto di impugn azione, costituiva ‘un punto autonomo RAGIONE_SOCIALEa decisione, passato in giudicato’.
Su tali basi (che costituiscono -come rilevato -l’antefatto RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale che oggi occupa questa Corte), NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, lamentando che RAGIONE_SOCIALE, ‘nonostante l’ordine del Tribunale’, non si fosse ‘ attivata per liberare gli immobili dalle ipoteche’, citava no in giudizio la stessa. L’iniziativa giudiziaria era finalizzata a conseguire il ristoro ‘dei danni esistenziali a titolo personale ‘, patiti da NOME COGNOME, nonché quelli subiti ‘ quale accomandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘, assume ndosi, in particolare, quanto al pregiudizio recato alla società, la necessità che fosse ‘riconosciuto il deprezzamento dei cespiti alla data RAGIONE_SOCIALEa restituzione avvenuta il 3 dicembre 2013, rispetto al maggior valore che avevano raggiunto dal 1993 in poi’.
Nel pronunciarsi su tale domanda (a sostegno RAGIONE_SOCIALEa quale parte attrice invocava in giudicato costituito dalla pronuncia resa all’esito RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa risarcitoria assunta dalla RAGIONE_SOCIALE), il Tribunale di Salerno accoglieva l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, sollevata dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE.
Rilevava, infatti, il giudice di prime cure che la sentenza di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ingiunzione risaliva al 31 luglio 2006 e che prima RAGIONE_SOCIALEa proposizione -nell’anno 2014 –RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria vi era stato un solo atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, risalente al 2008, donde il maturarsi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod. civ.
Esperito gravame, il giudice di appello lo accoglieva solo in relazione alla prescrizione del credito risarcitorio, che escludeva, rigettando, invece, la domanda nel merito, sul presupposto che non fosse stato allegato né provato il danno conseguenza patito da parte attrice, a tal scopo non potendo valere la perizia stragiudiziale prodotta dall’attore (avente mero valore indiziario), né il giudicato relativo alla controversia tra la società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, essendo stato reso tra parti diverse.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte salernitana hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, sulla base -come detto -di quattro motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -‘errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ.’, avendo la sentenza impugnata ‘escluso l’efficacia riflessa RAGIONE_SOCIALEa sentenza 2741 del 2009 tra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE‘ (passata in giudicato in data 18 giugno 2013), nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, perché soggetto estraneo al processo definito.
Lamentano i ricorrenti che NOME COGNOME, avendo -in qualità di accomandatario RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE -‘garantito con beni personali, tramite la RAGIONE_SOCIALE, il debito RAGIONE_SOCIALEa sua Società’, non può considerarsi ‘terzo’ rispetto alla sentenza suddetta. Altrettanto sarebbe a dirsi per la società RAGIONE_SOCIALE, giacché essa , ‘se non è stata «parte processuale» nel richiamato giudizio, non può essere considerata estranea al «rapporto sostanziale» oggetto di discussione tra la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, essendo portatrice di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica accertata ‘. Difatti, sarebbe proprio ‘ questo collegamento di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei suoi confronti, ancorché rimasta estranea alla vertenza’, in particolare là dove la sentenza
passata in giudicato ha affermato che le ipoteche concesse all’RAGIONE_SOCIALE con i rogiti del 1993 e 1995 ‘devono essere cancellate’, soggiungendo che quest’ultima ‘è tenuta al risarcimento dei danni (…) da liquidarsi in separata sede’ e ciò ‘a cagione RAGIONE_SOCIALE‘illegittimo perdurare RAGIONE_SOCIALE ipoteche’.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5), cod. proc. civ. -violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. e omesso esame di un ‘ fatto fondamentale ‘ , oggetto di discussione tra le parti.
Si censura la sentenza impugnata là dove attribuisce a NOME COGNOME di aver ‘affermato che il danno sarebbe « in re ipsa » e dovrebbe dedursi dalla relazione tecnica di parte ‘ , assumendo, inoltre, che il medesimo avrebbe ‘ chiesto, per integrarne la dimostrazione, una consulenza di ufficio, invocando altresì una determinazione equitativa di esso’.
Orbene, il ricorrente deduce di non avere, ‘in nessun scritto’ , affermato ‘che il danno denunciato non necessitasse di prove o fosse risolvibile tramite presunzioni’. Richiama, sul punto, quanto sostenuto nei propri atti defensionali, in particolare là dove chiedeva che fosse ‘riconosciuto il deprezzamento dei cespiti alla data RAGIONE_SOCIALEa restituzione avvenuta il 3 dicembre 2013, rispetto al maggior valore che avevano raggiunto dal 1993 in poi’, riportandosi alla perizia stragiudiziale.
In particolare, la ‘vicenda di fondamentale importanza omessa dalla Corte’ sarebbe quella che ‘risale al 2006’, ovvero l’avvenuta liberazione di un cespite per eccesso di garanzia ipotecaria, dovuto al fatto che ‘che il valore commerciale del patrimonio immobiliare, valutato nel 1993/95 dal Catasto Salerno in £. 5.900.000.000 (€ 3.047.095,71), nel 2006 aveva raggiunto una valutazione di € 8.775.405,00, quasi il triplo’, e ciò proprio ‘secondo quanto accertato dall’AVV_NOTAIO‘ con ‘la perizia giurata’
allegata da NOME COGNOME alla propria domanda risarcitoria. In questo modo, dunque, sarebbe stato provato che ‘il surplus acquisito dal patrimonio immobiliare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dal 1993 al 2006′, e ‘pari ad € 4.060.785,00’, risultò poi ‘svanito nel 2013 quando rientrerà nella sua disponibilità’.
L a violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., invece, è prospettata con riferimento a quel passaggio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nel quale -sempre in merito alla perizia stragiudiziale -si è osservato che ‘essa si basa su valutazioni di carattere presuntivo o generali, usuali effetti RAGIONE_SOCIALEa impossibilità di gestione del patrimonio immobiliare e andamento del mercato che non incidono sul problema RAGIONE_SOCIALE allegazioni di fatti specifici direttamente riferibi li alla vicenda in oggetto’.
Al riguardo, i ricorrenti rilevano che la perizia di parte ‘si è limitata semplicemente a segnalare alla Corte il grafico che l’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del testo unico bancario , titolo VI, capo 1bis , art. 120sexiesdecies , ha pubblicato su internet e che rappresenta i valori del mercato immobiliare che partono dal 1993 (data RAGIONE_SOCIALE concessioni RAGIONE_SOCIALE ipoteche), raggiungono l’apice nel 2003 e precipitano da quel momento sino al 2013 (cancellazione RAGIONE_SOCIALE ipoteche), pervenendo a valutazioni ‘al di sotto dei valori del 1993’ ( -20%), ‘ per effetto RAGIONE_SOCIALEa bolla finanziaria, a carattere mondiale, denominata sub prime ‘.
Tale grafico sarebbe, dunque, prova più che sufficiente del danno subito da RAGIONE_SOCIALE.
3.3. Il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 cod. civ.
Si censura la sentenza impugnata là dover afferma che in caso di ‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittima iscrizione ipotecaria, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza che
non può essere configurato in re ipsa , ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite, oppure venderlo’.
Si tratterebbe di motivazione ‘inaccettabile’, visto che il risarcimento del danno da fatto illecito ‘ ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo; quindi trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso’. L’errore addebita to alla sentenza impugnata consiste nell’aver ritenuto che ‘l’offerta di vendita costituisca l’unico presupposto per il concretizzarsi del danno ingiusto e nell’escludere che il deprezzamento possa verificarsi anche se l’immobile rimanga nella disponibilità del danneggiato in dipendenza, ad esempio, RAGIONE_SOCIALEa svalutazione monetaria’.
In definitiva, ponendosi il risarcimento ‘come una restitutio in integrum ‘ , sussisteva ‘l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘autore RAGIONE_SOCIALE‘illecito di cancellare tutte le conseguenze del fatto e ristabilire lo stato di cose che sarebbe verosimilmente esistito se il suddetto illecito non fosse stato commesso’.
3.4. Il quarto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5), cod. proc. civ. -violazione del principio RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.
Lamentano i ricorrenti che la Corte territoriale non avrebbe ‘proferito verbo alcuno’ in relazione alla richiesta di risarcire pure il danno subito personalmente da NOME COGNOME, criticando la richiesta di ‘determinare equitativamente’ lo stesso, ovvero, ‘in mancanza, disporre la CTU’.
Si sottolinea, inoltre, che, per effetto RAGIONE_SOCIALE suddette iscrizioni ipotecarie illegittime, sia la società RAGIONE_SOCIALE, che lo stesso NOME COGNOME in proprio, subivano un’istanza di fallimento
‘senza la possibilità di evitarlo attingendo al finanziamento bancario, pur avendo un patrimonio immobiliare di oltre otto miliardi’ di lire , evenienza in presenza RAGIONE_SOCIALEa quale risultava impossibile ‘una precisa determinazione dei gravi danni personali alla reputazione, da stress, ansia, turbamento RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALEa vita e più in particolare patrimoniali, (articolo 2 RAGIONE_SOCIALEa Cost.) subiti’ e conseguenti alla necessità di ‘cancellare dal re gistro RAGIONE_SOCIALEa imprese una Società che, all’epoca dei fatti, realizzava operazioni commerciali e industriali di notevole spessore’.
Di conseguenza, a dire dei ricorrenti, sussistevano i presupposti ‘per accedere alla liquidazione equitativa’, visto che ‘l’art. 1226 cod. civ. prevede che sia oggettivamente accertato il danno e che si possa ricorrere all’equità per impossibilità RAGIONE_SOCIALEa stima esatta RAGIONE_SOCIALEo stesso’
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.
4.1. Esso denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2953 cod. civ.
Si censura la sentenza d’appello, là dove sul punto riformando la decisione del primo giudice -ha escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
A tale conclusione, in particolare, la Corte territoriale è pervenuta sull’assunto che la sentenza di condanna generica, passata in giudicato all’esito del (diverso) giudizio radicato dalla società RAGIONE_SOCIALE sempre nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, comportasse -ex art. 2953 cod. civ. -il decorso del termine
decennale di prescrizione anche del diritto risarcitorio azionato da NOME COGNOME e dalla società RAGIONE_SOCIALE, quantunque entrambi fossero rimasti estranei a quel giudizio.
La Corte salernitana riteneva, infatti, applicabile anche alla condanna generica pronunciata in sede civile il principio enunciato da questa Corte con riferimento alla sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, costituitasi parte civile. Principio a mente del quale, con il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna generica, ‘la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 cod. civ., ma a quello decennale ex art. 2953 cod. civ. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile’, tale conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, essendo ‘invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto e straneo al processo nel quale è stata pronunciata la stessa sentenza’, a meno che ‘non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione’.
Assume la ricorrente incidentale che la sentenza evocata dalla Corte salernitana non reca condanna di RAGIONE_SOCIALE ‘in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte al pagamento di alcuna somma a titolo di risarcimento danni ‘ .
Inoltre, come rilevato dal primo giudice, nella presente sede NOME COGNOME agisce in proprio, per ottenere il risarcimento dei danni che assume di aver subito sia pure in conseguenza dei medesimi fatti che hanno costituito oggetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza, passata in giudicato, intervenuta tra RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1 cod. proc. civ.
I ricorrenti hanno presentato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Entrambi i ricorsi vanno rigettati.
Preliminare è lo scrutinio del ricorso incidentale, giacché, se si fosse effettivamente prescritto il diritto fatto valere da NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (secondo quanto sostenuto da RAGIONE_SOCIALE con la propria impugnazione), si renderebbe, evidentemente, superfluo l’esame del ricorso principale, dovendo questa Corte provvedere ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.
9.1. L’unico motivo del ricorso incidentale, tuttavia, non è fondato, non potendo condividersi il rilievo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, che pretende di negare la natura di condanna generica alla sentenza, passata in giudicato, intervenuta tra la società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Difatti, il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa stessa -così come riprodotto nel ricorso incidentale -al punto 3 recita: ‘dichiara l’RAGIONE_SOCIALE responsabile dei danni patrimoniali causati alla società RAGIONE_SOCIALE per la mancata prestazione del consenso alla cancellazione RAGIONE_SOCIALE ipoteche volontarie iscritte in suo favore da liquidarsi in separato g iudizio’ . Formula, questa, che rende palese la natura, per l’ appunto, di condanna generica RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata.
Non contesta, invece, la ricorrente l’assunto basato su quella giurisprudenza penale secondo cui la condanna generica,
conseguita dalla parte civile nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputato, comport a il decorso RAGIONE_SOCIALE‘autonomo termine di prescrizione del diritto ex art. 2953 cod. civ. pure nei confronti del ‘coobbligato’ al risarcimento, ovvero il responsabile civile -in forza del quale la sentenza di condanna generica, intervenuta in sede civile, avrebbe anch’essa , al pari di quella resa in sede penale, efficacia ‘ ultra partes ‘.
Essendo, dunque, la censura di RAGIONE_SOCIALE basata unicamente sulla contestazione -come detto, infondata -che la sentenza resa in favore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE non avesse natura di condanna generica, tanto basta ai fini del rigetto del ricorso incidentale.
10. Passando al ricorso principale, anch’esso è da rigettare.
10.1. Il primo motivo non è fondato.
10.1.1. In disparte, infatti, il rilievo per cui la giurisprudenza di questa Corte tende a ridimensionare fortemente la cd. ‘efficacia riflessa’ del giudicato (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 luglio 2019, n. 18325, Rv. 654774-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 aprile 2020, n. 8101, Rv. 657573-01; Cass. Sez 6-3, ord. 24 giugno 2020, n. 12394, Rv. 657996-01), anche a voler postulare, nel caso di specie, che la sentenza di condanna generica, passata in giudicato, tra RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, possa esplicare efficacia ‘ ultra partes ‘, questa sarebbe limitata, al più, all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura potenzialmente dannosa, anche nei riguardi di soggetti diversi dalla predetta società, RAGIONE_SOCIALEa condotta posta in essere da RAGIONE_SOCIALE.
Difatti, persino tra le parti del giudizio culminato nella condanna generica al risarcimento del danno, tale pronuncia ‘avendo come contenuto una mera declaratoria iuris ‘, e quindi postulando soltanto, ‘quale presupposto necessario e sufficiente
a legittimare la pronuncia, l’accertamento di un fatto ritenuto dal giudice, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di conseguenze dannose’, lascia ‘impregiudicato l’accertamento, riservato al giudice RAGIONE_SOCIALEa liquidazione, RAGIONE_SOCIALE ‘esistenza e RAGIONE_SOCIALE‘entità del danno nonché del nesso di causalità tra questo ed il fatto illecito’, che potrà essere esclusa (Cass. Sez. 2, sent. 7 maggio 1994, n. 4467, Rv. 486533-01; Cass. Sez. 1, sent. 15 maggio 1996, n. 4514, Rv. 497628-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 maggio 1997, n. 4511, Rv. 504572-01; Cass. Sez. 2, sent. 7 febbraio 1998, n. 1298, Rv. 512370-01; Cass. Sez. 2, sent. 31 luglio 2006, n. 17297, Rv. 592075-01).
Non erra, dunque, la sentenza impugnata nel negare efficacia alla sentenza suddetta, giacché essa, persino nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non comportava l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del danno. Corretta, è, quindi, la conclusione di rigettare la dom anda risarcitoria sul rilievo che l’attore ‘aveva l’onere di allegare le concrete circostanze nelle quali la mancata disponibilità del suo patrimonio immobiliare aveva procurato danni e ciò non è avvenuto’, all’uopo non potendo utilizzarsi ‘il giudicato, r eso tra parti diverse’.
10.2. Il secondo motivo del ricorso principale, del pari, non è fondato.
11.2.1. A prescindere, infatti, dalla constatazione che il ricorrente non chiarisce in quale sede processuale si sarebbe discusso del fatto ‘omesso’ (ciò che, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. mina l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura: cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01), il richiamo alla circostanza -la
liberazione di un cespite per eccesso di garanzia ipotecaria -attestata dalla perizia stragiudiziale non supera il rilievo RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale secondo cui tale documento ha valore puramente indiziario, ‘con la conseguenza che la valutazione RAGIONE_SOCIALEa stessa è rimessa all ‘ apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto’ (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 4 marzo 2025, n. 5667, Rv. 673931- 01).
Il rilievo da ultimo svolto vale pure per la supposta omissione di pronuncia sulle risultanze del grafico presente nella suddetta perizia, dovendo, in linea generale, ribadirsi che il ‘giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione RAGIONE_SOCIALE parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’«iter» argomentativo seguito’, di talché ‘il vizio di omessa pronuncia’, è ‘con figurabile allorché risulti del tutto omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto’ (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 25 giugno 2020, n. 12652, Rv. 658279-01).
10.3. Anche il terzo motivo del ricorso principale non è fondato.
10.3.1. Essendo quello lamentato un danno da tardiva liberazione da ipoteche e restituzione degli immobili agli aventi diritto, la sua prova implicava la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE utilità che RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto trarre dal tempestivo recupero RAGIONE_SOCIALEa
disponibilità del bene (o comunque dal perdurare RAGIONE_SOCIALEa stessa, senza interruzioni).
In assenza, pertanto, di tale prova non vale invocare la funzione ‘reintegrativa’ del risarcimento del danno, giacché ‘per cancellare le conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘illecito’ per dirla con gli odierni ricorrenti -occorreva, pur sempre, che esse fossero individuate (e provate).
D’altra parte, sono gli stessi ricorrenti che mostrano di intendere il danno subito come perdita di valore commerciale dei beni, richiamando le risultanze del grafico sull’andamento del mercato immobiliare, presente nella perizia stragiudiziale di parte, giacché ‘attestante che i valori del mercato immobilia re che partono dal 1993 (data RAGIONE_SOCIALE concessioni RAGIONE_SOCIALE ipoteche), raggiungono l’apice nel 2003 e precipitano da quel momento sino al 2013 (cancellazione RAGIONE_SOCIALE ipoteche), pervenendo a valutazioni ‘al di sotto dei valori del 1993’ ( -20%), per effetto RAGIONE_SOCIALEa bolla finanziaria, a carattere mondiale, denominata sub prime ‘.
Nondimeno, l’apprezzamento di tali circostanze costituisce tipico accertamento di fatto, i cui esiti non sono sindacabili nella presente sede di legittimità.
10.4. Infine, pure il quarto motivo del ricorso principale non è fondato.
10.4.1. Il ricorso alla liquidazione equitativa non era possibile, avendo la sentenza impugnata ritenuto mancante la prova (anzi, addirittura l’allegazione) del danno.
Sul punto, pertanto, è sufficiente ribadire che ‘l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto
caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo amm ontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio RAGIONE_SOCIALEa cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere RAGIONE_SOCIALEa parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno’ (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 22 febbraio 2018, n. 4310, Rv. 647811-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 30 luglio 2020, n. 16344, Rv. 658986-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 17 novembre 2020, n. 26051, Rv. 659923-01), onere che la sentenza ha ritenuto, invece, non soddisfatto dall’odierna ricorrente.
Invero, come è stato evidenziato da questa Corte, costituisce affermazione ‘costante e risalente RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza e RAGIONE_SOCIALEa dottrina’ quella secondo cui l’art. 1226 cod. civ. ha ‘natura «sussidiaria» e «non sostitutiva»’; la liquidazione equitativa del d anno ‘ha natura sussidiaria, perché presuppone l’esistenza d’un danno oggettivamente accertato’, e ha, del pari, ‘natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest’ultimo caso il rimedio RAGIONE_SOCIALEa rimessione in termini, e non RAGIONE_SOCIALEa liquidazione equitativa)’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 6 -3, ord. 26051 del 2020, cit .).
In relazione, in particolare, alla sua natura ‘non sostitutiva’, si è sottolineato, sempre da parte di questa Corte, che la liquidazione equitativa del danno costituisce ‘un rimedio fondato sull’equità c.d. «integrativa» o «suppletiva»: l’equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa l a norma giuridica’ e che ‘costituisce, per l’opinione unanime RAGIONE_SOCIALEa dottrina, uno
strumento di equo contemperamento degli interessi RAGIONE_SOCIALE parti, nei casi dubbi’. Sicché, se ‘l’equità integrativa ha lo scopo di contemperare i contrapposti interessi, è evidente che essa fallirebbe del tutto il suo scopo, se vi si potesse ricorrere anche quando la stima del danno sia non impossibile, ma soltanto difficile; ovvero quando la stima del danno non siasi potuta compiere per la pigrizia od il mal talento RAGIONE_SOCIALE parti o dei loro procuratori’. In simili casi, infatti, ‘non vi sono contrapposti interessi da contemperare, tutti egualmente meritevoli di tutela: al contemperamento degli interessi si sostituisce qui l’applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascuno deve subire le conseguenze giuridiche RAGIONE_SOCIALE proprie a zioni od omissioni’ (cfr ., nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26051 del 2020, cit .)
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro reciproca soccombenza.
A carico dei ricorrenti principali e RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale, stante il rigetto dei rispettivi ricorsi , sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto -parendo, la seconda, esente istituzionalmente dal suo versamento -in base ad un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, svoltasi il 9 luglio 2025.
La Presidente NOME COGNOME